CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 39776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 21/5/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata, sequestro di persona e detenzione di armi di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 e 605 cod. pen. e art. 4 L. 110/75. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 605 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 2 e 605 cod. pen. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 commi secondo e terzo L. 110/75 e art. 61 n. 2 cod. pen. 1.5. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 1.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen. 1.7. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. 2. In data 20 maggio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 605 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. La privazione della libertà del dipendente dell'ufficio postale, infatti, sarebbe durata solo pochi minuti e tale dato avrebbe dovuto essere considerato insieme al fatto che la persona offesa si è liberata con estrema facilità, circostanza questa che dimostrerebbe che in effetti non vi era stato alcun sequestro di persona e che la condotta era da considerarsi assorbita in quella di cui all'art. 628 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento la fatto che la privazione della libertà è durata comunque per diversi minuti e che la persona offesa ha dovuto scardinare o comunque rompere la porta del bagno dove era stata chiusa, si è correttamente conformata alla costante e pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale "il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione" (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 - 01). Risultando di contro tale reato assorbito in quello di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022 V., Rv. 283182 - 01) 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento evidenziando che la circostanza che il ricorrente indossasse occhiali e cappello non sarebbe sufficiente a ritenere che lo stesso fosse travisato, tanto che la persona offesa lo ha immediatamente riconosciuto senza ombra di dubbio. La doglianza è manifestamente infondata. Anche in ordine all'aggravante contestata, infatti, il giudice dell'appello, facendo riferimento all'uso del cappello, degli occhiali e del colletto della maglia, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante, così applicando la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale "ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667 - 01) 3. Nei successivi motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 2 e 605 cod. pen., nonché agli artt. 4 commi secondo e terzo L. 110/75 e 61 n. 2 cod. pen., la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione degli artt. 81 e 99 cod. pen. e, infine, il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Le doglianze sono manifestamente infondate. 3.1. Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, considerato lo svolgimento dei fatti accertato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, con la confessione del ricorrente e con il rinvenimento del cutter nell'abitazione dello stesso, l'aggravante del nesso teleologico sussiste sia con riferimento al sequestro di persona che quanto all'uso e del dell'arma. 3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle ulteriori censure in merito alle circostanze attenuanti generiche, all'aumento di pena applicato per la continuazione e per la recidiva nonché in merito alla quantificazione della pena. Anche in ordine a tali doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla completezza e alla logicità della motivazione, la Corte territoriale ha fornito coerente e adeguata risposta alle medesime critiche già esposte nei motivi di appello. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133, 81 e 99 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, tenuto conto, quanto a questi ultimi aspetti alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e che ha così dimostrato una particolare pericolosità sociale, essendo aduso a porre in essere condotte violente al fine procacciarsi dei profitti. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, d'altro canto, è tenuto a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali