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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 17822/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4089/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] DITTA -intimata- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1183/2020 depositata il26/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a rivendicare una porzione immobiliare oggetto di decreto del Pretore di Lucca emesso, ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610 infavore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva poi ceduto l’immobile oggetto del medesimo a [OSCURATO:PERSONA].

Questa convenuta nel giudizio chiese e ottenne di chiamare in causa l’alienante.

La Corte d’appello, per quanto rileva, ha ritenuto che l’acquirente si potesse giovare della previsione di cui all’art. 4, comma, della legge n. 1610 del 1962, fa cendo quindi salvo in ogni caso il proprio acquisto.

Ha poi disatteso la pretesa dell’appellante, attuale ricorrente, il quale sosteneva che il ricorso, a suo tempo proposto dalla Parrocchia, non comprendesse il bene oggetto della propria domanda, che era invece compresonel titolo del proprio dante causa, costituito da un atto del 1955, con il quale egli aveva acquistato in comunione la porzione immobiliare controversa, in fine attribuitagli per intero con divisione del 1968.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria.

Si difende la Parrocchia con controricorso, mentre nonsvolge difese la Bonaiuto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 e 2697 c.c. e 2697 c.c. e travisamento della prova; travisamento della prova qualificabile anche come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 4, comma 8, della legge 14 novembre 1962, n. 1610, Il primo motivo mira a smentire i presupposti della pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto a) che il fabbricato, oggetto della domanda di rivendicazione, fosse compreso nella domanda di usucapione presentata dalla Parrocchia; b) che l’immobile descritto nel ricorso, a suo tempo proposto dalla Parrocchiaai sensi della legge n. 1610 del 1962, fosse lo stesso di quello descritto nel titolo di acquisto del proprio dante causa (atto del 1955); c) che tal i affermazioni conseguirebbero, appunto, a un travisamento delle prove, da cui emergeva«senza tema di smentita [...] che il bene descritto alla lettera d) del ricorso ex legge n. 1610/1962 presentato dalla Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è un bene diverso rispetto a quello rivendicato in questo giudizio, che fu acquistato in comproprietà del padre e dante causa dell’attuale ricorrente nell’anno 1955 (e poi dallo stesso acquistato in piena proprietà con atto di scioglimento della comunione del 1968)».

Tramite la complessa censura il ricorrente si propone la finalità di mettere fuori gioco la previsione di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 1610/1962, secondo cui «Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domandagiudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto diproprietà od altro diritto reale».

Il secondo motivo denuncia: nullità della sentenza per “esposizione di una motivazione apparente e/o comunque viziata da contrasto irriducibile tra affermazione inconciliabili”.

Il giudice d’appello, dapprima, ha identificato l’immobile oggetto del ricorso al pretore e l’immobile oggetto dell’atto di acquisto del 1955; poi ha posto a confronto le due descrizioni, evidenziandonele differenze; quindi, incorrendo in un contrasto irriducibile, ha concluso che il bene rivendi cato dal ricorrente fosse quello oggetto del ricorso al pretore.

Il primo motivo è inammissibile.

È stato recentemente chiarito che il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. - postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 37382/2022).

Nulla di tutto questo ricorre nel caso in esame.

Invero la Corte territoriale, sulla base dell’esame del ricorso a suo tempo depositato dinanzi al Pretore di Lucca, ha ritenuto che l’immobile per cui è causa rientrasse fra quelli che la Parrocchia assumeva di aver posseduto da oltre 45 anni; inoltre ha evidenziato che, nel procedimento dinanzi al Pretore, il possesso della Parrocchia fu confermato dal medesimo dante causa dell’attore.

La stessa Corte territoriale ha poi negato che con il titolo del 1955 il dante causa dell’attuale ricorrente avesse acquisito l’intera particella 1021 nel vecchio Catasto, ricadendo una porzione di tale particella, attualmente identificata dal mappale 634,nel decreto pretorile; ha ancora aggiunto che, con l’atto di divisione del 1968, quanto acquistato con l’atto del 1955 dal dante causa dell’attuale ricorrente e da un terzo, fu poi diviso, precisando che la porzioni attribuita al dante causa dell’attore era identificata con il mappale 556 del foglio 60, «corrispondente [...] ad una porzione del vecchio 1021, distinta dalla 634».

A fronte di tale argomentare, il motivo non denuncia nessun vizio suscettibile di essere ricondotto delle figure dell’art.360 c.p.c., nemmeno sotto il profilo del travisamento della prova.

Invero il ricorrente, sotto l’egida del travisamento, mira ad una ripetizi one del giudizio di fatto, qui non ripetibile.

Né tanto meno ricorre il vizio di omesso esame adombrato nella rubrica del motivo, perché la corte del merito, come appena ricordato, ha preso in esame il fatto (consistente nell’identità del bene) ed ha ampia mente motivato circa gli esiti dell’espletato accertamento.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 4, comma 8, della legge n. 1610 del 1962, tenuto conto di quanto sopra detto , è del tutto chiaro che, pur sotto l'egida del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ciò che costituisce oggetto di censura investe pur sempre l’accertamento di fatto circa la ricomprensione della porzione oggetto della pretesa dell’attuale ricorrente nell’iniziale ricorso della Parrocchia È inammissibileanche il secondo motivo.

La critica di violazione dell’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della decisione impugnata non coglie l’esatta portata di un simile astratto vizio.

Esso, invero, non consiste semplicemente nella decisione incoerente o contenente un percorso logico non condiviso, ma nella ineliminabile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, tale da condurre ad una completa incomprensibilità della decisione.

Che non è affatto il vizio nella specie riscontrabile.

Le spese, nei confronti della controricorrente, seguono la soccombenza, mentre non occorre procedere sulle spese della Bonaiuto, non avendo svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4089/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] DITTA -intimata- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1183/2020 depositata il26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a rivendicare una porzione immobiliare oggetto di decreto del Pretore di Lucca emesso, ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610 infavore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva poi ceduto l’immobile oggetto del medesimo a [OSCURATO:PERSONA]. Questa convenuta nel giudizio chiese e ottenne di chiamare in causa l’alienante. La Corte d’appello, per quanto rileva, ha ritenuto che l’acquirente si potesse giovare della previsione di cui all’art. 4, comma, della legge n. 1610 del 1962, fa cendo quindi salvo in ogni caso il proprio acquisto. Ha poi disatteso la pretesa dell’appellante, attuale ricorrente, il quale sosteneva che il ricorso, a suo tempo proposto dalla Parrocchia, non comprendesse il bene oggetto della propria domanda, che era invece compresonel titolo del proprio dante causa, costituito da un atto del 1955, con il quale egli aveva acquistato in comunione la porzione immobiliare controversa, in fine attribuitagli per intero con divisione del 1968. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria. Si difende la Parrocchia con controricorso, mentre nonsvolge difese la Bonaiuto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 e 2697 c.c. e 2697 c.c. e travisamento della prova; travisamento della prova qualificabile anche come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 4, comma 8, della legge 14 novembre 1962, n. 1610, Il primo motivo mira a smentire i presupposti della pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto a) che il fabbricato, oggetto della domanda di rivendicazione, fosse compreso nella domanda di usucapione presentata dalla Parrocchia; b) che l’immobile descritto nel ricorso, a suo tempo proposto dalla Parrocchiaai sensi della legge n. 1610 del 1962, fosse lo stesso di quello descritto nel titolo di acquisto del proprio dante causa (atto del 1955); c) che tal i affermazioni conseguirebbero, appunto, a un travisamento delle prove, da cui emergeva«senza tema di smentita [...] che il bene descritto alla lettera d) del ricorso ex legge n. 1610/1962 presentato dalla Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è un bene diverso rispetto a quello rivendicato in questo giudizio, che fu acquistato in comproprietà del padre e dante causa dell’attuale ricorrente nell’anno 1955 (e poi dallo stesso acquistato in piena proprietà con atto di scioglimento della comunione del 1968)». Tramite la complessa censura il ricorrente si propone la finalità di mettere fuori gioco la previsione di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 1610/1962, secondo cui «Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domandagiudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto diproprietà od altro diritto reale». Il secondo motivo denuncia: nullità della sentenza per “esposizione di una motivazione apparente e/o comunque viziata da contrasto irriducibile tra affermazione inconciliabili”. Il giudice d’appello, dapprima, ha identificato l’immobile oggetto del ricorso al pretore e l’immobile oggetto dell’atto di acquisto del 1955; poi ha posto a confronto le due descrizioni, evidenziandonele differenze; quindi, incorrendo in un contrasto irriducibile, ha concluso che il bene rivendi cato dal ricorrente fosse quello oggetto del ricorso al pretore. Il primo motivo è inammissibile. È stato recentemente chiarito che il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. - postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 37382/2022). Nulla di tutto questo ricorre nel caso in esame. Invero la Corte territoriale, sulla base dell’esame del ricorso a suo tempo depositato dinanzi al Pretore di Lucca, ha ritenuto che l’immobile per cui è causa rientrasse fra quelli che la Parrocchia assumeva di aver posseduto da oltre 45 anni; inoltre ha evidenziato che, nel procedimento dinanzi al Pretore, il possesso della Parrocchia fu confermato dal medesimo dante causa dell’attore. La stessa Corte territoriale ha poi negato che con il titolo del 1955 il dante causa dell’attuale ricorrente avesse acquisito l’intera particella 1021 nel vecchio Catasto, ricadendo una porzione di tale particella, attualmente identificata dal mappale 634,nel decreto pretorile; ha ancora aggiunto che, con l’atto di divisione del 1968, quanto acquistato con l’atto del 1955 dal dante causa dell’attuale ricorrente e da un terzo, fu poi diviso, precisando che la porzioni attribuita al dante causa dell’attore era identificata con il mappale 556 del foglio 60, «corrispondente [...] ad una porzione del vecchio 1021, distinta dalla 634». A fronte di tale argomentare, il motivo non denuncia nessun vizio suscettibile di essere ricondotto delle figure dell’art.360 c.p.c., nemmeno sotto il profilo del travisamento della prova. Invero il ricorrente, sotto l’egida del travisamento, mira ad una ripetizi one del giudizio di fatto, qui non ripetibile. Né tanto meno ricorre il vizio di omesso esame adombrato nella rubrica del motivo, perché la corte del merito, come appena ricordato, ha preso in esame il fatto (consistente nell’identità del bene) ed ha ampia mente motivato circa gli esiti dell’espletato accertamento. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 4, comma 8, della legge n. 1610 del 1962, tenuto conto di quanto sopra detto , è del tutto chiaro che, pur sotto l'egida del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ciò che costituisce oggetto di censura investe pur sempre l’accertamento di fatto circa la ricomprensione della porzione oggetto della pretesa dell’attuale ricorrente nell’iniziale ricorso della Parrocchia È inammissibileanche il secondo motivo. La critica di violazione dell’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della decisione impugnata non coglie l’esatta portata di un simile astratto vizio. Esso, invero, non consiste semplicemente nella decisione incoerente o contenente un percorso logico non condiviso, ma nella ineliminabile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, tale da condurre ad una completa incomprensibilità della decisione. Che non è affatto il vizio nella specie riscontrabile. Le spese, nei confronti della controricorrente, seguono la soccombenza, mentre non occorre procedere sulle spese della Bonaiuto, non avendo svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a
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