CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25431/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 15 ottobre 2021 del Tribunale di Noia resa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 29 ottobre 2021 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato osservato che il reato più grave doveva intendersi il reato precedentemente giudicato, tanto per numero di grammi detenuti di droga cd. pesante quanto per numero di dosi ricavabili, e su detto reato doveva operarsi l'aumento per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In proposito, infatti, deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una reformatio in peius della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804; Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894). Va invero considerato che la doglianza, quand'anche in tesi rispondente alla realtà processuale, è, tuttavia, inficiata dalla carenza di interesse da parte del ricorrente a rilevarla, giacché dall'accoglimento della medesima deriverebbe - necessariamente - un effetto pregiudizievole per il predetto, ovverossia l'aggravamento della pena base relativa al reato rivendicato come più grave. Né, per vero, il ricorrente ha esplicitato le ragioni che giustificano la proposizione del ricorso, che è in tal modo affetto da evidente genericità. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, non può che conseguire l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere est