CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11066/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Tranidi condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Andria il 26 maggio 2020) allapena di mesi 4 di arresto e euro 3.000,00 di ammenda.[OSCURATO:PERSONA] era stato fermato, alla data su indicata, alla guida del veicolosprovvisto di patente di guida, perché revocata, dopo che già in data 16 giugno2019 era stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore,formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per non avere la Corte motivato in ordine alla richiesta di applicazionedelle sanzioni sostitutive. Il difensore ricorda che in caso di diniego dellesostituzione della pena detentiva il giudice non può limitarsi a valutare la congruitàdella pena attraverso i criteri della gravità del fatto e di pericolosità del soggetto,ma è tenuto anche a motivare in chiave prognostica le ragioni per cui gli elementiconsiderati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalitàrieducativa. Nel caso in esame, da un lato, la Corte nulla ha addotto in ordinealle ragioni che osterebbero a siffatta sostituzione e, dall’altro, la sussistenza diprecedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex séelemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 del 1981, come modificatodal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), stabilisce al primocomma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge е tenuto conto dei criteri indicatinell'articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena,può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idoneealla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportuneprescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi perritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Si èosservato che al giudice della cognizione spetta una valutazione prognosticacomplessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmentesancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo propriedelle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa,di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolodi reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01). Ilgiudice può ancora tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche sedeve valutarli non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio dellasostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e dellapossibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva(così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381), ovvero pergiustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delleprescrizioni (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025 Rv. 288658 – 01; Sez. 2, n. 45859del 22/10/2024, Rv. 287348).3.E’ stato già affermato che la richiesta di applicazione di una sanzionesostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato non può essere fatta dalsuo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta vengaproposta dal difensore in presenza dell'imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024,dep. 2025, Rv. 287415 – 01). Ai sensi dell’art. 58 comma 3 legge 689/81,aggiunto dall’art. 5 d.lgs 19 marzo 2024 (c.d. correttivo [OSCURATO:PERSONA]) il consenso allaapplicazione delle sanzioni sostitutive deve essere formulato personalmente o amezzo procuratore speciale.3.1.Nel caso in esame, il giudice di primo grado, con sentenza del 13 aprile2023, aveva rilevato l’impossibilità di valutare la richiesta di sostituzione dellapena detentiva in ragione dell’assenza dell’imputato e della mancanza dellaprocura speciale in capo al difensore. L’atto di impugnazione avverso tale sentenzaera stato presentato il 28 aprile 2023 da parte del difensore dell’imputato munitodi procura speciale con la quale allo stesso era stato conferito anche il potere dichiedere o acconsentire all’applicazione di pene sostitutive. Con dettaimpugnazione il procuratore speciale aveva anche formulato la richiesta di penasostitutiva, così come, peraltro, riportato anche nella elencazione dei motivi diappello contenuta nella sentenza impugnata.4.Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione dellanormativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia dipene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimentipenali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigoredel citato decreto legislativo. La citata disposizione transitoria deve essere intesanel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o aigiudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento dellaentrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che,quando il giudizio era pendente in primo grado al momento della entrata in vigoredelle disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulareistanza volta all’applicazione delle nuove pene sostitutive; nel corso del giudizio diappello, la richiesta da parte dell'interessato può essere presentata sotto le formedi un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primogrado di giudizio con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, asuo tempo formulata, era stata respinta (in tal sensoSez. 2, n. 3962 del 13/01/2026 Rv. 289291 - 01 in motivazione; Sez. 2, n. 181del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289139 – 01).Nel caso oggetto del ricorso, come detto, la richiesta era stata già avanzatain sede di giudizio di primo grado.5.La censura con cui si evidenzia la mancata disamina da parte della Corte diappello della richiesta di applicazione delle pene sostitutive coglie, dunque, nelsegno. A fronte della richiesta di pena sostitutiva formulata dall’imputato in primogrado e ribadita in sede di giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha omessoqualsivoglia statuizione così contravvenendo all'obbligo del giudicedell'impugnazione di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, una volta chel'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, essendocoessenziale al principio devolutivo il potere-dovere del giudice del gravame diesaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000,Rv. 216238).6. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteall'applicazione o meno delle pene sostitutive, con rinvio al giudice di meritoperché provveda sul punto.Essendo il rinvio limitato alla statuizione in punto determinazione della pena,deve essere dichiarata le irrevocabilità della affermazione della penaleresponsabilità (in tal senso Sez.2, n. 40681 del 03/12/2025, Rv. 288983 – 01secondo cui «nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitatoalla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioniaccessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reaticommessi a far data dall'1 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, insede di legittimità, sia stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione dellapenale responsabilità dell'imputato»).Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicabilitàdelle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Bari. Dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione della penaleresponsabilità.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11066/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 334/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1595/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -DAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Tranidi condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Andria il 26 maggio 2020) allapena di mesi 4 di arresto e euro 3.000,00 di ammenda.[OSCURATO:PERSONA] era stato fermato, alla data su indicata, alla guida del veicolosprovvisto di patente di guida, perché revocata, dopo che già in data 16 giugno2019 era stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore,formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per non avere la Corte motivato in ordine alla richiesta di applicazionedelle sanzioni sostitutive. Il difensore ricorda che in caso di diniego dellesostituzione della pena detentiva il giudice non può limitarsi a valutare la congruitàdella pena attraverso i criteri della gravità del fatto e di pericolosità del soggetto,ma è tenuto anche a motivare in chiave prognostica le ragioni per cui gli elementiconsiderati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalitàrieducativa. Nel caso in esame, da un lato, la Corte nulla ha addotto in ordinealle ragioni che osterebbero a siffatta sostituzione e, dall’altro, la sussistenza diprecedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex séelemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 del 1981, come modificatodal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), stabilisce al primocomma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge е tenuto conto dei criteri indicatinell'articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena,può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idoneealla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportuneprescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi perritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Si èosservato che al giudice della cognizione spetta una valutazione prognosticacomplessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmentesancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo propriedelle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa,di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolodi reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01). Ilgiudice può ancora tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche sedeve valutarli non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio dellasostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e dellapossibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva(così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381), ovvero pergiustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delleprescrizioni (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025 Rv. 288658 – 01; Sez. 2, n. 45859del 22/10/2024, Rv. 287348).3.E’ stato già affermato che la richiesta di applicazione di una sanzionesostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato non può essere fatta dalsuo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta vengaproposta dal difensore in presenza dell'imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024,dep. 2025, Rv. 287415 – 01). Ai sensi dell’art. 58 comma 3 legge 689/81,aggiunto dall’art. 5 d.lgs 19 marzo 2024 (c.d. correttivo [OSCURATO:PERSONA]) il consenso allaapplicazione delle sanzioni sostitutive deve essere formulato personalmente o amezzo procuratore speciale.3.1.Nel caso in esame, il giudice di primo grado, con sentenza del 13 aprile2023, aveva rilevato l’impossibilità di valutare la richiesta di sostituzione dellapena detentiva in ragione dell’assenza dell’imputato e della mancanza dellaprocura speciale in capo al difensore. L’atto di impugnazione avverso tale sentenzaera stato presentato il 28 aprile 2023 da parte del difensore dell’imputato munitodi procura speciale con la quale allo stesso era stato conferito anche il potere dichiedere o acconsentire all’applicazione di pene sostitutive. Con dettaimpugnazione il procuratore speciale aveva anche formulato la richiesta di penasostitutiva, così come, peraltro, riportato anche nella elencazione dei motivi diappello contenuta nella sentenza impugnata.4.Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione dellanormativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia dipene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimentipenali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigoredel citato decreto legislativo. La citata disposizione transitoria deve essere intesanel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o aigiudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento dellaentrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che,quando il giudizio era pendente in primo grado al momento della entrata in vigoredelle disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulareistanza volta all’applicazione delle nuove pene sostitutive; nel corso del giudizio diappello, la richiesta da parte dell'interessato può essere presentata sotto le formedi un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primogrado di giudizio con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, asuo tempo formulata, era stata respinta (in tal sensoSez. 2, n. 3962 del 13/01/2026 Rv. 289291 - 01 in motivazione; Sez. 2, n. 181del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289139 – 01).Nel caso oggetto del ricorso, come detto, la richiesta era stata già avanzatain sede di giudizio di primo grado.5.La censura con cui si evidenzia la mancata disamina da parte della Corte diappello della richiesta di applicazione delle pene sostitutive coglie, dunque, nelsegno. A fronte della richiesta di pena sostitutiva formulata dall’imputato in primogrado e ribadita in sede di giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha omessoqualsivoglia statuizione così contravvenendo all'obbligo del giudicedell'impugnazione di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, una volta chel'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, essendocoessenziale al principio devolutivo il potere-dovere del giudice del gravame diesaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000,Rv. 216238).6. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteall'applicazione o meno delle pene sostitutive, con rinvio al giudice di meritoperché provveda sul punto.Essendo il rinvio limitato alla statuizione in punto determinazione della pena,deve essere dichiarata le irrevocabilità della affermazione della penaleresponsabilità (in tal senso Sez.2, n. 40681 del 03/12/2025, Rv. 288983 – 01secondo cui «nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitatoalla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioniaccessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reaticommessi a far data dall'1 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, insede di legittimità, sia stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione dellapenale responsabilità dell'imputato»).Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicabilitàdelle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Bari. Dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione della penaleresponsabilità.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]