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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 17722/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17328/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: Occupazione espropriativa – Risarcimento danni R.G.N. 17328/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 8 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 806/2018 depositata il 20/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 13615/2010, ha: − condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in solido tra loro al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICHELE MANFREDIdei danni da occupazione espropriativa, determinati in € 540.321,95 oltre accessori; − determinato l’indennità di occupazione spettante ai medesimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICHELE MANFREDIin € 117.127,12, ordinando il deposito della somma presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 8 − condannato il [OSCURATO:PERSONA] tendere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. della somma da quest’ultima corrisposta a titolo di indennità di occupazione.

La decisione trae origine dal contenzioso insorto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ed ANAS, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi ancora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivantidall’occupazione espropriativa di un terreno di proprietà degli originari attori, irreversibilmente occupato con un tratto della [OSCURATO:PERSONA] di Parma.

2. La Corte territoriale, in particolare, ha proceduto ad un nuovo vaglio sia della domanda di rivalsa formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia della domanda di risarcimento dei danni da occupazione espropriativa e dell’indennità di occupazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo profilo, la Corte felsinea ha ritenuto fondata la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della convenzione in data 8 marzo 1980 – in virtù della quale il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. tutte le indennità per la espropriazione dei terreni e dei fabbricati occorrenti per i lavori di realizzazione del tratto stradale - ma limitatamente all’indennità di occupazione legittima, e con esclusione di ogni altro indennizzo o risarcimento, mentre ha escluso la fondatezza della domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rilevando che quest’ultima non era parte della suddetta convenzione.

Quanto al secondo profilo –in relazione al quale questa Corte aveva cassato la precedente decisione della Corte d’appello perché Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 8 quest’ultima sia aveva attribuito al terreno espropriato suscettività edificatoria sia aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale a provvedere sulla stima dell’indennità di occupazione – la Corte territoriale, richiamati i principi di Corte Cost. n. 281/2011 ed avvalendosi della CTU disposta nel corso del giudizio di rinvio, ha proceduto alla determinazione sia del danno da occupazione espropriativa –quantificato escludendo l’edificabilità del terreno – sia dell’indennità di occupazione.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sia il [OSCURATO:PERSONA] 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Sono state depositate memorie dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a duemotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La ricorrente -dopo aver rammentato di aver proceduto, a seguito dell’originaria decisione del Tribunale di Bologna, alla corresponsione delle somme oggetto della statuizione di condanna in quella sede - si duole del fatto che la decisione impugnata abbia omesso di statuire sulla domanda di restituzione che la stessa ricorrente aveva formulato nell’atto di costituzione in sede di giudizio di riassunzione.

Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 8

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c.

In via sostanzialmente subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver affermato la sussistenza di piena prova dei pagamenti effettuati ed il carattere certo, liquido ed esigibile del proprio credito, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia comunque omesso di procedere alla compensazione tra il credito restitutorio ed il credito dei controricorrenti come ora determinato nella stessa decisione impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Fermo restando il principio percui non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto conseguenziale, dalla riforma della sentenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15295 del 05/07/2006), si deve osservare che, nella specie, parte ricorrente ha persino omesso di evidenziare se, all’esito della nuova pronuncia della Corte felsinea, ci si trovasse di fronte ad una riduzione dell’originaria statuizione di condanna o se invece –come dedotto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– la nuova statuizione ora oggetto di impugnazione non avesse addirittura incrementato l’entità delle somme oggetto di condanna.

Va, al riguardo, richiamato il principio per cui il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado in quanto esso Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 8 integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021).

Tale è la situazione che ricorre nel caso in esame, dovendosi osservare che la decisione impugnata ha rimodulato il quantum dell’originaria statuizione condannatoria, da ciò emergendo che una pretesa restitutoria dell’odierna ricorrente in tanto poteva ritenersi sussistente in quanto la decisione del giudice di rinvio avesse ridotto la quantificazione delle somme dovute dalla ricorrente medesima, e ciò fermo restando che tale pretesa sarebbe stata comunque sussistente limitatamente a detta differenza, laddove la Corte territoriale – che invece ha accolto altra similare domanda restitutoria – ha escluso la sussistenza di tale differenziale, senza che, su tale profilo, sia stato formulato adeguato motivo di impugnazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.

Costituisce costante orientamento di questa Corte quello per cui le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia, potendo il relativo calcolo, in tale evenienza, essere compiuto d'ufficio dal giudice in sede d'accertamento della fondatezza della domanda (Cass. Sez.

L, Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 8 Sentenza n. 11729 del 26/05/2014; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 3628 del 16/02/2007; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 5363 del 16/03/2004).

Tale è il caso di specie, dovendosi constatare che, come già chiarito, le deduzioni della ricorrente non concernono due distinti rapporti di debito-credito caratterizzati da autonomia ma, più semplicemente, la stessa obbligazione (recte le stesse, stante le due distinte voci di condanna) di cui è stato meramente rimodulato il quantum.

Aspetto, questo, che precludeva anche l’applicazione – possibile anche d’ufficio -della c.d.

“compensazione impropria”, in quanto anche quest’ultima fattispecie postula comunque l’autonomia dei rapporti di debito e credito, seppur originati dalla medesima vicenda genetica , laddove nel caso di specie si verte unicamente in tema di determinazione del quantum definitivo del debito,avendo la decisione impugnata sostituito quella precedentemente cassata, prendendone il posto anche quale titolo esecutivo.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del canone di cui all’art. 91 c.p.c. la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese medesime in favore d ei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, in considerazione sia d el fatto che le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] risultavano più marginali sia del fatto che questeultime parti hanno anche aderito ad uno dei motivi di ricorso ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al secondo motivo e [OSCURATO:PERSONA] al primo) si ritiene sussistano concrete ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di questi ultimi.

Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.

Sez.

S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 8

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di Cassazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17328/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: Occupazione espropriativa – Risarcimento danni R.G.N. 17328/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 8 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 806/2018 depositata il 20/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 13615/2010, ha: − condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in solido tra loro al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICHELE MANFREDIdei danni da occupazione espropriativa, determinati in € 540.321,95 oltre accessori; − determinato l’indennità di occupazione spettante ai medesimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICHELE MANFREDIin € 117.127,12, ordinando il deposito della somma presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 8 − condannato il [OSCURATO:PERSONA] tendere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. della somma da quest’ultima corrisposta a titolo di indennità di occupazione. La decisione trae origine dal contenzioso insorto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ed ANAS, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi ancora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivantidall’occupazione espropriativa di un terreno di proprietà degli originari attori, irreversibilmente occupato con un tratto della [OSCURATO:PERSONA] di Parma. 2. La Corte territoriale, in particolare, ha proceduto ad un nuovo vaglio sia della domanda di rivalsa formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia della domanda di risarcimento dei danni da occupazione espropriativa e dell’indennità di occupazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo profilo, la Corte felsinea ha ritenuto fondata la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della convenzione in data 8 marzo 1980 – in virtù della quale il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. tutte le indennità per la espropriazione dei terreni e dei fabbricati occorrenti per i lavori di realizzazione del tratto stradale - ma limitatamente all’indennità di occupazione legittima, e con esclusione di ogni altro indennizzo o risarcimento, mentre ha escluso la fondatezza della domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rilevando che quest’ultima non era parte della suddetta convenzione. Quanto al secondo profilo –in relazione al quale questa Corte aveva cassato la precedente decisione della Corte d’appello perché Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 8 quest’ultima sia aveva attribuito al terreno espropriato suscettività edificatoria sia aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale a provvedere sulla stima dell’indennità di occupazione – la Corte territoriale, richiamati i principi di Corte Cost. n. 281/2011 ed avvalendosi della CTU disposta nel corso del giudizio di rinvio, ha proceduto alla determinazione sia del danno da occupazione espropriativa –quantificato escludendo l’edificabilità del terreno – sia dell’indennità di occupazione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sia il [OSCURATO:PERSONA] 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Sono state depositate memorie dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. La ricorrente -dopo aver rammentato di aver proceduto, a seguito dell’originaria decisione del Tribunale di Bologna, alla corresponsione delle somme oggetto della statuizione di condanna in quella sede - si duole del fatto che la decisione impugnata abbia omesso di statuire sulla domanda di restituzione che la stessa ricorrente aveva formulato nell’atto di costituzione in sede di giudizio di riassunzione. Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 8 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. In via sostanzialmente subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver affermato la sussistenza di piena prova dei pagamenti effettuati ed il carattere certo, liquido ed esigibile del proprio credito, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia comunque omesso di procedere alla compensazione tra il credito restitutorio ed il credito dei controricorrenti come ora determinato nella stessa decisione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Fermo restando il principio percui non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto conseguenziale, dalla riforma della sentenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15295 del 05/07/2006), si deve osservare che, nella specie, parte ricorrente ha persino omesso di evidenziare se, all’esito della nuova pronuncia della Corte felsinea, ci si trovasse di fronte ad una riduzione dell’originaria statuizione di condanna o se invece –come dedotto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– la nuova statuizione ora oggetto di impugnazione non avesse addirittura incrementato l’entità delle somme oggetto di condanna. Va, al riguardo, richiamato il principio per cui il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado in quanto esso Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 8 integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021). Tale è la situazione che ricorre nel caso in esame, dovendosi osservare che la decisione impugnata ha rimodulato il quantum dell’originaria statuizione condannatoria, da ciò emergendo che una pretesa restitutoria dell’odierna ricorrente in tanto poteva ritenersi sussistente in quanto la decisione del giudice di rinvio avesse ridotto la quantificazione delle somme dovute dalla ricorrente medesima, e ciò fermo restando che tale pretesa sarebbe stata comunque sussistente limitatamente a detta differenza, laddove la Corte territoriale – che invece ha accolto altra similare domanda restitutoria – ha escluso la sussistenza di tale differenziale, senza che, su tale profilo, sia stato formulato adeguato motivo di impugnazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Costituisce costante orientamento di questa Corte quello per cui le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia, potendo il relativo calcolo, in tale evenienza, essere compiuto d'ufficio dal giudice in sede d'accertamento della fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 8 Sentenza n. 11729 del 26/05/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3628 del 16/02/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5363 del 16/03/2004). Tale è il caso di specie, dovendosi constatare che, come già chiarito, le deduzioni della ricorrente non concernono due distinti rapporti di debito-credito caratterizzati da autonomia ma, più semplicemente, la stessa obbligazione (recte le stesse, stante le due distinte voci di condanna) di cui è stato meramente rimodulato il quantum. Aspetto, questo, che precludeva anche l’applicazione – possibile anche d’ufficio -della c.d. “compensazione impropria”, in quanto anche quest’ultima fattispecie postula comunque l’autonomia dei rapporti di debito e credito, seppur originati dalla medesima vicenda genetica , laddove nel caso di specie si verte unicamente in tema di determinazione del quantum definitivo del debito,avendo la decisione impugnata sostituito quella precedentemente cassata, prendendone il posto anche quale titolo esecutivo. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del canone di cui all’art. 91 c.p.c. la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese medesime in favore d ei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, in considerazione sia d el fatto che le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] risultavano più marginali sia del fatto che questeultime parti hanno anche aderito ad uno dei motivi di ricorso ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al secondo motivo e [OSCURATO:PERSONA] al primo) si ritiene sussistano concrete ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di questi ultimi. Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S2 -R.G. 17328/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 8 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di Cassazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorr
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