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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 19763/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 10236451000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 828/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15545 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 15545/2020 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR dell'Abruzzo, che in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per rettifica della rendita catastale dichiarata a seguito di DOCFA, ha respinto l'appello della contribuente.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento, con la relazione di stima e i criteri e la metodologia utilizzata; quanto alla natura delle torri eoliche ha ritenuto che "le stesse non possano essere considerate parti di un macchinario esenti da rendita catastale, ma elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo, senz'altro strumentali ad esso macchinario, in quanto non sarebbero concepibili autonomamente (un aerogeneratore senza torre e viceversa) ma non anche funzionali alla macchina che li sormonta".

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependone la inammissibilità e l'infondatezza.

Considerato che

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1 comma 21

I. 208/2015;col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 cpc per violazione dell'art. 7

I. 212/2000;col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c, n relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per assoluta carenza di prova, non avendo l'Ufficio fornito la prova del valore attribuito al palo eolico; col quarto motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell' art. 112 cpc, ex art. 360 n. 4 cpc, quanto alle prove offerte dalla contribuente sulla erronea determinazione del valore dei beni in contestazione, sulla perizia tecnica avente ad oggetto specificamente gli aerogeneratori del parco eolico del Comune di Collarmele, anche in relazione alla mancata considerazione della vetustà degli impianti rilevante ai fini della determinazione del valore di stima.

2. Attraverso le censure di violazione di legge - e segnatamente della normativa di settore (art. 1 comma 21,

I. 208/2015 e art. 2, commi 1 e 3, d.m. 28/1998) - omessa pronuncia e carenza di motivazione viene posta all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

3. Essi sono fondati per quanto di ragione. 3.1.La questione della rilevanza ai fini della rendita catastale delle pale eoliche è stata oggetto di elaborazione della giurisprudenza di questa Corte Questa Corte, avallando l'orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. da ultimo: n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021 ; Cass V Sezione nr 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021), ritiene che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21,

I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinda dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo, che è giunta alle seguenti conclusioni. 3.2.Va premesso che l'art. 1, comma 21, L. n.208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

La norma appena ricordata, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 9.5.2016, esclude dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati». 3.3.La scelta legislativa è stata orientata a sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo.

Occorre ancora aggiungere che la stessa Agenzia delle Entrate (con la circolare n.2/E del 10 febbraio 2016), ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 21, L. n.208/2015, precisando che «le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo...

Alla categoria "costruzioni" (punto 2) - anch'esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate_ Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l'inclusione nella stima catastale anche di quegli "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità" (punto 3).

Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (punto 4).

Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.

Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale...

Così, ad esempio, a far data dal 1° gennaio 2016... non sono più oggetto di stima ... gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni».

Successivamente, con specifico riferimento alle centrali eoliche, la [OSCURATO:PERSONA], Cartografia e Pubblicità, con nota prot. n.60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che «Considerate le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo", così come precisato nella circolare n.2/E del 2016. 3.4.Pertanto, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 21, della legge cit., per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc...».

4. Ciò premesso la nozione emergente dall'art. 1, comma 21, L. n.208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo (Cass. nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 e più recentemente, Cass nn.7343/2021 e 2114/2021, n.25784de1 22/09/2021, Cass. n.380/2022, n. 6687/2022).

È dunque irrilevante la consistenza fisica della costruzione, assumendo per converso rilievo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produl:tivo.

5. Ritiene il Collegio che tale conclusione sia pienamente conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. n.208/2015, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E' quindi ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

6. Orbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica.

7. Nel caso di specie il giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto che le torri eoliche "non possano essere c:onsiderate parti di un macchinario esenti da rendita catastale, ma elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo, senz'altro strumentali ad esso macchinario, in quanto non sarebbero concepibili autonomamente (un aerogeneratore senza torre e viceversa) ma non anche funzionali alla macchina che li sormonta".

Questa motivazione non è idonea, in base ai principi sopra enunciati, a giustificare la rilevanza catastale delle torri eoliche, non essendosi i giudici di appello fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica. 8.11 ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, anche per le spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 10236451000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 828/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15545 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 15545/2020 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR dell'Abruzzo, che in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per rettifica della rendita catastale dichiarata a seguito di DOCFA, ha respinto l'appello della contribuente. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento, con la relazione di stima e i criteri e la metodologia utilizzata; quanto alla natura delle torri eoliche ha ritenuto che "le stesse non possano essere considerate parti di un macchinario esenti da rendita catastale, ma elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo, senz'altro strumentali ad esso macchinario, in quanto non sarebbero concepibili autonomamente (un aerogeneratore senza torre e viceversa) ma non anche funzionali alla macchina che li sormonta". L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependone la inammissibilità e l'infondatezza. Considerato che 1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1 comma 21 I. 208/2015;col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 cpc per violazione dell'art. 7 I. 212/2000;col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c, n relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per assoluta carenza di prova, non avendo l'Ufficio fornito la prova del valore attribuito al palo eolico; col quarto motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell' art. 112 cpc, ex art. 360 n. 4 cpc, quanto alle prove offerte dalla contribuente sulla erronea determinazione del valore dei beni in contestazione, sulla perizia tecnica avente ad oggetto specificamente gli aerogeneratori del parco eolico del Comune di Collarmele, anche in relazione alla mancata considerazione della vetustà degli impianti rilevante ai fini della determinazione del valore di stima. 2. Attraverso le censure di violazione di legge - e segnatamente della normativa di settore (art. 1 comma 21, I. 208/2015 e art. 2, commi 1 e 3, d.m. 28/1998) - omessa pronuncia e carenza di motivazione viene posta all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» 3. Essi sono fondati per quanto di ragione. 3.1.La questione della rilevanza ai fini della rendita catastale delle pale eoliche è stata oggetto di elaborazione della giurisprudenza di questa Corte Questa Corte, avallando l'orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. da ultimo: n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021 ; Cass V Sezione nr 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021), ritiene che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinda dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo, che è giunta alle seguenti conclusioni. 3.2.Va premesso che l'art. 1, comma 21, L. n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». La norma appena ricordata, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 9.5.2016, esclude dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati». 3.3.La scelta legislativa è stata orientata a sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo. Occorre ancora aggiungere che la stessa Agenzia delle Entrate (con la circolare n.2/E del 10 febbraio 2016), ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 21, L. n.208/2015, precisando che «le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo... Alla categoria "costruzioni" (punto 2) - anch'esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate_ Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l'inclusione nella stima catastale anche di quegli "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità" (punto 3). Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale... Così, ad esempio, a far data dal 1° gennaio 2016... non sono più oggetto di stima ... gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni». Successivamente, con specifico riferimento alle centrali eoliche, la [OSCURATO:PERSONA], Cartografia e Pubblicità, con nota prot. n.60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che «Considerate le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo", così come precisato nella circolare n.2/E del 2016. 3.4.Pertanto, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 21, della legge cit., per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc...». 4. Ciò premesso la nozione emergente dall'art. 1, comma 21, L. n.208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo (Cass. nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 e più recentemente, Cass nn.7343/2021 e 2114/2021, n.25784de1 22/09/2021, Cass. n.380/2022, n. 6687/2022). È dunque irrilevante la consistenza fisica della costruzione, assumendo per converso rilievo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produl:tivo. 5. Ritiene il Collegio che tale conclusione sia pienamente conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. n.208/2015, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E' quindi ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 6. Orbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica. 7. Nel caso di specie il giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto che le torri eoliche "non possano essere c:onsiderate parti di un macchinario esenti da rendita catastale, ma elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo, senz'altro strumentali ad esso macchinario, in quanto non sarebbero concepibili autonomamente (un aerogeneratore senza torre e viceversa) ma non anche funzionali alla macchina che li sormonta". Questa motivazione non è idonea, in base ai principi sopra enunciati, a giustificare la rilevanza catastale delle torri eoliche, non essendosi i giudici di appello fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica. 8.11 ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, anche per le spese del pr
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