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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39640/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara - che aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di bancarotta documentale fraudolenta, il primo quale amministratore di fatto e il secondo quale amministratore formale, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 12/12/2015 - ha rideterminato le pene accessorie fallimentare commisurandone la durata alla pena principale (anni tre).

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi, deducendo l'insussistenza del fatto, per difetto dell'elemento oggettivo, alla luce della ricostruzione degli accadimenti offerta già nell'impugnazione di merito, circa il successivo rinvenimento delle scritture contabili da parte del Dieng; da qui, l'insussistenza del dolo specifico e del nesso causale; lamenta, ancora, la mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen; infine, si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con successiva memoria del 04 agosto 2021, la Difesa ricorrente ha contestato la declaratoria di inammissibilità, riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per l'accoglimento. 4.1 motivi di ricorso sono tutti inammissibili. •

4.1. Quanto alla valutazione degli elementi strutturali del reato di bancarotta fraudolenta documentale, e alla corretta qualificazione giuridica, la Corte di appello si è attenuta a consolidati principi di diritto sia in ordine al rapporto causa - effetto tra il fallimento e la bancarotta, sia con riferimento alla posizione della c.d.

"testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture ( Sez. 5 19/06/2008, rv. 242022).

Con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

4.2. Interamente versate in fatto, reiterative e meramente contestative le doglianze che tendono a recuperare la condotta successiva, quella del ritrovamento casuale delle scritture contabili, omettendo i ricorrenti di confrontarsi con la specifica motivazione fornita dalla sentenza impugnata, anche attraverso il riferimento a puntuali osservazioni del primo Giudice, che, in quanto razionalmente supportata si sottrae al sindacato di legittimità.

D'alti-o canto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regulae juris in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale, nelle sue diverse configurazioni.

4.3. Reiterativi e, dunque, generici i motivi che lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., inapplicabile nel caso di specie, alle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 219 L:F. , che trovano pertinente motivazione nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilà .1Gricorst.e condanna il, ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 (Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B !monte D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara - che aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di bancarotta documentale fraudolenta, il primo quale amministratore di fatto e il secondo quale amministratore formale, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 12/12/2015 - ha rideterminato le pene accessorie fallimentare commisurandone la durata alla pena principale (anni tre). 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi, deducendo l'insussistenza del fatto, per difetto dell'elemento oggettivo, alla luce della ricostruzione degli accadimenti offerta già nell'impugnazione di merito, circa il successivo rinvenimento delle scritture contabili da parte del Dieng; da qui, l'insussistenza del dolo specifico e del nesso causale; lamenta, ancora, la mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen; infine, si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con successiva memoria del 04 agosto 2021, la Difesa ricorrente ha contestato la declaratoria di inammissibilità, riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per l'accoglimento. 4.1 motivi di ricorso sono tutti inammissibili. • 4.1. Quanto alla valutazione degli elementi strutturali del reato di bancarotta fraudolenta documentale, e alla corretta qualificazione giuridica, la Corte di appello si è attenuta a consolidati principi di diritto sia in ordine al rapporto causa - effetto tra il fallimento e la bancarotta, sia con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture ( Sez. 5 19/06/2008, rv. 242022). Con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 4.2. Interamente versate in fatto, reiterative e meramente contestative le doglianze che tendono a recuperare la condotta successiva, quella del ritrovamento casuale delle scritture contabili, omettendo i ricorrenti di confrontarsi con la specifica motivazione fornita dalla sentenza impugnata, anche attraverso il riferimento a puntuali osservazioni del primo Giudice, che, in quanto razionalmente supportata si sottrae al sindacato di legittimità. D'alti-o canto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regulae juris in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale, nelle sue diverse configurazioni. 4.3. Reiterativi e, dunque, generici i motivi che lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., inapplicabile nel caso di specie, alle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 219 L:F. , che trovano pertinente motivazione nella sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibilà .1Gricorst.e condanna il, ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 (Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B !monte D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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