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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1984

Cassazione n. 16244/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n ,09 n. 43071/24 - Zhang OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno ritenuto integrato il dolo alla luce delle circostanze fattuali e, in particolare, dell'avvenuta qualificazione da parte degli agenti nonché della reazione del ricorrente, indicativa della volontà oppositiva del predetto rispetto al compimento dell'atto d'ufficio; che risulta, pertanto, irrilevante la asserita mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, nella misura in cui l'elemento soggettivo è stato, con motivazione non illogica, desunta dai giudici di merito dalle concrete modalità del fatto (cfr. sent. appello pag. 2-3 e sent. primo grado pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n ,09 n. 43071/24 - Zhang OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno ritenuto integrato il dolo alla luce delle circostanze fattuali e, in particolare, dell'avvenuta qualificazione da parte degli agenti nonché della reazione del ricorrente, indicativa della volontà oppositiva del predetto rispetto al compimento dell'atto d'ufficio; che risulta, pertanto, irrilevante la asserita mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, nella misura in cui l'elemento soggettivo è stato, con motivazione non illogica, desunta dai giudici di merito dalle concrete modalità del fatto (cfr. sent. appello pag. 2-3 e sent. primo grado pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 16244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris