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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 34139/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento iscritto a mod. 45 n. 2298/18 avverso la ordinanza del 24/01/2022 emessa dal G.i.p. del TrIbunale di [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza carnevale non è icorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez: 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); - che, nel caso di specie - l'ordinanza non è, comunque, abnorme, giacché espressione di un potere del giudice effettivamente conferitogli e legittimamente esercitato, quand'anche tradottosi in una decisione eventualmente giuridicamente censurabile; -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento iscritto a mod. 45 n. 2298/18 avverso la ordinanza del 24/01/2022 emessa dal G.i.p. del TrIbunale di [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza carnevale non è icorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez: 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); - che, nel caso di specie - l'ordinanza non è, comunque, abnorme, giacché espressione di un potere del giudice effettivamente conferitogli e legittimamente esercitato, quand'anche tradottosi in una decisione eventualmente giuridicamente censurabile; -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris