Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17088/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte -controT.[OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 8681/2021, depositata in data 14/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 8681/2021, depositata in data 14/12/2021, laCommissione Tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimentodell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossioneper il Comune di Castellamare di Stabia, ha accolto solo in parte il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 40483119000041742Numero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026relativo al pagamento della TARI per gli anni 2016 (euro 59.944,00, oltreeuro 17.983,20 per sanzioni ed euro 423,38 per interessi) e 2017 (euro55.076,33, oltre euro 16.522,90 per sanzioni ed euro 324,28 perinteressi), rideterminando l’imposta in base ai giorni ed alle ore di effettivouso delle aree a parcheggio.

Alla base della decisione la considerazioneche la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse tenuta a pagare la TARI per le aree occupate perla gestione di un parcheggio affidatole in concessione dal Comune, ma chel’importo andasse commisurato “ai giorni effettivi di utilizzo delle aree, conesclusione dei sabati e delle domeniche, ed alle nove ore giornaliere disvolgimento dell’attività di parcheggio”.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentre laT.[OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Castellamare di Stabia restano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver CTR rideterminato iltributo in base ai giorni ed alle ore di effettiva occupazione delle aree aparcheggio, benché la società contribuente non avesse riproposto larelativa questione in appello.1.1.

La censura è inammissibile.1.2.

Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorso percassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioniper cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così da permetterela valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di farrinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementio atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente hal’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, gli attiprocessuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante laNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.3.

La ricorrente, quindi, nel dedurre il vizio di ultrapetizione, avrebbedovuto, a pena d'inammissibilità della censura, riprodurre in ricorso iltesto integrale delle controdeduzioni in appello in cui sostiene che lacontribuente non abbia riproposto la questione – subordinata – dellarideterminazione dell’imposta in funzione del tempo di svolgimento delservizio, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dell’atto.1.4.

A tale onere non ha invece assolto, giacché, violando il principio diautosufficienza dell’impugnazione, si è limitata a riprodurre solo partidell’atto di costituzione in appello della TMP, così da non mettere il Collegioin condizione di conoscerne il contenuto integrale e, quindi, di vagliare ilprospettato vizio ex art. 112 cod. proc. civ.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura, sempre, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità dellarichiamata statuizione per motivazione apparente e/o incomprensibile,quindi la violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.2.1.

La censura è infondata.2.2.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022;22598/2018; sez.

U. 8053/2014).2.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).2.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.5.

Nel caso di specie, la motivazione raggiunge la soglia del minimocostituzionale, contenendo una - sia pur sintetica - esposizione delleragioni sottese all’accoglimento della domanda subordinata dellacontribuente di rideterminazione dell’imposta, che è stato idoneamentegiustificato con la ritenuta necessità di rimodulare il tributo in funzione deltempo di effettivo svolgimento del servizio di gestione del parcheggio.3.

Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 d. lgs. n. 507/1993, per aver la CTR rideterminatoNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026la tariffa commisurandola ai giorni (dal lunedì al venerdì) ed alle ore(nove) di effettivo utilizzo delle aree.3.1.

La censura è fondata.3.2.

Secondo quanto accertato dal giudice del gravame, il presuppostoimpositivo si correla alla detenzione di aree che - rinvenienti da unaconcessione dell'ente locale - risultavano destinate al servizio pubblico diparcheggio e l’accertamento così svolto non è, in questa sede, indiscussione.3.3.

Ad essere, invece, controverso è il diritto della contribuente aduna riduzione di imposta in ragione delle modalità di esercizio delladetenzione, avendo il giudice di appello - secondo la ricorrenteillegittimamente - ridotto la tassazione, con l’esclusione dei giorni e delleore in cui non veniva svolto il servizio di gestione del parcheggio.3.4.

In termini generali, va rilevato che, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n.507/1993, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivodella occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, a prescindere dall’esistenza di un titolo - giuridico odi fatto – alla base della detenzione.3.5.

Se ne è tratto il logico corollario che è dovuta la tassa dalsoggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggioaffidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto inconferentel'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica delrapporto con il Comune (ex multis, Cass. 29020/2020; 13185/2019;5047/2015, in motivazione; 7654/2012; 1179/2004).3.6.

E' allora evidente che non rilevano, al fine della tassazione, glieffettivi orari e giorni di svolgimento del servizio pubblico di parcheggio,ove - come nella specie - non si ricada in una delle ipotesi di detenzionecaratterizzate da stagionalità o non continuatività o temporaneità chepossono fondare riduzioni tariffarie o la concreta articolazione (giornaliera)della tariffa applicabile, quali disciplinate dagli artt. 66, comma 2, lett. c),Numero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, peraltro non prospettate dallacontribuente in giudizio né richieste in sede di denuncia [con riferimentoalla Tari, v. la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 659, lett. c),quanto alle nozioni di uso stagionale, ovvero non continuativo maricorrente, e ’art. 1, cit., commi 643 e 662, quanto alla nozione dioccupazione temporanea].Le nozioni di stagionalità, non continuatività e temporaneità – cosìcome assunte dalle disposizioni sopra richiamate – hanno riguardo allaconnotazione del titolo che integra il presupposto impositivo (la detenzioneper l’appunto) e non anche all’articolazione dell’attività il cui svolgimentoconsegua dal possesso di quel titolo.3.7.

In tal senso si è - anche di recente - espressa questa Corte (Cass.16105/2024, relativa a fattispecie analoga), richiamando il principiosecondo cui l'art. 77, cit., "in base al quale i comuni devono istituire latassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per ilservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti cheoccupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non èapplicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'eserciziodell'attività di balneazione sia limitato nel tempo" (Cass. 15676/2022).3.8.

La statuizione impugnata va, dunque, per questo motivo, cassata.3.9.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario.4.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso dellaNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026contribuente; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dellaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., delle spese giudiziali, liquidate in euro 9.000,00 per ilprimo grado, euro 9.300,00 per l’appello ed euro 7.600,00, oltre euro200,00 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, oltre rimborsospese generali, ed accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -controT.[OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 8681/2021, depositata in data 14/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 8681/2021, depositata in data 14/12/2021, laCommissione Tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimentodell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossioneper il Comune di Castellamare di Stabia, ha accolto solo in parte il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 40483119000041742Numero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026relativo al pagamento della TARI per gli anni 2016 (euro 59.944,00, oltreeuro 17.983,20 per sanzioni ed euro 423,38 per interessi) e 2017 (euro55.076,33, oltre euro 16.522,90 per sanzioni ed euro 324,28 perinteressi), rideterminando l’imposta in base ai giorni ed alle ore di effettivouso delle aree a parcheggio. Alla base della decisione la considerazioneche la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse tenuta a pagare la TARI per le aree occupate perla gestione di un parcheggio affidatole in concessione dal Comune, ma chel’importo andasse commisurato “ai giorni effettivi di utilizzo delle aree, conesclusione dei sabati e delle domeniche, ed alle nove ore giornaliere disvolgimento dell’attività di parcheggio”.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentre laT.[OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Castellamare di Stabia restano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver CTR rideterminato iltributo in base ai giorni ed alle ore di effettiva occupazione delle aree aparcheggio, benché la società contribuente non avesse riproposto larelativa questione in appello.1.1. La censura è inammissibile.1.2. Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorso percassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioniper cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così da permetterela valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di farrinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementio atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente hal’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, gli attiprocessuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante laNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.3. La ricorrente, quindi, nel dedurre il vizio di ultrapetizione, avrebbedovuto, a pena d'inammissibilità della censura, riprodurre in ricorso iltesto integrale delle controdeduzioni in appello in cui sostiene che lacontribuente non abbia riproposto la questione – subordinata – dellarideterminazione dell’imposta in funzione del tempo di svolgimento delservizio, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dell’atto.1.4. A tale onere non ha invece assolto, giacché, violando il principio diautosufficienza dell’impugnazione, si è limitata a riprodurre solo partidell’atto di costituzione in appello della TMP, così da non mettere il Collegioin condizione di conoscerne il contenuto integrale e, quindi, di vagliare ilprospettato vizio ex art. 112 cod. proc. civ.2. Col secondo motivo di ricorso si censura, sempre, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità dellarichiamata statuizione per motivazione apparente e/o incomprensibile,quindi la violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.2.1. La censura è infondata.2.2. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022;22598/2018; sez. U. 8053/2014).2.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).2.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.5. Nel caso di specie, la motivazione raggiunge la soglia del minimocostituzionale, contenendo una - sia pur sintetica - esposizione delleragioni sottese all’accoglimento della domanda subordinata dellacontribuente di rideterminazione dell’imposta, che è stato idoneamentegiustificato con la ritenuta necessità di rimodulare il tributo in funzione deltempo di effettivo svolgimento del servizio di gestione del parcheggio.3. Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 d. lgs. n. 507/1993, per aver la CTR rideterminatoNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026la tariffa commisurandola ai giorni (dal lunedì al venerdì) ed alle ore(nove) di effettivo utilizzo delle aree.3.1. La censura è fondata.3.2. Secondo quanto accertato dal giudice del gravame, il presuppostoimpositivo si correla alla detenzione di aree che - rinvenienti da unaconcessione dell'ente locale - risultavano destinate al servizio pubblico diparcheggio e l’accertamento così svolto non è, in questa sede, indiscussione.3.3. Ad essere, invece, controverso è il diritto della contribuente aduna riduzione di imposta in ragione delle modalità di esercizio delladetenzione, avendo il giudice di appello - secondo la ricorrenteillegittimamente - ridotto la tassazione, con l’esclusione dei giorni e delleore in cui non veniva svolto il servizio di gestione del parcheggio.3.4. In termini generali, va rilevato che, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n.507/1993, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivodella occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, a prescindere dall’esistenza di un titolo - giuridico odi fatto – alla base della detenzione.3.5. Se ne è tratto il logico corollario che è dovuta la tassa dalsoggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggioaffidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto inconferentel'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica delrapporto con il Comune (ex multis, Cass. 29020/2020; 13185/2019;5047/2015, in motivazione; 7654/2012; 1179/2004).3.6. E' allora evidente che non rilevano, al fine della tassazione, glieffettivi orari e giorni di svolgimento del servizio pubblico di parcheggio,ove - come nella specie - non si ricada in una delle ipotesi di detenzionecaratterizzate da stagionalità o non continuatività o temporaneità chepossono fondare riduzioni tariffarie o la concreta articolazione (giornaliera)della tariffa applicabile, quali disciplinate dagli artt. 66, comma 2, lett. c),Numero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, peraltro non prospettate dallacontribuente in giudizio né richieste in sede di denuncia [con riferimentoalla Tari, v. la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 659, lett. c),quanto alle nozioni di uso stagionale, ovvero non continuativo maricorrente, e ’art. 1, cit., commi 643 e 662, quanto alla nozione dioccupazione temporanea].Le nozioni di stagionalità, non continuatività e temporaneità – cosìcome assunte dalle disposizioni sopra richiamate – hanno riguardo allaconnotazione del titolo che integra il presupposto impositivo (la detenzioneper l’appunto) e non anche all’articolazione dell’attività il cui svolgimentoconsegua dal possesso di quel titolo.3.7. In tal senso si è - anche di recente - espressa questa Corte (Cass.16105/2024, relativa a fattispecie analoga), richiamando il principiosecondo cui l'art. 77, cit., "in base al quale i comuni devono istituire latassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per ilservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti cheoccupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non èapplicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'eserciziodell'attività di balneazione sia limitato nel tempo" (Cass. 15676/2022).3.8. La statuizione impugnata va, dunque, per questo motivo, cassata.3.9. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario.4. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso dellaNumero registro generale 15838/2022Numero sezionale 4081/2026Numero di raccolta generale 17088/2026Data pubblicazione 31/05/2026contribuente; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dellaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., delle spese giudiziali, liquidate in euro 9.000,00 per ilprimo grado, euro 9.300,00 per l’appello ed euro 7.600,00, oltre euro200,00 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, oltre rimborsospese generali, ed accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO