CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1989
Cassazione n. 11600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1989 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della sua impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che, in particolare, ha osservato che l'attualità della pericolosità del condannato si desume dal grave reato per il quale egli è stato condannato (art.416-bis cod. pen.), dall'assenza di una stabile attività lavorativa e dallo stretto legame del D'Avanzo con [OSCURATO:PERSONA] (esponente camorrista di rilievo) di cui è nipote; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo