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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2022

Cassazione n. 49317/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 27/7/2022, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione il Lupo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 299 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen; vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe confermato la misura in corso con valutazioni astratte e prive di riscontro, che non considererebbero - quanto al pericolo di reiterazione del reato - che il Lupo sarebbe stato coinvolto in un'unica condotta illecita, e che non emergerebbe alcun elemento che ne farebbe ipotizzare altri.

Se ristretto agli arresti domiciliari, inoltre, nessuno dei compartecipi si rivolgerebbe più a lui, così che la possibile organizzazione di nuovi traffici, richiamata nell'ordinanza, risulterebbe priva di ogni fondamento; - le stesse censure sono poi mosse quanto al pericolo di fuga, che il Tribunale avrebbe riconosciuto ancora con affermazioni apodittiche e, soprattutto, senza considerare decisivi elementi di segno contrario; da questi, emergerebbe che la pianificazione di un allontanamento sarebbe del tutto irrealizzabile, anche per mancanza di denaro, e che mai il Lupo avrebbe manifestato una volontà in tal senso; - ancora le medesime doglianze, con riferimento anche all'art. 275 cod. proc. pen., concernono, di seguito, l'adeguatezza della misura in atto, che - applicata in un contesto investigativo molto diverso da quello poi accertato - non troverebbe più giustificazione; al riguardo, si sottolinea, per un verso, che il giudizio avrebbe escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, per altro verso, che al ricorrente non sarebbe stato contestato il reato associativo.

Questi elementi avrebbero meritato un'attenta valutazione da parte del Tribunale, così da consentire la richiesta sostituzione della misura. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato; l'ordinanza impugnata, infatti, è sostenuta da una solida e congrua motivazione, priva di qualunque illogicità manifesta e ben ancorata a concreti elementi di fatto.

Come tale, dunque, non censurabile.

4. In particolare, il Tribunale - ricordato che il Lupo è stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia, con rito abbreviato, alla pena di 5 anni, 20 giorni di reclusione e 18.000 euro di multa per detenzione e trasporto di 1,464 chili di cocaina (fatto del 7/11/2021) - ha evidenziato che gli elementi sottoposti con l'appello non costituivano affatto nova idonei a mutare il quadro cautelare già in precedenza emerso e confermato.

4.1. Al riguardo, è stata ritenuta non decisiva l'esclusione, in giudizio, della circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di una condotta comunque di sicura gravità, sia per le modalità esecutive (trasporto della sostanza con un volo dalla Repubblica Domenicana), sia per il quantitativo interessato.

Il primo profilo, peraltro, ha indotto il Tribunale - e, prima, il G.i.p. - ad un'ulteriore considerazione, priva di illogicità manifesta, circa le "modalità sicuramente professionali ed organizzate" che un trasporto del genere presuppone, con evidenti legami all'estero, anche in assenza di una formale contestazione del reato associativo di cui all'art. 74, stesso decreto.

5. Sotto altro profilo, poi, e contrariamente al tenore del ricorso, l'ordinanza ha sottolineato che la collaborazione offerta dal Lupo non si era tradotta in alcun risultato, così da non consentire il recupero del profitto del traffico illecito; anzi, lo stesso aveva fornito solo informazioni parziali ed errate, ad esempio indicando tale Miguel come il soggetto cui consegnare lo stupefacente, mentre i contatti tenuti appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino avevano coinvolto tale [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, peraltro, era risultato il convivente di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Lupo e palesemente coinvolta nell'indagine; la donna, inoltre, era stata trovata nell'appartamento del ricorrente anche al momento della perquisizione (16/11/2021), e sul posto era stata trovata anche [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato ed autrice del bonifico fatto a Felipe .[OSCURATO:PERSONA] - complice del Lupo - poco prima che il ricorrente partisse per la Repubblica Domenicana.

Infine, il Tribunale ha richiamato i numerosi invii di danaro da lui effettuati tra il febbraio ed il novembre 2021, rivolti a destinatari in Colombia, Guyana e Repubblica Domenicana.

5.1. In forza di questi elementi, che il ricorso non contesta affatto, ecco allora che il Tribunale del riesame ha confermato i collegamenti tenuti dal Lupo - per un tempo considerevole - con ambienti criminali internazionali, così da escludere l'occasionalità della condotta (pacificamente) tenuta con specifico riguardo al pericolo di reiterazione del reato.

In tale contesto, peraltro, la circostanza - meramente riferita - che i potenziali complici del Lupo avrebbero abbandonato il territorio nazionale non è stata ritenuta rilevante, ancora con motivazione non sindacabile, proprio alla luce del carattere internazionale dei traffici illeciti riscontrati.

6. Con riferimento, poi, al pericolo di fuga, oggetto del secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha rilevato che in casa del ricorrente, in sede di perquisizione, erano stati rinvenuti documenti falsi (due carte di identità, una delle quali con la sua immagine, e due tessere sanitarie), la cui forza indiziaria - nell'ottica della stessa esigenza cautelare - è stata congruamente ritenuta del tutto evidente; rispetto a questo argomento, poi, l'appello non aveva introdotto alcun dato di novità, ed anche il ricorso si affida a considerazioni del tutto astratte, come la sostanziale irrealizzabilità di una fuga in ragione del poco denaro disponibile e della "evidente difficoltà di poter agire ristretto agli arresti domiciliari."

7. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale - ancora con argomento solido ed adeguato - ha quindi concluso per la conferma della custodia cautelare in carcere, quale unica misura idonea a soddisfare le esigenze trattate, apparendo ogni altra palesemente insufficiente.

In senso contrario, peraltro, non possono valere le considerazioni legate al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cit., o della fattispecie associativa, in quanto recessive sul punto alla luce del quantitativo di sostanza più volte richiamato e delle concrete modalità del fatto illecito.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 27/7/2022, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Propone ricorso per cassazione il Lupo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 299 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura in corso con valutazioni astratte e prive di riscontro, che non considererebbero - quanto al pericolo di reiterazione del reato - che il Lupo sarebbe stato coinvolto in un'unica condotta illecita, e che non emergerebbe alcun elemento che ne farebbe ipotizzare altri. Se ristretto agli arresti domiciliari, inoltre, nessuno dei compartecipi si rivolgerebbe più a lui, così che la possibile organizzazione di nuovi traffici, richiamata nell'ordinanza, risulterebbe priva di ogni fondamento; - le stesse censure sono poi mosse quanto al pericolo di fuga, che il Tribunale avrebbe riconosciuto ancora con affermazioni apodittiche e, soprattutto, senza considerare decisivi elementi di segno contrario; da questi, emergerebbe che la pianificazione di un allontanamento sarebbe del tutto irrealizzabile, anche per mancanza di denaro, e che mai il Lupo avrebbe manifestato una volontà in tal senso; - ancora le medesime doglianze, con riferimento anche all'art. 275 cod. proc. pen., concernono, di seguito, l'adeguatezza della misura in atto, che - applicata in un contesto investigativo molto diverso da quello poi accertato - non troverebbe più giustificazione; al riguardo, si sottolinea, per un verso, che il giudizio avrebbe escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, per altro verso, che al ricorrente non sarebbe stato contestato il reato associativo. Questi elementi avrebbero meritato un'attenta valutazione da parte del Tribunale, così da consentire la richiesta sostituzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato; l'ordinanza impugnata, infatti, è sostenuta da una solida e congrua motivazione, priva di qualunque illogicità manifesta e ben ancorata a concreti elementi di fatto. Come tale, dunque, non censurabile. 4. In particolare, il Tribunale - ricordato che il Lupo è stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia, con rito abbreviato, alla pena di 5 anni, 20 giorni di reclusione e 18.000 euro di multa per detenzione e trasporto di 1,464 chili di cocaina (fatto del 7/11/2021) - ha evidenziato che gli elementi sottoposti con l'appello non costituivano affatto nova idonei a mutare il quadro cautelare già in precedenza emerso e confermato. 4.1. Al riguardo, è stata ritenuta non decisiva l'esclusione, in giudizio, della circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di una condotta comunque di sicura gravità, sia per le modalità esecutive (trasporto della sostanza con un volo dalla Repubblica Domenicana), sia per il quantitativo interessato. Il primo profilo, peraltro, ha indotto il Tribunale - e, prima, il G.i.p. - ad un'ulteriore considerazione, priva di illogicità manifesta, circa le "modalità sicuramente professionali ed organizzate" che un trasporto del genere presuppone, con evidenti legami all'estero, anche in assenza di una formale contestazione del reato associativo di cui all'art. 74, stesso decreto. 5. Sotto altro profilo, poi, e contrariamente al tenore del ricorso, l'ordinanza ha sottolineato che la collaborazione offerta dal Lupo non si era tradotta in alcun risultato, così da non consentire il recupero del profitto del traffico illecito; anzi, lo stesso aveva fornito solo informazioni parziali ed errate, ad esempio indicando tale Miguel come il soggetto cui consegnare lo stupefacente, mentre i contatti tenuti appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino avevano coinvolto tale [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, peraltro, era risultato il convivente di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Lupo e palesemente coinvolta nell'indagine; la donna, inoltre, era stata trovata nell'appartamento del ricorrente anche al momento della perquisizione (16/11/2021), e sul posto era stata trovata anche [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato ed autrice del bonifico fatto a Felipe .[OSCURATO:PERSONA] - complice del Lupo - poco prima che il ricorrente partisse per la Repubblica Domenicana. Infine, il Tribunale ha richiamato i numerosi invii di danaro da lui effettuati tra il febbraio ed il novembre 2021, rivolti a destinatari in Colombia, Guyana e Repubblica Domenicana. 5.1. In forza di questi elementi, che il ricorso non contesta affatto, ecco allora che il Tribunale del riesame ha confermato i collegamenti tenuti dal Lupo - per un tempo considerevole - con ambienti criminali internazionali, così da escludere l'occasionalità della condotta (pacificamente) tenuta con specifico riguardo al pericolo di reiterazione del reato. In tale contesto, peraltro, la circostanza - meramente riferita - che i potenziali complici del Lupo avrebbero abbandonato il territorio nazionale non è stata ritenuta rilevante, ancora con motivazione non sindacabile, proprio alla luce del carattere internazionale dei traffici illeciti riscontrati. 6. Con riferimento, poi, al pericolo di fuga, oggetto del secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha rilevato che in casa del ricorrente, in sede di perquisizione, erano stati rinvenuti documenti falsi (due carte di identità, una delle quali con la sua immagine, e due tessere sanitarie), la cui forza indiziaria - nell'ottica della stessa esigenza cautelare - è stata congruamente ritenuta del tutto evidente; rispetto a questo argomento, poi, l'appello non aveva introdotto alcun dato di novità, ed anche il ricorso si affida a considerazioni del tutto astratte, come la sostanziale irrealizzabilità di una fuga in ragione del poco denaro disponibile e della "evidente difficoltà di poter agire ristretto agli arresti domiciliari." 7. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale - ancora con argomento solido ed adeguato - ha quindi concluso per la conferma della custodia cautelare in carcere, quale unica misura idonea a soddisfare le esigenze trattate, apparendo ogni altra palesemente insufficiente. In senso contrario, peraltro, non possono valere le considerazioni legate al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cit., o della fattispecie associativa, in quanto recessive sul punto alla luce del quantitativo di sostanza più volte richiamato e delle concrete modalità del fatto illecito. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimen
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