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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36086/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/AN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (Vignola, 24/12/2017).

In data 01/05/23, è pervenuta memoria difensiva con contestuale motivo nuovo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i motivi proposti dal ricorrente (nullità/inutilizzabilità dell'esito degli esami di laboratorio per assenza di un valido consenso informato ai sensi degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione di legge per insussistenza dell'aggravante della provocazione del sinistro stradale e conseguente eccessività della pena nel minimo edittale) ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi tutti con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pp. 6, 7, 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/AN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (Vignola, 24/12/2017). In data 01/05/23, è pervenuta memoria difensiva con contestuale motivo nuovo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi proposti dal ricorrente (nullità/inutilizzabilità dell'esito degli esami di laboratorio per assenza di un valido consenso informato ai sensi degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione di legge per insussistenza dell'aggravante della provocazione del sinistro stradale e conseguente eccessività della pena nel minimo edittale) ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi tutti con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pp. 6, 7, 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris