CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di mesi sei da espiare, in quanto il condannato è risultato irreperibile; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il condannato è costretto a frequenti trasferte all'estero e che comunque rientra regolarmente in Italia, dove risiede con la madre che però ha un forte decadimento cognitivo e che per tale ragione non lo ha avvisato che i Carabinieri lo avevano cercato; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento al verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri, ha adeguatamente motivato quanto all'irreperibilità del condannato; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi, è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così