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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14140/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di- IR-ornai ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di ricettazione loro ascritti e li aveva perciò condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorrono per cassazione tramite i rispettivi difensori, sia il Giordano che l'Abello lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Giordano, vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità ed alla pena; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'Abello: 2.2.1 vizio di motivazione: rileva che, diversamente da quanto argomentato nella impugnata sentenza, non vi era stata alcuna fuga dall'officina da parte del ricorrente e che, in ogni caso, la Corte ha omesso di valutare tutti gli elementi addotti dalla difesa ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente ovvero anche per ritenerne il contributo di minima entità ai sensi dell'art. 114 cod. pen.; 2.2.2 vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile limitandosi ad indicare il "titolo" delle doglianze senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 n ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che rilievi formulati con il primo motivo riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).

Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Detto questo, la Corte ha puntualmente evidenziato gli elementi fattuali su cui, con motivazione priva di vizi logici, ha potuto argomentare in ordine al diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente il quale, alla vista degli operanti, aveva tentato di darsi alla fuga non riuscendo, unitamente agli altri coimputati, a dar conto della provenienza dei beni rinvenuti nel garage del Costa; le considerazioni svolte dalla difesa in questa sede, perciò, finiscono in realtà per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nel sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione laddove l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello, inoltre, ha congruamente ed insindacabilmente motivato sia in ordine alla impossibilità di ricondurre la vicenda nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. che, anche, al diniego delle circostanze attenuanti generiche sottolineando, in particolare, la natura, la entità ed il valore dei beni ricettati.

D'altra parte, è appena il caso di ribadire che la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Merlino).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, poi, il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di- IR-ornai ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di ricettazione loro ascritti e li aveva perciò condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorrono per cassazione tramite i rispettivi difensori, sia il Giordano che l'Abello lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Giordano, vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità ed alla pena; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'Abello: 2.2.1 vizio di motivazione: rileva che, diversamente da quanto argomentato nella impugnata sentenza, non vi era stata alcuna fuga dall'officina da parte del ricorrente e che, in ogni caso, la Corte ha omesso di valutare tutti gli elementi addotti dalla difesa ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente ovvero anche per ritenerne il contributo di minima entità ai sensi dell'art. 114 cod. pen.; 2.2.2 vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile limitandosi ad indicare il "titolo" delle doglianze senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 n ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che rilievi formulati con il primo motivo riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Detto questo, la Corte ha puntualmente evidenziato gli elementi fattuali su cui, con motivazione priva di vizi logici, ha potuto argomentare in ordine al diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente il quale, alla vista degli operanti, aveva tentato di darsi alla fuga non riuscendo, unitamente agli altri coimputati, a dar conto della provenienza dei beni rinvenuti nel garage del Costa; le considerazioni svolte dalla difesa in questa sede, perciò, finiscono in realtà per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nel sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione laddove l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, inoltre, ha congruamente ed insindacabilmente motivato sia in ordine alla impossibilità di ricondurre la vicenda nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. che, anche, al diniego delle circostanze attenuanti generiche sottolineando, in particolare, la natura, la entità ed il valore dei beni ricettati. D'altra parte, è appena il caso di ribadire che la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Merlino). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, poi, il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore I
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