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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18685/2022

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la qualità di erede del Dott. [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],,tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, MinisteroNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2053/2021,depositata il 18 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministerodell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, alrisarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delledirettive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema diadeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi dispecializzazione in anni per alcuni compresi nel ─ per altri inveceanteriori o successivi al ─ periodo 1978-1991.Con sentenza n. 20461 del 2019, pubblicata in data 23 ottobre2019, il Tribunale rigettò le domande ritenendo per tutti gli istantiprescritto il dedotto credito risarcitorio.2.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2053/2021depositata in data 18 marzo 2021, ha rigettato gli appelli.3.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicatiin epigrafe, nonché [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede delDott. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato adunico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositandocontroricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazionedel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatoreNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoapplicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 allaCEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonchédell'art. 11 della Legge n. 370/99».Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azioneNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazionepassiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenzacomunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesala necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione dellanormativa sovranazionale.3.

La censura è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ..Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempochiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguitocorsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regimeeurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni taliche, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i dirittida essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, perquanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data dientrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita,si è effettivamente verificato — trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto aquanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossiaal 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass.,nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed èconfermata da innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio,Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).Numero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) ─ sono deltutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabilenomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempiben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi piùriferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuatosecondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interromperela sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, comenoto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione nonabbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Statoin persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni casoNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della solaUniversità l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.,25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta,un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario oaltri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020,n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzionegiurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplinadel trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazionea decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscrittinegli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativastatale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.Numero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico,giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quellan. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulterioreobbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale,solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potutodecorrere la prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, ealcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto chel'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa peri corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolarediversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).4.

Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, iricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguentequestione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, unrimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siadefinita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguentiricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato ilsoggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata lagiurisdizione interna competente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui èNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022formulata, è da ritenersi manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierniricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimentodel danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve oraaggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse ilsoggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasieventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedireil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventualeerrore poteva essere rimediato mediante lo strumento delregolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass.02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).5.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con laconseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delleamministrazioni resistenti, delle spese processuali, liquidate come dadispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che, «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei… soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazionel'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 490.117,62, risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 67.139,40 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 2 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 241.701,84 [prodotto della moltiplicazione di €26.855,76 (risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitarioNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022per quattro anni di corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 4anni di corso];iii) Euro 181.276,38 (importo annuo unitario moltiplicato per treanni di corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 3 anni di corso.6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la qualità di erede del Dott. [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],,tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, MinisteroNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2053/2021,depositata il 18 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministerodell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, alrisarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delledirettive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema diadeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi dispecializzazione in anni per alcuni compresi nel ─ per altri inveceanteriori o successivi al ─ periodo 1978-1991.Con sentenza n. 20461 del 2019, pubblicata in data 23 ottobre2019, il Tribunale rigettò le domande ritenendo per tutti gli istantiprescritto il dedotto credito risarcitorio.2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2053/2021depositata in data 18 marzo 2021, ha rigettato gli appelli.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicatiin epigrafe, nonché [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede delDott. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato adunico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositandocontroricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazionedel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatoreNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoapplicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 allaCEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonchédell'art. 11 della Legge n. 370/99».Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azioneNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazionepassiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenzacomunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesala necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione dellanormativa sovranazionale.3. La censura è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ..Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempochiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguitocorsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regimeeurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni taliche, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i dirittida essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, perquanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data dientrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita,si è effettivamente verificato — trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto aquanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossiaal 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass.,nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed èconfermata da innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio,Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).Numero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) ─ sono deltutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabilenomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempiben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi piùriferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuatosecondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interromperela sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, comenoto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione nonabbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Statoin persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni casoNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della solaUniversità l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.,25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta,un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario oaltri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020,n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzionegiurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplinadel trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazionea decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscrittinegli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativastatale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.Numero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico,giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quellan. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulterioreobbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale,solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potutodecorrere la prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, ealcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto chel'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa peri corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolarediversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).4. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, iricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguentequestione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, unrimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siadefinita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguentiricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato ilsoggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata lagiurisdizione interna competente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui èNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022formulata, è da ritenersi manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierniricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimentodel danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve oraaggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse ilsoggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasieventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedireil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventualeerrore poteva essere rimediato mediante lo strumento delregolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass.02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con laconseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delleamministrazioni resistenti, delle spese processuali, liquidate come dadispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che, «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei… soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazionel'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 490.117,62, risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 67.139,40 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 2 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 241.701,84 [prodotto della moltiplicazione di €26.855,76 (risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitarioNumero registro generale 26929/2021Numero sezionale 5494/2022Numero di raccolta generale 18685/2022Data pubblicazione 09/06/2022per quattro anni di corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 4anni di corso];iii) Euro 181.276,38 (importo annuo unitario moltiplicato per treanni di corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 3 anni di corso.6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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