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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41273/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata.

2. Sulla prescrizione si deve rilevare che al momento della sentenza impugnata il reato non era rescritto, in quanto oltre ai 10 anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) devono aggiungersi le sospensioni per 658 giorni, relative alle adesioni del difensore alle astensioni della categoria nelle udienze del 12 aprile 2017, 2 maggio 2018 e del 20 marzo 2019 (per tutta la durata del rinvio).

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

3. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 4 del d.

Igs. 74/2000 poiché quale titolare formale della ditta individuale, e comunque quale effettiva gerente della stessa, indicava le somme non vere in dichiarazione di cui all'imputazione.

La stessa ricorrente indicava alla PG lo smarrimento della documentazione fiscale e non la sua estraneità alla gestione.

Gli elementi attivi sono stati desunti dagli accertamenti bancari (operazioni di accredito).

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. 2. Sulla prescrizione si deve rilevare che al momento della sentenza impugnata il reato non era rescritto, in quanto oltre ai 10 anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) devono aggiungersi le sospensioni per 658 giorni, relative alle adesioni del difensore alle astensioni della categoria nelle udienze del 12 aprile 2017, 2 maggio 2018 e del 20 marzo 2019 (per tutta la durata del rinvio). L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 3. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 4 del d. Igs. 74/2000 poiché quale titolare formale della ditta individuale, e comunque quale effettiva gerente della stessa, indicava le somme non vere in dichiarazione di cui all'imputazione. La stessa ricorrente indicava alla PG lo smarrimento della documentazione fiscale e non la sua estraneità alla gestione. Gli elementi attivi sono stati desunti dagli accertamenti bancari (operazioni di accredito). Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 41273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris