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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36649/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14628/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ...... avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 344,00 di multa per il reato di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi: - vizio di motivazione relativamente all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato, statuizione confermata senza in alcun modo esaminare il secondo motivo di appello; - violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.; - violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4 cod. pen.; - omessa motivazione quanto alla chiesta sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2.1. Il ricorrente ha, con il primo motivo, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Le censure formulate vanno, invero ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentata truffa contestata, in quanto dalle complessive risultanze era emerso che l' imputato aveva fraudolentemente ottenuto l' attivazione di due forniture ENEL presso immobili di sua proprietà a nome di tale Bornabò (utilizzando falsamente i dati di questi), non provvedendo a pagare le somme dovute.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici del merito, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto della gravità del fatto in sè considerato (v. f. 5).

2.3. La censura riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. è anch' essa manifestamente infondata atteso che risulta che, sul punto, la corte di appello ha adottato una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, escludendo, nella specie, un danno di lieve entità.

2.4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

La corte ha confermato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi compresa quella in forza della quale è stata rigettata chiesta la sospensione condizionale della pena, valutando i criteri di cui all' art. 133 c.p. ed, in particolare, la professionalità e la spregiudicatezza dell'imputato, disattendendo, sia pure con motivazione implicita, la istanza ex art. 163 c.p.

Del resto in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 - 02.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14628/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ...... avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 344,00 di multa per il reato di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi: - vizio di motivazione relativamente all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato, statuizione confermata senza in alcun modo esaminare il secondo motivo di appello; - violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.; - violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4 cod. pen.; - omessa motivazione quanto alla chiesta sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Il ricorrente ha, con il primo motivo, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Le censure formulate vanno, invero ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentata truffa contestata, in quanto dalle complessive risultanze era emerso che l' imputato aveva fraudolentemente ottenuto l' attivazione di due forniture ENEL presso immobili di sua proprietà a nome di tale Bornabò (utilizzando falsamente i dati di questi), non provvedendo a pagare le somme dovute. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici del merito, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto della gravità del fatto in sè considerato (v. f. 5). 2.3. La censura riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. è anch' essa manifestamente infondata atteso che risulta che, sul punto, la corte di appello ha adottato una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, escludendo, nella specie, un danno di lieve entità. 2.4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La corte ha confermato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi compresa quella in forza della quale è stata rigettata chiesta la sospensione condizionale della pena, valutando i criteri di cui all' art. 133 c.p. ed, in particolare, la professionalità e la spregiudicatezza dell'imputato, disattendendo, sia pure con motivazione implicita, la istanza ex art. 163 c.p. Del resto in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 - 02. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
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