CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12593-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I , N. 12, pressoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],e presso la medesima elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 27; nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - -intimati - avverso la sentenza n. 1810/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano domanda innanzi al Tribunale di Latina per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile sito in Latina, località [OSCURATO:PERSONA], costituito da un fabbricato e terreno, in danno della Regione [OSCURATO:PERSONA], o dell’Ente convenuto proprietario degli immobili. 1.1. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1145/2012, pubblicata il 17.04.2012, dopo aver accertato la titolarità del cespite in capo all’[OSCURATO:PERSONA] (O.N.C.) transitata ex lege alla Regione [OSCURATO:PERSONA](v. art. 117, commi 1 e 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), rigettava l’istanza, sul presupposto dell’esistenza di un contratto di locazione stipulato nel 1962 con il Comune di Latina, in virtù del quale gli attori dovevano qualificarsi come detentori e non possessori del bene. Avverso detta sentenza interponevanoappello Bruno e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1810/2018 qui impugnata, rigettava il gravame. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: - l’infondatezza , anche nel merito, della questione della non integrità del contraddittorio, poiché l’O.N.C., non chiamata nel giudizio di primo grado,rientra nell’elenco degli enti di cui alla Tabella B (al n. 57) del D.P.R. n. 616/77, legge delegata al trasferimento dei patrimoni immobiliari (e mobiliari); Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - - l’indispensabilità del contratto di affitto stipulato in data 06.11.1962 tra gli appellanti e il Comune di Latina, nonché delle quietanze di pagamento a titolo di indennità di occupazione, ai fini dell’esclusione del possesso da parte dei primi: poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicataprima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è ammissibile la produzione in secondo grado, exart. 345 cod. proc. civ., d i tali mezzi di prova; -la produzione del contratto di locazione smentisce la situazione di possesso e depone a favore della detenzione, né risultano documentati atti di opposizione idonei a provare l’interversio possessionis. 3. Per la cassazione della predetta sentenza ricorrevano Bruno e [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi. Si difendevano l’Agenzia del Demanio e la Regione [OSCURATO:PERSONA] depositando distinti controricorsi. In data 27.10.2022 si costituiva nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la Regione [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale sia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 27. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo , violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 102 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia, prospettandone la nullità ex art. 102 cod. proc. civ., nella parte in cui non è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a favore dell’O.N.C., posto che risulterebbe incontrovertibilmenteagli atti la titolarità degli immobili di cui è causa in capo a detto Ente, ancora soggetto a procedura di liquidazione a cura di Fintec n a s .p.a. La censura viene prospettata anche nei confronti di quella parte della sentenza in cui il giudice di seconde cure ritiene comunque che la questione di infondatezza attenga al merito e non al rito. Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - 1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, non è affatto incontrovertibile la titolarità degli immobili di cui è causa in capo all’O.N.C. come affermato nel ricorso, ove si ritiene che essi non siano mai stati trasferiti alla Regione [OSCURATO:PERSONA] in virtù del D.P.R. n. 616/1977 essendo ancora oggi l’Ente di cui sopra oggetto di procedura di liquidazione. Come evidenziato nel controricorso per la Regione [OSCURATO:PERSONA] (p. 11)tutti i beni dell’O.N.C. sono stati ad essa devoluti con l.r. [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 1984, n. 13. In ogni caso, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario,né difetto di contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché nel caso di specie non si verte in una situazione di titolarità esclusiva della O.N.C., come quella prospettata nel motivo di ricorso in esame, posto che una risalente disposizione di legge (art. 117 e Tabella B, n. 57 , del D.P.R. n. 616/77 ) spogliava l’Ente in questione di tale qualità, statuendo il trasferimento dei beni immobiliari ad altro Ente pubblico (le Regioni). 2. Con il secondo motivosi deduce error in iudicando . Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti l’irrituale ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, ai qualinon poteva darsi ingresso per il disposto dell’art. 54 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83 in virtù del quale la riforma -che ha espunto l’indispensabilità dalla valutazione di nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti – si applicherebbe ai giu diz i di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo al quello di entrata in vigore della legge di conversione (il 12.08.2012). Nel caso di specie, il giudizio d’appello è stato proposto dai Pizza nel corso del 2013: di conseguenza, non poteva prodursi in secondo grado i l contratto di locazione e le relative quietanze di pagamento, non versati in atti nel giudizio di prime cure. Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - 2.1. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il comma 2 dell’art. 54 del D.L. 22,06.2012, n. 83 – che stabilisce l’entrata in vigore delle nuove norme ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -non comprende nell’elenco delle nuove disposizioni la lettera b) del comma 1 dell’art. 54, che contiene, appunto , la ri forma dell’art. 345 cod. proc. civ. Pertanto, in difetto di una disciplina transitoria,ed in virtù del principio tempus regit actum, la modifica dell'art. 345, comma3, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, per tutte le impugnazioni relative a sentenze di primo grado pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 6 -2, Ordin anza n. 2764 del 2020; Cass.14 marzo 2017 n. 6590). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 17.04.2012 (e non dopo l’11 settembre 2012, come ha erroneamente riportato la Corte d’Appello: v. p. 6 sentenza impugnata, 4° rigo), o ssia prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 345 cod. proc. civ. Correttamente la Corte d’Appello ha, dunque, ammesso la produzione in secondo grado di nuovi documenti, applicando il vecchio regime dell’art. 345 cod. proc. civ., e facendo peraltro anche corretta applicazione del criterio dell’indispensabilità della nuova prova. 3. Con il terzo motivo si deduce error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1158 cod. civ. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello, avvalendosi di risultanze probatorie illegittimamente acquisite, sia giunta all’errata esclusione della situazione possessoria in capo agli odierni ricorrenti. E’ pur vero Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - che le produzioni documentali concernono le indennità di occupazione, non già i canoni di locazione, illegittimamente pretese, peraltro, a non domino dal Comune di Latina. Non di interversione del possesso dovrebbe perciò discutersi, stante il rapporto di possesso con il bene, non derivante dal contratto di godimento. 3.1. Anche il terzo motivo va disatteso . Stabilita la corretta ammissione delle provedocumentali valutate come indispensabili dalla Corte d’Appello (contratto di locazione e annesse quietanze di pagamento delle indennità di occupazione), resta dimostrata l’esistenza di una mera detenzione, e non di una situazione di possesso, derivante dal rapporto obbligatorio. D’altra parte, la definizione dei pagamenti come indennità di occupazione anziché come canoni di locazione, così come la non provata interversione del possesso, sono tutte questioni attinenti al merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non siano rilevabili incoerenze ovvero errori logico - giuridici imputabili al giudice di merito. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come in dispositivo. Ric. 2018 n. 12593 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.500,00 per compensi, oltre al le spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento di €2.500,00 per compensi in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu