Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18124/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 08/07/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, peraltro estremamente modesta, tenuto conto dei numerosi precedenti penali (anche specifici gravanti sulla MARIANUCCI), sintomatici della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputata, a cui neppure è stato possibile riconoscere alcuna condotta meritevole o resipiscente, legittimante la concessione delle invocate attenuanti; ritenuto, altresì, che tale censura - oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame - è finanche manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 08/07/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, peraltro estremamente modesta, tenuto conto dei numerosi precedenti penali (anche specifici gravanti sulla MARIANUCCI), sintomatici della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputata, a cui neppure è stato possibile riconoscere alcuna condotta meritevole o resipiscente, legittimante la concessione delle invocate attenuanti; ritenuto, altresì, che tale censura - oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame - è finanche manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0
Sentenza Cassazione n. 18124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris