CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 29077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CAMPANELLI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2023, il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2022 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di estorsione aggravata (anche dal metodo mafioso) commessa in concorso. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale sostanziale; vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale confermato la sussistenza ed il vigore dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione, mentre, in ragione della condotta contestata, il fatto doveva esser qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alla persona; in quanto il ricorrente avrebbe contribuito, con la propria condotta, alla riscossione di un credito vantato nei confronti del destinatario della violenza. 2.2. Difetterebbe, inoltre, in capo al ricorrente l'aggravante ad effetto speciale contestata in ragione delle modalità mafiose manifestate dalla condotta tenuta dal concorrente. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano, inoltre, con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata (pag. 30 e ss. del provvedimento censurato) ed indugiano nella iterazione di argomenti già prospettati al giudice della cautela (più mite qualificazione del fatto, propagazione della aggravante ad effetto speciale al correo) e da questi motivatamente respinti. 3.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti, come qualificati, il Collegio intende qui offrire continuità all'orientamento della Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni unite (n. 29541/2020, udienza 16/07/2020, ric. Filardo), che così si esprime sul tema: è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente 2 11/ nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014,- D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967). Il che è esattamente quanto verificatosi nella concreta fattispecie all'esame, ove la violenza è stata esercitata, in concorso con persone estranee all'area del credito e verso soggetti del pari estranei al rapporto obbligatorio (ord. imp. pag 30 e 31). 4. Quanto rappresentato dal Collegio di merito rende altresì contezza, per le esplicite modalità della minaccia ed il contesto in cui le vicende sono maturate, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso, avendo l'agente (concorrente del ricorrente) usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto l'offeso a percepire come tale la intimazione sofferta. Detta aggravante ha natura oggettiva e, come tale, si propaga al concorrente che abbia conosciuto l'altrui "modalità" o l'abbia ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5136 del 2/2/2022, Rv. 282602 - 02). 4.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio c.d. della "riserva di codice", enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). 4.2. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, con ineccepibile percorso motivazionale, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si- ritiene equo determinare 4n euro tremila. 5.2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, ne