CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 1961
Cassazione n. 37128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1951 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la pronunzia di primo grado assolutoria (con la formula "perché il fatto non sussiste") emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca governatore della Regione Sicilia), imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen., «perché offendeva la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] in presenza di una moltitudine di persone; precisamene, durante un comizio politico elettorale tenutosi presso la [OSCURATO:PERSONA] I di Gela, proferiva testuali parole: "la sera se ne vanno in giro cu [OSCURATO:PERSONA] e cu [OSCURATO:PERSONA] e di iorno fannu l'ambientalista a cumminenza" (la sera se ne vanno in giro con i [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e poi di giorno fanno gli ambientalisti a convenienza), riferendosi chiaramente al predetto [OSCURATO:PERSONA], cui subito dopo si rivolgeva con le seguenti espressioni: "Saveriuu tu ricorda quanni ti nnivutu che telecamere all'Anic e dopo ni facisti chiuriri u stabilimento [omissis], tuti dà agni iornu, una denunzia una denunzia al giorno, dopo chiude lo stabilimento du è di curpa? No, no di [OSCURATO:PERSONA] e tutti stautra combriccola che poi da un lato fannu l'ambiente.... (Saverio ti ricordi quando te ne andavi con le telecamere all'Anic e dopo hai fatto chiudere lo stabilimento [....1 tutti là ogni giorno, una denuncia al giorno, dopo chiude lo stabilimento e di chi è colpa? No, non si [OSCURATO:PERSONA] e tutta questa comitiva che poi da un lato fanno gli ambientalisti)". [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2015». 2. La sentenza di primo grado aveva escluso la sussistenza del reato valutando le frasi del Crocetta in maniera frazionata. Ha, infatti, ritenuto che la prima parte delle suddette frasi non si rivolgesse espressamente e specificamente a [OSCURATO:PERSONA], «indicando più genericamente gli ambientalisti come coloro che "di giorno sono tali, mentre la notte si accompagnano con soggetti di notoria fama criminale".». Ha quindi evidenziato che, sebbene fosse pacifico che il Crocetta intendeva rivolgersi al gruppo di ambientalisti dissidenti che disturbavano il corretto svolgimento del comizio, tra cui era presente anche il [OSCURATO:PERSONA], mancassero «elementi specifici ed individualizzanti per ritenere che tale espressione fosse esclusivamente indirizzata alla odierna parte civile. Pertanto, seppure l'allusione a forme di frequentazione con personaggi appartenenti a organizzazioni criminali di stampo mafioso a livello locale potrebbe assumere un valore denigratorio, l'assenza di elementi specifici e determinati per ritenere che detta espressione si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA] e, non già, al gruppetto di persone presente al comizio, non consente di ritenere integrato, in tutti i suoi elementi oggettivi il reato in esame» (pag. 4 della sentenza di primo grado). Quanto alla seconda parte delle frasi, il Tribunale ha evidenziato che non vi fossero dubbi sulla riferibilità delle espressioni al [OSCURATO:PERSONA], indicato per nome; tuttavia, ha ritenuto che le stesse non fossero di contenuto diffamatorio, sostanziandosi in un mero giudizio politico circa l'operato del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ambientalista. Ha aggiunto, altresì, il Tribunale che, anche a voler ritenere le espressioni diffamatorie, la condotta sarebbe scriminata dall'esimente del diritto di critica: «il Crocetta, infatti, intendeva criticare la coerenza politica dell'operato del [OSCURATO:PERSONA], con ciò esprimendosi in termini che possono essere ritenuti pertinenti e continenti ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto conto del complessivo contesto in cui si sono svolti i fatti e del contegno tenuto da entrambe le parti» (pag. 5 della sentenza di primo grado). 3. La parte civile ha proposto appello e la Corte territoriale (con la pronunzia in esame), dopo aver respinto delle istanze finalizzate alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'acquisizione degli atti del procedimento penale pendente a carico del [OSCURATO:PERSONA] (per fatti accaduti sempre durante il comizio del Crocetta), l'esame di alcuni testi (che avevano assistito ai fatti) e la trascrizione e visione integrale in aula della registrazione del comizio, documentato da un CD acquisito agli atti, ha sostanzialmente confermato le argomentazioni della sentenza di primo grado.4. Con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla omessa verifica della forza persuasiva superiore che sarebbe derivata dalla valutazione di tutte le fonti di prova, ivi comprese quelle che erano state richieste con l'atto di appello ex art. 603 cod. proc. pen., ove si considerino anche le molteplici contraddizioni delle dichiarazioni rese dal Crocetta durante l'esame reso in primo grado. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di prove necessarie e decisive, nonché ancora vizi motivazionali e "travisamento dei fatti". Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non decisivo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti con l'atto di appello, la cui necessità, invece, sarebbe da individuare in due specifiche finalità: 1) quella di confutare le argomentazioni del Tribunale secondo le quali i "due brani dello stesso discorso" sarebbero stati slegati; 2) quella di verificare le discordanze e difformità tra quanto emerge dalla videoripresa del comizio e quanto riferito dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alle argomentazioni delle decisioni di merito, secondo le quali le espressioni diffamatorie non sarebbero riferite al [OSCURATO:PERSONA] ma, in maniera generica, agli ambientalisti. Assume il ricorrente che il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi inequivoco, non solo perché egli era presente al comizio proprio nel gruppo degli ambientalisti, ma anche perché, subito dopo aver pronunziato le espressioni diffamatorie, il Crocetta lo aveva indicato per nome e cognome, facendo riferimento specifico al suo ruolo di legale rappresentante di associazioni ambientaliste da oltre trent'anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso. 2.1. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla superfluità dei mezzi istruttori richiesti dalla parte civile appellante, dando compiuto conto degli elementi sufficienti a fondare la pronunzia assolutoria. In proposito va ricordato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla decisione adottata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 - dep. 25/01/2021, Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741). Peraltro, va considerato che la rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere anche implicita. Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso -come quello in esame- di rigetto la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019- Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 n. 6379 del 17.3.1999 Rv 213403). 2.2. Non sono consentite in sede di legittimità le doglianze che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'assoluzione, denunciando il travisamento del "fatto" in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica della vicenda e rilevanza e attendibilità delle prove. Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362), relativi alla diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata). Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 2 della sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ricostruzione della vicenda e della insussistenza del reato. 3. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto e finalizzato ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: S.U. n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte territoriale ha esplicitato in maniera chiara e precisa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronunzia assolutoria di primo grado. Ha, infatti, evidenziato che dalla lettura delle trascrizioni le due parti del discorso, fatto dall'imputato Crocetta durante il comizio, si distinguono chiaramente sia per argomenti sia per contenuti. Solo il contenuto della prima parte del discorso è «potenzialmente idoneo a ledere la reputazione altrui», ma correttamente la Corte di appello ha ritenuto che «il generico riferimento agli ambientalisti a convenienza complessivamente considerati ne preclude all'esclusiva ed univoca riconducibilità all'odierna parte civile» (pag. 2 della sentenza). D'altronde, neppure l'indiscusso ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nelle associazioni ambientaliste può rilevare, giacché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono specificamente individuabili (Sez. 5, n. 24065 del 23/02/2016, Rv. 266861; Sez. 5, n. 51096 del 19/09/2014, Rv. 261422). 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente