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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 28752/2024

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e AD 09/07/2024 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27623/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 441/A, in virtù di procura in calce al ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - per la cassazione della sentenza n. 1803/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 19.9.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del9.7.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Impugnazioni civili – Sentenza del giudice di pace secondo equità -Appellabilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del

19.9. 2022 il Giudice di Pace di Caserta accogliendo la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] dichiarava prescritto il credito di euro 251 portato dalla fattura n. 4898del 25.9.2020 azionata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essereintestatario dell’utenza per consumo idrico n. 10640 (n. contatore 14203345) sita in [OSCURATO:PERSONA] la Strada, via Cairoli n. 63, deducevadi aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal Comune convenuto la fatturan. 4898 dell’importo di euro 251 relativa a “ruolo idrico 2016 - 2017” ed al consumo di acqua dal 31.12.2015 al 15.11.2017.

Il credito, tuttavia, era prescritto.

Il giudice del primo gradoaccoglieva la domanda ed osservava che ai sensi dell’art. 1, n. 4, l. 205/2017, entratoin vigore il 1° gennaio 2018, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo (nell’ambito del quale poteva essere incluso anche quello per fognatura e depurazione domestica come nel caso in esame) si prescrive in due anni.

Tale riduzione del termine di prescrizione è stata recepita dall’ARERA con delibere n. 547/2019/R/IDR del 17.12.2019 e n. 186/2020/R/RDR del 26.5.2020.

2. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, sulla base di un unico motivo.

L’intimatonon ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo i l ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 1, comma decimo, della legge n. 205 del 27.12.2017( sebbene in esordio sia indicato l’art. 10 l. 205/2017, non è possibile dubitare in base allo sviluppo argomentativo del motivo che con esso il ricorrente abbia inteso fare riferimento all’art. 1, comma 10, L. 205/2017).

1.2. L amenta che la decisione impugnata confligge con l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in tema di interpretazione letterale della legge, laddove si sostiene chealle fatture con scadenza successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si applica la prescrizione biennale relativamente alle annualità in esse contenute, sì che a partire dal 2020 potrebbe essere richiesto il pagamento per consumo idrico riferito al solo biennio precedente.

L’art. 1, comma 10, L. 205/2017 rimanda al comma quarto della stessa norma, il quale prevede “[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.

Sempre il comma decimo dell’art. 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.

Il legislatore, pertanto, prevede che per i consumi idrici, a partire dal 1° gennaio 2020, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni relativamente alle fatture con scadenza successiva, ma nulla dice riguardo al periodo di fatturazione, limitandosi a far riferimento alla scadenza della fattura pura e semplice.

Viceversa, per i consumi anteriori al 1° gennaio 2020 non trova applicazione la l. 205/2017, per essere limitata l’applicazione del nuovo termine alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, mentre per il periodo anteriore vale il termine ex art. 2948, n. 4, cod. civ.

Il credito portato dalla fattura oggetto di causa, in quanto relativo ad un consumo anteriore, doveva ritenersi soggetto alla prescrizione quinquennale o biennale, ma a partire dal 1° gennaio 2020 dato che il dies a quoè quello della scadenza della fattura, a partire dalla quale il credito diviene esigibile.

In ogni caso, con la delibera n. 997/2018/R/COM l’ARERA aveva dato applicazione a quanto previsto nella l. 205/2017 portando il termine di prescrizione da cinque a due anni senza effetto retroattivo, sì che il credito oggetto della fattura beneficiava della prescrizione quinquennale.

1.3. La sentenza impugnata, inoltre, confligge con l’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, perché porta ad applicare retroattivamente la disposizione di legge indicata anche con riferimento a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora in vita.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. In base all'art. 339 cod. proc. civ. possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti.

Esclusa tale ultima ipotesi, quanto agli eventuali limiti normativi, l’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. prevede che: "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro ...", e l'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. dispone che "Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovverodei principi regolatori della materia".

La previgente formulazione della norma, invece, escludeva l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, così permettendo il ricorso diretto per cassazione.

2.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte l e sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.( v.

Cass.15 gennaio 2024, n. 1517; Cass., 3 aprile 2012, n. 5287; Cass., 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass., 3 agosto 2001, n. 10667; Cass., 26 ottobre 2001, n. 10086;Cass., 1° agosto 2001, n. 10086; Cass., 26 ottobre 2000, n. 14099; Cass., 6 aprile 2000, n. 4326; Cass., Sez.

Un., 23 settembre 1998, n. 9493).

Si è altresì posto in rilievoche per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. (v.

Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290).

2.3. D all'assetto scaturito dalla riforma di cui al d .l g s . n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge in modo incontestabile che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari( v.

Cass., S ez.

Un., 28 maggio 2020, 10063; Cass., 18 novembre 2008, n. 27339; Cass., 4 giugno 2007, n. 13019).

“Tale conclusione -non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio «esclusivamente»che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione- si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione nonsolo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360c.p.c.

Néè d'altro canto ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali -a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost.-è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, ancheper quello di cui al n. 5 citato.

Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso)” (v.

Cass. 13019/2007; e conformemente, da ultimo,Cass. 11 aprile 2024, n. 9870).

2.5. Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su domand a tes a alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 251,oggetto della fattura inviata, e che il ricorrente in violazione del principio di specificità non ha comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di un rapportogiuridico relativoa contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ.,deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, terzo comma , cod. proc. civ., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso ( oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria.

3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e AD 09/07/2024 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27623/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 441/A, in virtù di procura in calce al ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - per la cassazione della sentenza n. 1803/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 19.9.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del9.7.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Impugnazioni civili – Sentenza del giudice di pace secondo equità -Appellabilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19.9. 2022 il Giudice di Pace di Caserta accogliendo la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] dichiarava prescritto il credito di euro 251 portato dalla fattura n. 4898del 25.9.2020 azionata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essereintestatario dell’utenza per consumo idrico n. 10640 (n. contatore 14203345) sita in [OSCURATO:PERSONA] la Strada, via Cairoli n. 63, deducevadi aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal Comune convenuto la fatturan. 4898 dell’importo di euro 251 relativa a “ruolo idrico 2016 - 2017” ed al consumo di acqua dal 31.12.2015 al 15.11.2017. Il credito, tuttavia, era prescritto. Il giudice del primo gradoaccoglieva la domanda ed osservava che ai sensi dell’art. 1, n. 4, l. 205/2017, entratoin vigore il 1° gennaio 2018, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo (nell’ambito del quale poteva essere incluso anche quello per fognatura e depurazione domestica come nel caso in esame) si prescrive in due anni. Tale riduzione del termine di prescrizione è stata recepita dall’ARERA con delibere n. 547/2019/R/IDR del 17.12.2019 e n. 186/2020/R/RDR del 26.5.2020. 2. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, sulla base di un unico motivo. L’intimatonon ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo i l ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 1, comma decimo, della legge n. 205 del 27.12.2017( sebbene in esordio sia indicato l’art. 10 l. 205/2017, non è possibile dubitare in base allo sviluppo argomentativo del motivo che con esso il ricorrente abbia inteso fare riferimento all’art. 1, comma 10, L. 205/2017). 1.2. L amenta che la decisione impugnata confligge con l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in tema di interpretazione letterale della legge, laddove si sostiene chealle fatture con scadenza successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si applica la prescrizione biennale relativamente alle annualità in esse contenute, sì che a partire dal 2020 potrebbe essere richiesto il pagamento per consumo idrico riferito al solo biennio precedente. L’art. 1, comma 10, L. 205/2017 rimanda al comma quarto della stessa norma, il quale prevede “[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”. Sempre il comma decimo dell’art. 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Il legislatore, pertanto, prevede che per i consumi idrici, a partire dal 1° gennaio 2020, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni relativamente alle fatture con scadenza successiva, ma nulla dice riguardo al periodo di fatturazione, limitandosi a far riferimento alla scadenza della fattura pura e semplice. Viceversa, per i consumi anteriori al 1° gennaio 2020 non trova applicazione la l. 205/2017, per essere limitata l’applicazione del nuovo termine alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, mentre per il periodo anteriore vale il termine ex art. 2948, n. 4, cod. civ. Il credito portato dalla fattura oggetto di causa, in quanto relativo ad un consumo anteriore, doveva ritenersi soggetto alla prescrizione quinquennale o biennale, ma a partire dal 1° gennaio 2020 dato che il dies a quoè quello della scadenza della fattura, a partire dalla quale il credito diviene esigibile. In ogni caso, con la delibera n. 997/2018/R/COM l’ARERA aveva dato applicazione a quanto previsto nella l. 205/2017 portando il termine di prescrizione da cinque a due anni senza effetto retroattivo, sì che il credito oggetto della fattura beneficiava della prescrizione quinquennale. 1.3. La sentenza impugnata, inoltre, confligge con l’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, perché porta ad applicare retroattivamente la disposizione di legge indicata anche con riferimento a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora in vita. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In base all'art. 339 cod. proc. civ. possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti. Esclusa tale ultima ipotesi, quanto agli eventuali limiti normativi, l’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. prevede che: "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro ...", e l'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. dispone che "Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovverodei principi regolatori della materia". La previgente formulazione della norma, invece, escludeva l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, così permettendo il ricorso diretto per cassazione. 2.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte l e sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.( v. Cass.15 gennaio 2024, n. 1517; Cass., 3 aprile 2012, n. 5287; Cass., 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass., 3 agosto 2001, n. 10667; Cass., 26 ottobre 2001, n. 10086;Cass., 1° agosto 2001, n. 10086; Cass., 26 ottobre 2000, n. 14099; Cass., 6 aprile 2000, n. 4326; Cass., Sez. Un., 23 settembre 1998, n. 9493). Si è altresì posto in rilievoche per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. (v. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290). 2.3. D all'assetto scaturito dalla riforma di cui al d .l g s . n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge in modo incontestabile che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari( v. Cass., S ez. Un., 28 maggio 2020, 10063; Cass., 18 novembre 2008, n. 27339; Cass., 4 giugno 2007, n. 13019). “Tale conclusione -non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio «esclusivamente»che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione- si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione nonsolo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360c.p.c. Néè d'altro canto ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali -a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost.-è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, ancheper quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso)” (v. Cass. 13019/2007; e conformemente, da ultimo,Cass. 11 aprile 2024, n. 9870). 2.5. Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su domand a tes a alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 251,oggetto della fattura inviata, e che il ricorrente in violazione del principio di specificità non ha comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di un rapportogiuridico relativoa contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ.,deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, terzo comma , cod. proc. civ., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso ( oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria. 3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
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