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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23954/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione afferisce alla esatta determinazione dell'epoca del commesso reato associativo contestato «in forma aperta», nonché delle conseguenti ricadute in materia di esatta determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis applicabile; il tema è stato oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. 6, n. 21292 del 07/03/2025), sebbene il correlato motivo di ricorso sia sato dichiarato inammissibile per mancata proposizione della censura davanti al giudice di appello; ritenuto che: il ricorrente non deduce l'esistenza di una pena illegale che consente l'intervento del giudice dell'esecuzione secondo quanto rende possibile l'intervento da parte del giudice dell'esecuzione secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez.

U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265106-01; Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01); giova altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 - 01; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283 - 01); in particolare, il primo degli arresti richiamati ha avuto ad oggetto una fattispecie identica a quella qui esaminata avendo avuto ad oggetto quel procedimento la richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la 2colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MCOARDEBLIMA 3 o/tiumz6 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione afferisce alla esatta determinazione dell'epoca del commesso reato associativo contestato «in forma aperta», nonché delle conseguenti ricadute in materia di esatta determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis applicabile; il tema è stato oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. 6, n. 21292 del 07/03/2025), sebbene il correlato motivo di ricorso sia sato dichiarato inammissibile per mancata proposizione della censura davanti al giudice di appello; ritenuto che: il ricorrente non deduce l'esistenza di una pena illegale che consente l'intervento del giudice dell'esecuzione secondo quanto rende possibile l'intervento da parte del giudice dell'esecuzione secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez. U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265106-01; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01); giova altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 - 01; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283 - 01); in particolare, il primo degli arresti richiamati ha avuto ad oggetto una fattispecie identica a quella qui esaminata avendo avuto ad oggetto quel procedimento la richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la 2colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MCOARDEBLIMA 3 o/tiumz6 3
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