CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e lamenta violazione degli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 20, comma 14, D.Igs. n. 30 del 2007 e vizio di motivazione; ritenuto che tutti ik motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che, in punto di diniego del vincolo della continuazione tra il fatto di reingresso oggetto del presente processo e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Milano in data 1 0 giugno 2020, irrevocabile il 15 settembre 2020, il giudice di merito - con motivazione immune da vizi logici - ha evidenziato come il fatto per cui si procede concretizzasse la violazione dell'ordine di allontanamento impartito il 7 marzo 2016, mentre il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano era avvenuto in violazione di altro ordine di allontanamento, emesso il 6 luglio 2017, donde l'implausibilità di una ricostruzione secondo la quale l'imputato avesse già alla data della prima violazione preordinato di violare un secondo ordine dì allontanamento, non ancora emesso; ritenuto che tale motivazione - diversamente da quanto dedotto nel ricorso - si pone perfettamente in linea con il principio espresso in sede di legittimità secondo cuk il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d