CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/09/2022, in parziale riforma di quella resa dal GIP presso il Tribunale partenopeo in data 27/01/2022, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha conseguentemente rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 512- bis cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto ma con cui il ricorrente omette di confrontarsi: il riferimento è, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato le ragioni per le quali ha escluso di poter ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen., per cui si è proceduto, e quelli di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, giudicati con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 22/02/2021, irrevocabile il 28/04/2022, attesa la impossibilità di ipotizzare una iniziale deliberazione relativa ad un unico disegno criminoso ab initio unitario; del pari, a pag. 9 della sentenza, i giudici di appello hanno correttamente motivato in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, in considerazione della carenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e con argomentazione su cui il ricorso è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il