CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Lecce harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ovvero didetenzione domiciliare formulate da XXXXXXXXXXX in relazione alla pena di treanni e sei mesi di cui alla sentenza della Corte d’appello di Lecce, in data 28aprile 2021, irrevocabile il 13 giugno 2022.A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato i gravi precedenti penalidel condannato, le informazioni delle Forze dell’ordine sull’avvenuto recentesequestro presso il suo domicilio di opere false e contraffatte, infine la totaleassenza di una sia pur embrionale revisione critica attestata dall’Uepe.Tali elementi sono stati valorizzati in senso contrario alla concessione dellapiù ampia misura dell'affidamento in prova, mentre – preso atto delle gravicondizioni di salute del condannato – ha reputato che la pur residua pericolositàsociale potesse essere adeguatamente contenuta con la misura del differimentodella pena nelle forme della detenzione domiciliare per la durata di un anno.2. Avverso tale ordinanza XXX, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv.Conte, ricorre per cassazione, e deduce due motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 677 e 491 cod. proc. pen.in punto di mancata risposta all’eccezione d’incompetenza formulata dalla difesa.Denuncia che, nonostante la formulazione di tale eccezione, il Tribunaleavrebbe omesso qualsiasi valutazione della stessa; ciò avrebbe determinato lanullità del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dovrebbe essereannullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianzacompetente.2.3. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 147 cod. proc.pen. e 47- ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).Il Tribunale di sorveglianza avrebbe applicato al condannato una misuraalternativa alla detenzione che non è riconducibile a nessuna di quelle tipizzatedal legislatore, sovrapponendo quella del differimento dell’esecuzione della penaper gravi motivi di salute con la detenzione domiciliare. Trattandosi di istitutigiuridici distinti e ontologicamente diversi, secondo il ricorrente l’ordinanzaapplicativa della misura sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un cantoafferma che il condannato si trova nelle condizioni di salute che legittimerebberoil differimento della pena e, dall’altro, gli applica un regime restrittivo e dicontrollo proprio della detenzione domiciliare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte depositate in data 16 marzo 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato.1. Quanto all’eccezione di incompetenza, il Collegio intende dare continuitàal principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Anche nel procedimentodi sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a penadi decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti» (Sez. 1, n.26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529 – 01; Sez. 1, n. 48518 del10/10/2019, Crescimone, Rv. 277336 – 01; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018,R., Rv. 273967- 01;Sez. 1, n. 3113 del 09/12/2014, Rv. 261923;Sez. 1, n.47528 del 02/12/2008, Pulci, Rv. 242074. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 36144 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Garofalo, Rv. 229582 e Sez. 1, n.3113 del 09/04/2014, Torneo, Rv.261923, l'eccezione deve essere proposta in un tempo anticipato rispetto aquello antecedente la conclusione dell'udienza camerale dinanzi al giudicemagistrato o tribunale di sorveglianza). Ciò in quanto, si è condivisibilmenteosservato che – a fronte della chiara indicazione contenuta nella rubrica dell'art.677 cod. proc. pen. «Competenza per territorio» - non vi è motivo per nonaddivenire alla qualificazione dell'anzidetta competenza come pienamenteragguagliabile a quella disciplinata dall'art. 21 cod. proc. pen. Mentre lacompetenza della magistratura di sorveglianza a conoscere le specifiche materieindicate dalla legge ha natura funzionale, la competenza territoriale – disciplinatadalle disposizioni contenute nell'art. 677 cod. proc. pen., soggette, peraltro, aspecifiche previsioni derogatorie (si veda, ad es. quella prevista per icollaboratori di giustizia) – è, invece, soggetta al regime generale previsto dalcodice di rito per detta forma di competenza anche con riferimento ai tempi emodi in cui può essere eccepita o rilevata e alle conseguenze in caso di loroinosservanza.Venendo al caso in scrutinio, osserva il Collegio che risulta dagli atti – il cuiaccesso è consentito dalla natura processuale del vizio dedotto – e dalla stessaammissione del ricorrente, come riportata in premessa, chel’eccezione diincompetenza era stata eccepita formulata «in limine (…) nel corso dell’udienzacamerale, prima della discussione orale» (p. 2 e 3 del ricorso), sicché la dedottaincompetenza non poteva essere eccepita o comunque rilevata di ufficio perl'intervenuta decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.2. Sono del pari infondate le censure dedotte con il secondo motivo diricorso.2.1. [OSCURATO:PERSONA] il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità(si veda per tutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225),l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod.pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) stato patologicodel detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; ii)affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose,eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art.11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez.1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); iii) condizioni di salute talmentegravi da porre l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità ocomunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente alprocesso rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966;Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto delladurata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la suapericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).Quanto alle condizioni di salute, si è precisato che è necessario che lamalattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo lavita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere untrattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione,dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato aessere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, 2021, Furnari, Rv. 280352; Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011,dep. 2012, Farinella, Rv. 251674). L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter,comma 1-ter, Ord. pen., risponde alle medesime finalità (tanto che la norma chene prevede l'applicazione si riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto ilrinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione») e la scelta tra il rinvio toutcourt e l'applicazione della detenzione domiciliare è ancorata alla sussistenza ono di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità attraversoun contesto comunque detentivo e un controllo costante.La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la c.d. detenzionedomicil iare umanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardarecontemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualoraesso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesadella collettività, la quale va protetta dalla potenziale pericolosità che siaresiduata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019).In ogni caso, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativodell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione della giàmenzionata forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. vi è la verifica preliminare delle prevalenti condizioni (ostative allaprosecuzione della detenzione in carcere, che altrimenti assumerebbeconnotazioni di disumanità) di salute del condannato, cioè del soggetto darieducare ex art. 27 Cost.La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che, rispetto aldifferimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparirel’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s'ispira la normacontenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv.228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia didignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n.39853 del 13/04/2023, G, Rv. 285757; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011,Buonanno; Rv. 249966 Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132).2.2. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio come non vi sia stataalcuna confusione tra istituti giuridici e, anzi, l’ordinanza impugnata non si èdiscostata dai principi appena sintetizzati, di cui ha fatto coerente applicazione e,alla luce delle accertate gravi condizioni di salute del condannato e della suaperdurante pericolosità sciale, lo ha ammesso – con motivazione logicamentecoerente –alla misura alternativa del differimento pena nelle forme delladetenzione domiciliare “a termine”, con l’imposizione di obblighi accessori.3. Come anticipato, il ricorso dev’essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 106 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.