CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 46533/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale [OSCURATO:PERSONA] (e non Salvatore come erroneamente indicato nel frontespizio della sentenza) era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la coltivazione di marijuana, alla pena di anni due di reclusione e C 5.000,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente. Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636 - 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, non massimata), che l'avvenuta autenticazione della firma del ricorrente, in calce al ricorso ad opera del difensore che lo ha assistito nel giudizio di merito, non muta il carattere strettamente personale e, quindi, l'inammissibilità dell'odierna impugnazione. Siffatta autenticazione attiene unicamente al perfezionamento di un collaterale presupposto formale della ritualità dell'atto ímpugnatorio, costituito dalla necessaria identificazione personale della persona della parte privata che propone l'impugnazione. In ogni caso, il ricorso propone censure di fatto e meramente ripetitive di quelle già devolute nel merito in merito alla configurazione del reato di coltivazione di sostanza stupefacente che non possono avere ingresso in questa sede in presenza di congrua motivazione aderente al dato probatorio. 3. All'inammissibile del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]