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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 43433/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/2/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti degli imputati, ritenuti colpevoli del reato di detenzione e trasporto di circa Kg.26 di marijuana, custodia nel bagagliaio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale viaggiava anche [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso gli imputati formulando tre motivi di impugnazione.

"sT

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello senza pronunciarsi sulla richiesta di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., posto che, pur avendo avanzato la relativa richiesta alla Procura generale presso la Corte di appello, la pubblica accusa non avrebbe mai reso il prescritto parere, con la conseguenza che il giudice di appello non si era, neppur implicitamente, pronunciato sull'istanza avanzata dagli imputati.

2.2. Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione della sentenza, sottolineando come lo You aveva confermato di non conoscere lo Zhang, al quale si era rivolto solo in occasione del trasporto, svolgendo quest'ultimo - sia pur irregolarmente - l'attività di tassista.

Zangh, pertanto, era del tutto estraneo al trasporto di stupefacente, ignorando il contenuto dei sacchi caricati nel bagagliaio della sua autovettura.

A fronte della dichiarazione liberatoria resa dal coimputato, la Corte di appello si sarebbe limitata ad escluderne l'attendibilità, valorizzando dati non dirimenti, quali la presunta impossibilità per il conducente dell'autovettura di non avvedersi del contenuto dei sacchi caricati.

2.3. Con il terzo motivo, si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, nonostante l'imputato You avesse fornito utili indicazioni circa l'ubicazione del capannone che fungeva da deposito della sostanza stupefacente.

Ritiene la difesa che sia irrilevante la circostanza che la polizia giudiziaria non abbia rinvenuto alcunchè nel suddetto capannone, senza neppure pervenire all'individuazione di ulteriori correi, in quanto l'assenza di esiti investigativi era dipesa dal fatto che la perquisizione locale era stata eseguita solo a distanza di circa un mese dalle dichiarazioni rese da You.

Si assume che una tempestiva attività di riscontro, svolta subito dopo le dichiarazioni rese dal collaborante, avrebbero consentito di addivenire ad un esito positivo.

3. Il difensore del ricorrente, con comunicazione pervenuta il 17 ottobre 2022, rinunciava alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. La dedotta illegittimità del mancato esame della richiesta di concordato in appello è infondata.

Occorre in primo luogo chiarire che l'omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. può, in astratto, integrare una nullità a regime intermedio della sentenza di appello, andando a ledere il diritto di difesa e di partecipazione, inteso quale diritto a fornire un contributo attivo al giudizio, dell'imputato.Così qualificato il vizio dedotto dal ricorrente, si rileva che, effettivamente, la sentenza resa dalla Corte di appello non contiene alcun riferimento alla richiesta di concordato in appello, né risulta l'emissione del prescritto parere da parte del Procuratore generale.

Deve effettivamente ritenersi, pertanto, che la Corte di appello non abbia in alcun modo esaminato la richiesta, il che esclude anche la possibilità di configurare un rigetto implicito della stessa.

Accertata la sussistenza della nullità occorre, tuttavia, valutare se la stessa sia stata sanata per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell'imputato.

Deve evidenziarsi, infatti, che l'udienza dinanzi alla Corte di appello si è svolta con trattazione in presenza e, quindi, il difensore degli imputati avrebbe dovuto dedurre in sede di discussione la mancanza del parere del Procuratore generale sulla richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., al fine di consentire l'integrazione dell'atto e la successiva pronuncia da parte del collegio.

Dall'esame del verbale di udienza del 23/2/2022 risulta che il difensore degli imputati concludeva nel merito, senza dedurre l'omessa formulazione del parere del Procuratore generale sulla richiesta di concordato, con conseguente formarsi della preclusione alla successiva eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., stante l'inattività della parte interessata.

2.1. Né a diverse conclusioni conduce la sentenza richiamata nel ricorso, secondo cui è illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine ad horas (Sez.1, n.29636 del 29/05/2019, Ismaili, Rv. 276541).

Invero, tale pronuncia conferma il principio sopra enunciato, sottolineando come l'illegittimità dell'omessa pronuncia deriva solo nel caso in cui la richiesta di concordato in appello sia stata "reiterata nella fase preliminare alla discussione", il che conferma la necessità che la parte si faccia parte attiva nel far rilevare la mancanza del parere del Procuratore generale.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente volto a sollecitare una diversa lettura in fatto degli elementi probatori - concordemente valutati dai giudici di merito - circa la consapevolezza di Zangh in ordine al contenuto dei sacchi caricati nel bagagliaio della sua autovettura.Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come la Corte di appello abbia logicamente valorizzato il fatto che Zhang, allei richiesta dei carabinieri di aprire il bagagliaio, mostrava un atteggiamento di nervosismo e, soprattutto "temporeggiava e cercava di deviare il discorso, riferendo di essere solo un taxista".

Tale condotta è stata correttamente ritenuta come frutto della piena consapevolezza del contenuto dei sacchi custodi nel bagagliaio, tantopiù che Zhang anticipava già quella che sarebbe stata la sua futura linea difensiva, qualificandosi come mero tassista, all'evidente fine di allontanare da sé la responsabilità per lo stupefacente trasportato.

In tale contesto, le dichiarazioni liberatorie rese dall'altro coimputato sono state correttamente giudicate non dirimenti.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Deduce il ricorrent&[OSCURATO:PERSONA] l'erronea esclusione dell'attenuante della collaborazione, nonostanteVégli, a distanza di una settimana dall'arresto, integrava le precedenti dichiarazioni, indicando l'indirizzo preciso del capannone utilizzato la coltivazione e confezionamento dello stupefacente, nonché fornendo dichiarazioni utili per identificare uno dei complici, tale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto insufficienti le informazioni rese dall'imputato, sottolineando che il ritardo con il quale le stesse sono state date avrebbe consentito lo "smantellamento dell'opicificio",, inoltre, l'imputato non avrebbe fornito la totalità delle informazioni di cui era necessariamente in possesso, omettendo di indicare i contatti telefonici ed i nominativi di altri correi.

La difesa ha evidenziato come se le dichiarazioni rese da You sono state rese a distanza di una settimana circa dall'arresto, ben più rilevante è stato il ritardo con il quale gli inquirenti hanno proceduto alle dovute attività investigative.

In particolare, a fronte delle ultime dichiarazioni datate 22 febbraio 2021, i Carabinieri provvedevano ad eseguire un controllo nel capannone solo in data 15 marzo 2021, sulla base della delega di indagine del 1 marzo 2021.

Il ritardo con il quale tali attività sono state compiute giusl:ificherebbe l'esito negativo della perquisizione.

Per converso, la Corte di appello, pur dando atto che i Carabinieri accertavano che il capannone era stato locato a cittadini cinesi e che al suo interno rinvenivano tracce di stupefacenti e strumenti volti alla produzione ed al confezionamento, riteneva ugualmente che la collaborazione fosse stata parziale e resa con un ritardo tale da consentire ai complici di sottrarsi alle indagini.La motivazione, tuttavia, si incentra soprattutto sulla lacunosità del contributo collaborativo, essendo stato evidenziato come You si sia limitato a "due succinte dichiarazioni scritte", non contenenti elementi concretamente utili per l'identificazione dei complici, essendo stato fornito il solo nominativo di tale [OSCURATO:PERSONA], non meglio individuato.

Quanto detto consente di ritenere che - a prescindere dal ritardo con il quale sono state svolte le indagini a seguito delle indicazioni fornite da You - ciò che è dirimente è l'incompletezza dell'apporto collaborativo reso con riguardo all'individuazione degli altri soggetti coinvolti nell'attività illecita.

Si tratta di un dato difficilmente contestabile, dovendosi ritenere che la motivazione della Corte di appello è pienamente logica e coerente lì dove - sia pur in maniera sintetica - sottolinea la scarsezza di informazioni utili per risalire ai complici.

Tale carenza è dirimente, posto che in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez.6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998), sicchè solo ove tali requisiti risultino soddisfatti, il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti per il riconoscimento dell'attenuante, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad un'eventuale inattività degli inquirenti (Sez.4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

Nel caso di specie, è stata ritenuta la non esaustività del contributo, sicchè perde necessariamente di rilievo l'ulteriore verifica circa se il mancato ottenimento di risultati investigativi sia dipeso dalla tardività delle indagini ulteriori svolte dai Carabinieri.

5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/2/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti degli imputati, ritenuti colpevoli del reato di detenzione e trasporto di circa Kg.26 di marijuana, custodia nel bagagliaio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale viaggiava anche [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso gli imputati formulando tre motivi di impugnazione. "sT 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello senza pronunciarsi sulla richiesta di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., posto che, pur avendo avanzato la relativa richiesta alla Procura generale presso la Corte di appello, la pubblica accusa non avrebbe mai reso il prescritto parere, con la conseguenza che il giudice di appello non si era, neppur implicitamente, pronunciato sull'istanza avanzata dagli imputati. 2.2. Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione della sentenza, sottolineando come lo You aveva confermato di non conoscere lo Zhang, al quale si era rivolto solo in occasione del trasporto, svolgendo quest'ultimo - sia pur irregolarmente - l'attività di tassista. Zangh, pertanto, era del tutto estraneo al trasporto di stupefacente, ignorando il contenuto dei sacchi caricati nel bagagliaio della sua autovettura. A fronte della dichiarazione liberatoria resa dal coimputato, la Corte di appello si sarebbe limitata ad escluderne l'attendibilità, valorizzando dati non dirimenti, quali la presunta impossibilità per il conducente dell'autovettura di non avvedersi del contenuto dei sacchi caricati. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, nonostante l'imputato You avesse fornito utili indicazioni circa l'ubicazione del capannone che fungeva da deposito della sostanza stupefacente. Ritiene la difesa che sia irrilevante la circostanza che la polizia giudiziaria non abbia rinvenuto alcunchè nel suddetto capannone, senza neppure pervenire all'individuazione di ulteriori correi, in quanto l'assenza di esiti investigativi era dipesa dal fatto che la perquisizione locale era stata eseguita solo a distanza di circa un mese dalle dichiarazioni rese da You. Si assume che una tempestiva attività di riscontro, svolta subito dopo le dichiarazioni rese dal collaborante, avrebbero consentito di addivenire ad un esito positivo. 3. Il difensore del ricorrente, con comunicazione pervenuta il 17 ottobre 2022, rinunciava alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. La dedotta illegittimità del mancato esame della richiesta di concordato in appello è infondata. Occorre in primo luogo chiarire che l'omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. può, in astratto, integrare una nullità a regime intermedio della sentenza di appello, andando a ledere il diritto di difesa e di partecipazione, inteso quale diritto a fornire un contributo attivo al giudizio, dell'imputato.Così qualificato il vizio dedotto dal ricorrente, si rileva che, effettivamente, la sentenza resa dalla Corte di appello non contiene alcun riferimento alla richiesta di concordato in appello, né risulta l'emissione del prescritto parere da parte del Procuratore generale. Deve effettivamente ritenersi, pertanto, che la Corte di appello non abbia in alcun modo esaminato la richiesta, il che esclude anche la possibilità di configurare un rigetto implicito della stessa. Accertata la sussistenza della nullità occorre, tuttavia, valutare se la stessa sia stata sanata per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell'imputato. Deve evidenziarsi, infatti, che l'udienza dinanzi alla Corte di appello si è svolta con trattazione in presenza e, quindi, il difensore degli imputati avrebbe dovuto dedurre in sede di discussione la mancanza del parere del Procuratore generale sulla richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., al fine di consentire l'integrazione dell'atto e la successiva pronuncia da parte del collegio. Dall'esame del verbale di udienza del 23/2/2022 risulta che il difensore degli imputati concludeva nel merito, senza dedurre l'omessa formulazione del parere del Procuratore generale sulla richiesta di concordato, con conseguente formarsi della preclusione alla successiva eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., stante l'inattività della parte interessata. 2.1. Né a diverse conclusioni conduce la sentenza richiamata nel ricorso, secondo cui è illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine ad horas (Sez.1, n.29636 del 29/05/2019, Ismaili, Rv. 276541). Invero, tale pronuncia conferma il principio sopra enunciato, sottolineando come l'illegittimità dell'omessa pronuncia deriva solo nel caso in cui la richiesta di concordato in appello sia stata "reiterata nella fase preliminare alla discussione", il che conferma la necessità che la parte si faccia parte attiva nel far rilevare la mancanza del parere del Procuratore generale. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente volto a sollecitare una diversa lettura in fatto degli elementi probatori - concordemente valutati dai giudici di merito - circa la consapevolezza di Zangh in ordine al contenuto dei sacchi caricati nel bagagliaio della sua autovettura.Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come la Corte di appello abbia logicamente valorizzato il fatto che Zhang, allei richiesta dei carabinieri di aprire il bagagliaio, mostrava un atteggiamento di nervosismo e, soprattutto "temporeggiava e cercava di deviare il discorso, riferendo di essere solo un taxista". Tale condotta è stata correttamente ritenuta come frutto della piena consapevolezza del contenuto dei sacchi custodi nel bagagliaio, tantopiù che Zhang anticipava già quella che sarebbe stata la sua futura linea difensiva, qualificandosi come mero tassista, all'evidente fine di allontanare da sé la responsabilità per lo stupefacente trasportato. In tale contesto, le dichiarazioni liberatorie rese dall'altro coimputato sono state correttamente giudicate non dirimenti. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Deduce il ricorrent&[OSCURATO:PERSONA] l'erronea esclusione dell'attenuante della collaborazione, nonostanteVégli, a distanza di una settimana dall'arresto, integrava le precedenti dichiarazioni, indicando l'indirizzo preciso del capannone utilizzato la coltivazione e confezionamento dello stupefacente, nonché fornendo dichiarazioni utili per identificare uno dei complici, tale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto insufficienti le informazioni rese dall'imputato, sottolineando che il ritardo con il quale le stesse sono state date avrebbe consentito lo "smantellamento dell'opicificio",, inoltre, l'imputato non avrebbe fornito la totalità delle informazioni di cui era necessariamente in possesso, omettendo di indicare i contatti telefonici ed i nominativi di altri correi. La difesa ha evidenziato come se le dichiarazioni rese da You sono state rese a distanza di una settimana circa dall'arresto, ben più rilevante è stato il ritardo con il quale gli inquirenti hanno proceduto alle dovute attività investigative. In particolare, a fronte delle ultime dichiarazioni datate 22 febbraio 2021, i Carabinieri provvedevano ad eseguire un controllo nel capannone solo in data 15 marzo 2021, sulla base della delega di indagine del 1 marzo 2021. Il ritardo con il quale tali attività sono state compiute giusl:ificherebbe l'esito negativo della perquisizione. Per converso, la Corte di appello, pur dando atto che i Carabinieri accertavano che il capannone era stato locato a cittadini cinesi e che al suo interno rinvenivano tracce di stupefacenti e strumenti volti alla produzione ed al confezionamento, riteneva ugualmente che la collaborazione fosse stata parziale e resa con un ritardo tale da consentire ai complici di sottrarsi alle indagini.La motivazione, tuttavia, si incentra soprattutto sulla lacunosità del contributo collaborativo, essendo stato evidenziato come You si sia limitato a "due succinte dichiarazioni scritte", non contenenti elementi concretamente utili per l'identificazione dei complici, essendo stato fornito il solo nominativo di tale [OSCURATO:PERSONA], non meglio individuato. Quanto detto consente di ritenere che - a prescindere dal ritardo con il quale sono state svolte le indagini a seguito delle indicazioni fornite da You - ciò che è dirimente è l'incompletezza dell'apporto collaborativo reso con riguardo all'individuazione degli altri soggetti coinvolti nell'attività illecita. Si tratta di un dato difficilmente contestabile, dovendosi ritenere che la motivazione della Corte di appello è pienamente logica e coerente lì dove - sia pur in maniera sintetica - sottolinea la scarsezza di informazioni utili per risalire ai complici. Tale carenza è dirimente, posto che in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez.6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998), sicchè solo ove tali requisiti risultino soddisfatti, il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti per il riconoscimento dell'attenuante, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad un'eventuale inattività degli inquirenti (Sez.4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). Nel caso di specie, è stata ritenuta la non esaustività del contributo, sicchè perde necessariamente di rilievo l'ulteriore verifica circa se il mancato ottenimento di risultati investigativi sia dipeso dalla tardività delle indagini ulteriori svolte dai Carabinieri. 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condan
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