CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17137/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giust a procuraspeciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 69. -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 6121/19, depositata in data5 novembre 2019, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’1 marzo2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, con cui era stata recuper ata l’imposta unica sui concorsi e scommesse. 2.I giudici di secondo grado, rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale proposta dalla società appellante per il vaglio di compatibilità con la normativa comunitaria dell’Imposta unica nazionale sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come modificati dalla Legge di Stabilità 2011, ha ritenuto dovuta l’imposta anche per la raccolta delle scommesse al di fuori del sistema concessorio, ritenendo non irragionevole l’equiparazione, per gli anni d’imposta fino al 2011, ai fini tributari, del titolare della ricevitoria al bookmaker, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018, e la sussistenza della responsabilità solidale sostanziale e non solo formale tra il CTD e il bookmaker. 3.Inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ri tenuto sussistente, nel caso in esame, la responsabilità paritetica e non dipendente tra CTD e bookmaker, in quanto il presupposto di imposta, per come previsto dal legislatore, era riferibile a più soggetti, cosicché erano tutti tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva, per avere partecipato o concorso alla realizzazione di detto presupposto.4. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un unico motivo. 5.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093). 1.1Ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, relativa giustappunto alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità ( cfr. Cass. 20 novembre 2020, n. 26480). 2. Tanto premesso, il primo ed unico motivo deduce l’omessa valutazione dei principi sanciti con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018. La sentenza impugnata era caduta in errore non confermando i principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, che configurandosi come ius superveniens, rendeva inapplicabile la norma dichiarata illegittima in ogni rapporto giuridico sorto anteriormente, anche se ancora pendente e non esaurito. Stante la chiara pronuncia della Corte Costituzionale, l’avviso di accertamento, avendo ad oggetto il periodo di imposta 2010, era illegittimo e doveva essere annullato. I giudici di secondo grado, inoltre, avevano errato nel ritenere la natura del vincolo di solidarietà passiva come avente natura paritetica e non dipendente, in quanto il beneficiario sostanziale della «gestione» altrui non integrava il presupposto d’imposta (la gestione), ma era titolare dell’interesse economico sottostante, con la conseguenza che l’obbligazione facente capo al coobbligato in via dipendente esisteva solo in quanto esisteva l’obbligazione principale. Ed infatti, la verifica fiscale, l’accertamento e le violazioni contestate avevano avuto ad oggetto le ricevitorie, mentre nulla era stato contestato in via diretta al bookmaker, cui era attribuita la qualità di terzo a favore del quale il CTD aveva svolto la propria attività di gestione. Di conseguenza, il bookmaker doveva essere considerato come responsabile d’imposta. 2.1Il motivo è infondato. 2.2 Come questa Corte ha già precisato il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907- 8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).2.3In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 2.4Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte C ostituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici delle leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 (nel caso in esame rileva l’anno 201 0 ), non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimitàcostituzionale. 2.5 A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011»con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione). 2.6 Alla luce delle esposte argomentazioni, la prospettazione della società ricorrente non merita accoglimento, sia sotto il profilo della nullità dell’avviso di accertamento perché relativo all’anno d’imposta 2010, in quanto rileva in questa sede la posizione del bookmaker, sia per quanto concerne la natura del vincolo di solidarietà passiva. 2.6.1Sotto il primo profilo, come già precisato da questa Corte, perché i giudici delle leggi hanno posto fondamento della pronuncia di incostituzionalità la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione edhanno dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. 2.6.2Sotto il secondo profilo, perchéi giudici delle leggi, nell’affermare che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorioe che le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione hanno l’obbligo di versare il tributo e le relative sanzioni, hanno equiparato, ai fini tributari, il «gestore per conto terzi», ovvero il titolare di ricevitoria, al « gestore per conto proprio», ossia al bookmaker, ed hanno precisato che entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione ed esercizio»delle scommesse soggetta a imposizione. 2.7Correttamente, dunque, i giudici di secondo grado hanno affermato che il legislatore haconsiderato un presupposto di imposta riferibile sia al bookmaker, che al CTD, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte Costituzionale, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell’imposta sia al bookmaker, che al CTD, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria. Ciò che rende priva di rilievo, ai fini che qui interessano, la circostanza che la verifica fiscale, l’accertamento e le violazioni contestate abbiano avuto per oggetto le ricevitorie, tenuto anche conto, peraltro, che l’avviso di accertamento è stato notificato sia al bookmaker, che al CTD. 3.Ciò posto, la società ricorrente ha chiesto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, il rinvio pregiudiziale ex art.267, secondo comma, T.F.U.E. e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione, ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello Statuto della Corte di giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del T.F.U.E. in ordine ai seguenti quesiti : 1) se la sentenza della Corte di Giustizia Stanleyparma e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]788/18) debba essere interpretata nel senso che il diritto dell'Unione di cui agli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze Gambelli (causa C 243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, osta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. l co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nel caso in cui tale normativa, sia pure formalmente indistintamente applicabile, abbia per effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraente soltanto l'attività dei CTD collegati a un bookmaker di un altro Stato membro, in particolare avente le caratteristiche, la storia e la giurisprudenza dell'Unione della società [OSCURATO:PERSONA]; 2)se la sentenza della Corte di Giustizia Stanleyparma e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]788/18) debba essere interpretata nel senso che il diritto dell'Unione di cui agli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze Gambelli (causa C 243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, osta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nel caso in cui tale normativa, sia pure formalmente indistintamente applicabile, non riconosce che i CTD affiliati a un bookmaker di un altro Stato membro, come ad esempio Stanley, esercitano l'attività allo stesso titolo delle ricevitorie dei concessionari nazionali, oppure nel senso di non riconoscere che tali CTD si trovano in una situazione diversa da quella dei concessionari nazionali; 3) se la sentenza della Corte di Giustizia Stanlevoarma e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]788/18) debba essere interpretata nel senso che il diritto dell'Unione di cui agli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze Gambelli (causa C 243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, asta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. l co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nel caso in cui tale normativa, sia pure formalmente indistintamente applicabile, debba essere interpretata nel senso di ritenere legittima, e compatibile con il diritto dell'Unione, una normativa nazionale che vieta l'attività di prestazione di servizi di un bookmaker comunitario e dei suoi CTD, pur essendostato reso loro impossibile acquisire i prescritti titoli abilitanti (concessioni e autorizzazioni), come riconosciuto dalle sentenze Gambe/li (06.11.2003, [OSCURATO:PERSONA]243/01), Placanica e altri (06.03.2007, [OSCURATO:PERSONA]338/04, C-359/04 e C-360/04), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]72/10 e C-77/10), e Laezza (28.01.2016, Causa C- 375/14), e che, al tempo stesso, richiede il pagamento da parte loro dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nelle circostanze della causa principale; 4) se la sentenza della Corte di Giustizia Stanleyoarma e Stanleybet (26.02.2020, [OSCURATO:PERSONA]788/18) debba essere interpretata nel senso che il diritto dell'Unione di cui agli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze Gambellì (causa C 243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, osta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nel caso in cui tale normativa, sia pure formalmente indistintamente applicabile, debba essere interpretata nel senso che i suoi effettisi producono solamente a partire dal momento della sua pubblicazione, sia perché la sua applicazione in via retroattiva produrrebbe gravi ripercussioni economiche su un numero elevato di CTD, sia perché il mancato pagamento dell'Imposta unica da parte di questi ultimi è da ascriversi ad una obiettiva e rilevante incertezza sulla portata del diritto dell'Unione. 3.1 Deve premettersi chela Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha stabilito che « L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse». 3.2I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito («se l’articolo56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro») hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando eraidonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C ‑ 344/13 e C ‑ 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva appr ovato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussist eva una discriminazione, occorreva verificare che situaz ioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C ‑ 264/18, EU:C:2019:472, punto 28).3.3La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che: -) come risultava dagli atti di causa , l’imposta unica era relativa all’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gesti vano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero; -) a lla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risulta va che l’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che ges tivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata discriminatoria; -) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattavanel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosseeffettuata in Italia o in altri Stati membri; -) inoltre, per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa erasoggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevanol’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C ‑ 253/09, EU:C:2011:795, punto 83); -) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolge va le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato; -) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità di intermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse.Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la quale costituivauna condizione necessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione, in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di tale imposta; -) inoltre, dall’articolo 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch’essi l’Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non eranosoggetti al pagamento in solido di tale imposta; -) a tal proposito, occorre va nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che avevasede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali; -) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi. 3.4 La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità;ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specifica to , in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che«...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»;in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della leggen. 220 del 20 10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali siadiversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (cfr. anche Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 3.5Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte, sopra richiamati,in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustiziao per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione. 3.6Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle prime tre questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società…nello Stato membro interessato», mentre con riferimento alla questione posta con il quarto quesito rileva la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamente rilevato. 4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.800,0