Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23272/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE)APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno_ ricorrente già pronunciata con sentenza 17 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Verona in relazione a fattispecie di estorsione

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Roberta con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste.

In particolare, la difesa afferma l'assenza di minacce esplicite idonee a coartare la volontà della persona offesa.

Ne conseguirebbe la necessità di riqualificare i fatti ai sensi dell'articolo 610 cod pen anche in considerazione delle personali condizioni dei soggetti indicati nella vicenda.

Mancherebbe inoltre lo scopo di lucro come desumibile delle affermazioni della stessa imputata e dal fatto che la persona offesa non avrebbe patito alcun danno patrimoniale e avrebbe anzi avuto una reazione tale da dimostrare l'inidoneità della condotta medesima.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie in ipotesi tentata in quanto sia trattato di una consegna controllata concordata con la PG e ciò dimostrerebbe ulteriormente l'inidoneità delle condotte.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità essendosi trattato di cifre irrisorie rispetto alle possibilità economiche del soggetto passivo ed essendo stato restituito immediatamente il danaro alla persona offesa.

2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena pecuniaria, risultando disattese le doglianze articolate in sede d'appello sulla base della relativa "inconsistenza della loro assertività".

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la ricostruzione giudiziale, sostanzialmente non contestata sul punto, risulta che l'imputata abbia richiesto alla persona offesa la somma di 20.000 C (poi ridotta a 2000) con la minaccia, in caso di mancato pagamento, di riferire ai familiari del destinatario la presenza di una precedente relazione tra i due.

Nella sentenza di primo grado si evidenzia che - tra i destinatari di tale rivelazione - vi era anche la moglie della persona offesa.

La sentenza di primo grado riporta testualmente il tenore di una conversazione da cui appare palese la presenza di una richiesta patrimoniale e la correlazione tra richieste e possibilità di rivelare la precedente relazione adulterina.

Sul carattere effettivo e consapevolmente minaccioso della richiesta, la stessa sentenza di primo grado riporta una serie di frasi qualificanti ("cioè a te bisogna farti del male sul vivo").

Come correttamente segnalato dagli stessi giudici del merito, il fatto che, unitamente alla pretesa patrimoniale, vi fossero altri motivi di rivalsa ("questa è una rivincita...

Per tutto quello che mi hai fatto"), non elide il fatto che strutturalmente era una minaccia finalizzata a ottenere una dazione patrimoniale il che integra il delitto di estorsione come correttamente ritenuto da entrambi i giudici del merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450;SS.UU. n. 19 del 27/10/1999; Sez. 2, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506).

Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato nell'ipotesi del tentativo.

4. Il terzo motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato.

Dalla prospettazione fornita in sede di ricorso non si comprende quali sarebbero gli elementi da cui desumere la presenza di una provocazione.

Per altro verso, sussiste nelle sentenze di merito un'adeguata motivazione (Si veda pagina 3 della sentenza di secondo grado) che evidenzia come il fatto di avere intrattenuto con l'imputato una relazione, comunque qualificata, non determina di per sé alcun profilo giustificativo di richieste patrimoniali connesse solo all'esistenza della relazione medesima.

5. Il quarto motivo di ricorso è ulteriormente manifestamente infondato.

La somma richiesta risulta originariamente di 20.000 C e risulta di per sé non trascurabile.

Anche a voler limitare l'attenzione alla somma materialmente consegnata, pari a 2000 C, non può sfuggire che tale somma risulta essere un multiplo dell'importo mensile della pensione sociale il che esclude in radice la possibilità di considerare irrisorio tale danno patrimoniale.

Nessuna rilevanza, come si è visto in relazione al secondo motivo di ricorso, assume, rispetto alla valutazione dell'illecito consumato, la circostanza della successiva restituzione della somma.

Irrilevante è infine il riferimento alle condizioni patrimoniali della persona offesa (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450).

6. Il quinto motivo di ricorso risulta essere del tutto generico e consegue a motivo di appello altrettanto generico.

Fin dall'atto d'appello, non risulta stipulata alcuna concreta considerazione a fondamento della richiesta riduzione della pena pecuniaria, peraltro oggetto di minimo di scostamento dai minimi edittali e comunque ampiamente inferiore ai valori medi.

Correttamente, la sentenza di secondo grado ha disatteso tale doglianza proprio in ragione della detta genericità.

L'articolazione del motivo di ricorso non fornisce nessun ulteriore elemento concreto alle prospettate doglianze e ricade ulteriormente nel vizio di genericità.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE)APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno_ ricorrente già pronunciata con sentenza 17 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Verona in relazione a fattispecie di estorsione 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Roberta con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste. In particolare, la difesa afferma l'assenza di minacce esplicite idonee a coartare la volontà della persona offesa. Ne conseguirebbe la necessità di riqualificare i fatti ai sensi dell'articolo 610 cod pen anche in considerazione delle personali condizioni dei soggetti indicati nella vicenda. Mancherebbe inoltre lo scopo di lucro come desumibile delle affermazioni della stessa imputata e dal fatto che la persona offesa non avrebbe patito alcun danno patrimoniale e avrebbe anzi avuto una reazione tale da dimostrare l'inidoneità della condotta medesima. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie in ipotesi tentata in quanto sia trattato di una consegna controllata concordata con la PG e ciò dimostrerebbe ulteriormente l'inidoneità delle condotte. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità essendosi trattato di cifre irrisorie rispetto alle possibilità economiche del soggetto passivo ed essendo stato restituito immediatamente il danaro alla persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena pecuniaria, risultando disattese le doglianze articolate in sede d'appello sulla base della relativa "inconsistenza della loro assertività". 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione giudiziale, sostanzialmente non contestata sul punto, risulta che l'imputata abbia richiesto alla persona offesa la somma di 20.000 C (poi ridotta a 2000) con la minaccia, in caso di mancato pagamento, di riferire ai familiari del destinatario la presenza di una precedente relazione tra i due. Nella sentenza di primo grado si evidenzia che - tra i destinatari di tale rivelazione - vi era anche la moglie della persona offesa. La sentenza di primo grado riporta testualmente il tenore di una conversazione da cui appare palese la presenza di una richiesta patrimoniale e la correlazione tra richieste e possibilità di rivelare la precedente relazione adulterina. Sul carattere effettivo e consapevolmente minaccioso della richiesta, la stessa sentenza di primo grado riporta una serie di frasi qualificanti ("cioè a te bisogna farti del male sul vivo"). Come correttamente segnalato dagli stessi giudici del merito, il fatto che, unitamente alla pretesa patrimoniale, vi fossero altri motivi di rivalsa ("questa è una rivincita... Per tutto quello che mi hai fatto"), non elide il fatto che strutturalmente era una minaccia finalizzata a ottenere una dazione patrimoniale il che integra il delitto di estorsione come correttamente ritenuto da entrambi i giudici del merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450;SS.UU. n. 19 del 27/10/1999; Sez. 2, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato nell'ipotesi del tentativo. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. Dalla prospettazione fornita in sede di ricorso non si comprende quali sarebbero gli elementi da cui desumere la presenza di una provocazione. Per altro verso, sussiste nelle sentenze di merito un'adeguata motivazione (Si veda pagina 3 della sentenza di secondo grado) che evidenzia come il fatto di avere intrattenuto con l'imputato una relazione, comunque qualificata, non determina di per sé alcun profilo giustificativo di richieste patrimoniali connesse solo all'esistenza della relazione medesima. 5. Il quarto motivo di ricorso è ulteriormente manifestamente infondato. La somma richiesta risulta originariamente di 20.000 C e risulta di per sé non trascurabile. Anche a voler limitare l'attenzione alla somma materialmente consegnata, pari a 2000 C, non può sfuggire che tale somma risulta essere un multiplo dell'importo mensile della pensione sociale il che esclude in radice la possibilità di considerare irrisorio tale danno patrimoniale. Nessuna rilevanza, come si è visto in relazione al secondo motivo di ricorso, assume, rispetto alla valutazione dell'illecito consumato, la circostanza della successiva restituzione della somma. Irrilevante è infine il riferimento alle condizioni patrimoniali della persona offesa (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf. SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). 6. Il quinto motivo di ricorso risulta essere del tutto generico e consegue a motivo di appello altrettanto generico. Fin dall'atto d'appello, non risulta stipulata alcuna concreta considerazione a fondamento della richiesta riduzione della pena pecuniaria, peraltro oggetto di minimo di scostamento dai minimi edittali e comunque ampiamente inferiore ai valori medi. Correttamente, la sentenza di secondo grado ha disatteso tale doglianza proprio in ragione della detta genericità. L'articolazione del motivo di ricorso non fornisce nessun ulteriore elemento concreto alle prospettate doglianze e ricade ulteriormente nel vizio di genericità. 3. Le suesposte considerazioni fondano l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificat
Decreto Cassazione n. 23272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris