CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14224/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/2/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa il 26/6/2019 dal Tribunale di Arezzo, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la non menzione della condanna, confermata - alla pena di tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa - con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638. 2. Propone ricorso per cassazione la Ralli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 192, 193 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe ritenuto i modelli DM10 prova del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, pur in assenza di elementi idonei a confermare l'effettivo esborso; nessun accertamento sarebbe stato compiuto in tal senso, così che la condanna si fonderebbe su mere presunzioni, con automatismi che la legge penale non consentirebbe; - inosservanza dell'art. 2777 cod. civ. La Corte di merito, nel condannare la Ralli, non avrebbe tenuto conto del "conflitto di doveri" imposto da questa norma, per il quale l'imprenditore sarebbe posto di fronte ad una scelta: pagare le retribuzioni, così garantendo la continuità aziendale, o pagare i contributi, così penalizzando i dipendenti e rischiando addirittura la "serrata". Nessun elemento, peraltro, confermerebbe la consapevolezza, in capo alla ricorrente, di commettere un reato, emergendo, piuttosto, soltanto la volontà di garantire ai lavoratori i mezzi di sussistenza; - contraddittorietà ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe ritenuto valida la notifica della diffida INPS pur non conoscendosi l'identità del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento; soggetto che, pertanto, avrebbe potuto essere anche una persona estranea al nucleo familiare del destinatario. I Giudici di merito, dunque, avrebbero dovuto rimettere in termini la ricorrente per usufruire dei benefici di legge, quale la non punibilità della condotta omissiva; - la mancanza di motivazione è poi dedotta in punto di elemento soggettivo del reato, in forza delle considerazioni già richiamate; - infine, si lamenta l'illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva. Non si comprenderebbe, infatti, come mai, nel condannare per il mancato versamento di somme all'INPS, la Corte avrebbe preferito mantenere la pena detentiva, anziché comminarne una pecuniaria, quantomeno come rimedio all'omissione sanzionata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Con riguardo alla prima censura, la Corte di appello ha aderito al costante indirizzo, qui da ribadire, in forza del quale in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM10, realizzati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono compilate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (tra le altre, Sez. 3, n. 28672 del 24/9/2020, Brunozzo, Rv. 280089). Questo indirizzo, peraltro, non sostiene affatto una mera presunzione di pagamento, come si legge nel ricorso, né un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma - diversamente - muove dal presupposto che è lo stesso datore di lavoro a dichiarare di aver versato le retribuzioni; con l'effetto che una tale attestazione, formalizzata con l'inoltro della denuncia all'INPS, potrà esser superata soltanto fornendo un'efficace prova di segno opposto, tale, cioè, da dimostrare che, contrariamente a quanto comunicato all'Istituto proprio dal soggetto tenuto, le retribuzioni non sono state, in realtà, corrisposte ai dipendenti. Ebbene, il ricorso neppure afferma di aver offerto una simile prova ai Giudici di merito, e che questa sia stata mal valutata o del tutto trascurata, limitandosi - con argomento palesemente incongruo - ad invocare la già menzionata presunzione di pagamento. Il primo motivo di censura, dunque, è del tutto infondato. 6. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche sul secondo, che richiama il "conflitto di doveri" di fronte al quale il datore di lavoro potrebbe porsi, dovendo scegliere tra versare le retribuzioni, tutelando i lavoratori, o i contributi, penalizzandoli; con ogni effetto in punto di dolo del reato. 6.1. A tale riguardo, si osserva che la questione non risulta presentata correttamente: il delitto in esame, infatti, presuppone che il datore di lavoro abbia corrisposto regolarmente le retribuzioni, salvo poi omettere di versare le ritenute - a carico dei lavoratori - detratte dalle retribuzioni stesse; la premessa della fattispecie, dunque, è che il lavoratore abbia comunque ricevuto quanto gli spettava. In punto di elemento soggettivo, poi, il reato è sostenuto dal dolo generico, che implicitamente si ricava dalla consapevolezza, in capo al datore di lavoro, di aver pagato le retribuzioni (quel che lo stesso attesta con la denuncia all'INPS), non versando però le ritenute effettuate. 7. Con riguardo, poi, alla notifica della diffida ad adempiere, la Corte di appello si è ancora pronunciata con argomento logico ed immune da censure. Per un verso, ha evidenziato che la ricorrente non aveva mai versato la somma dovuta, né aveva chiesto di esser rimessa in termini a tale proposito (la stessa impugnazione sostiene che i Giudici avrebbero dovuto provvedere in tal senso, non che la Ralli l'avesse domandato); per altro verso, la sentenza ha sottolineato che la notifica era avvenuta presso l'indirizzo di residenza dell'imputata e che la relativa cartolina era stata regolarmente sottoscritta. La mancata identificazione del soggetto che l'aveva firmata, dunque, non impediva di ritenere perfezionata la procedura, neppure a fronte di un ricorso che - lungi dal sostenere di aver provato che nessun componente il nucleo familiare della Ralli avesse sottoscritto l'avviso, evocando solo le parole del teste Nappini - si limita ad affermare che il sottoscrittore potrebbe essere ignoto, estraneo al nucleo familiare, "magari solo di passaggio". Un argomento, dunque, del tutto generico. 8. In relazione, infine, alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, questa è stata motivata dalla Corte di appello nuovamente con affermazione adeguata ed immeritevole di censura; la sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'entità dell'omissione - oltre 29 mila euro - imponeva la pena detentiva, per il maggior effetto di prevenzione speciale rispetto alla sanzione sostitutiva pecuniaria. Un argomento più che solido, dunque, che non può certo esser superato con la tesi, di cui al ricorso, secondo cui il mancato pagamento di una somma dovrebbe esser sanzionato con la condanna al pagamento di un'altra somma, il cui esito favorevole, dunque, sarebbe del tutto incerto. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese