CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 44679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anagni (FR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 29/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso ed il rigetto nel resto; letta la memoria trasmessa a mezzo pec in data 09/09/2022 dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone in data 15/05/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della 4E s.r.I., dichiarata fallita il 20/11/2011, oltre che per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione a detta ultima fattispecie di reato, in quanto estinta per prescrizione, rideterminando la pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. a), 192, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata si palesa del tutto adesiva alla sentenza di primo grado e priva del necessario vaglio critico della stessa in relazione alla valutazione del materiale probatorio; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la condotta - consistita nell'aver incassato parte del corrispettivo delle fatture 19 del 2009 e 9 del 2010 - non è di per sé sintomatica di distrazione, atteso che le somme avrebbero potuto essere utilizzate per finalità aziendali; quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha riqualificato la condotta come omessa tenuta della contabilità, e, a tale proposito, già il curatore aveva evidenziato l'incapacità del Ferentini di gestire la società, unitamente alla crisi generale di settore; in ogni caso, lo stesso curatore aveva potuto ricostruire la situazione economico patrimoniale della società; inoltre, la Corte territoriale ha ricondotto l'elemento soggettivo della fattispecie al dolo generico, omettendo di considerare che l'omessa tenuta delle scritture contabili richiede il dolo specifico, per pacifica giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Entrambe le sentenze di merito hanno chiarito come l'imputato avesse dichiarato di aver incassato i corrispettivi delle due fatture - n. 18 del 26/10/2009 e n. 9 del 31/01/2010, emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - versandoli sui conti della società, ma le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato, invece, che nessun importo riconducibile ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava versato, avendo, inoltre, lo stesso imputato disconosciuto i rapporti con tale ultima società, anche alla luce del fatto che egli, all'epoca, era dipendente di altre ditte e non avrebbe potuto svolgere alcuna attività per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la Corte di merito, con accurata analisi ha, quindi, sottolineato come lo stesso imputato avesse chiarito che le altre fatture rinvenute e riconducibili a rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano, in realtà fatture per operazioni inesistenti, mentre per le sole due fatture in precedenza indicate il corrispettivo era stato incassato e, come detto, non rinvenuto. Ciò integra, senza alcun dubbio, la condotta distrattiva ascritta al Ferentini. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha ricordato che il curatore aveva individuato il mancato aggiornamento del libro giornale, del libro dei beni ammortizzabili e del libro inventari, il che aveva determinato notevoli difficoltà nella ricostruzione della situazione economico- patrimoniale della società. Tale condotta integra, pacificamente, la bancarotta documentale fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili, la cui modalità di tenuta lacunosa ed incompleta rende difficile o impossibile la ricostruzione dell'andamento economico dell'azienda. Altrettanto pacificamente tale condotta - che ha ad oggetto la modalità di tenuta di scritture esistenti e verificate dagli organi fallimentari - è sorretta da dolo generico. Tali elementi emergono chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i successivi passaggi motivazionali - sicuramente poco chiari - non influiscono affatto sulla tenuta argomentativa del provvedimento, il cui nucleo essenziale chiarisce inequivocabilmente la condotta apprezzata. Peraltro, una volta accertata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale sorretta dal dolo generico, diviene superfluo l'accertamento del dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo le fattispecie alternative tra loro (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi ed altro, Rv. 271753). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm