CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03347/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cervicati avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale della libertà di Catanzaro il 26/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto la sua sospensione dall'esercizio delle funzioni perché gravemente indiziato del reato ex artt. 81, comma 2, 110, 319-ter, 416-bis.1 cod. pen. per avere — quale Comandante del [OSCURATO:PERSONA] presso il Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Catanzaro — asservito la sua funzione, in cambio di utilità, agli interessi privati di Eugenio e [OSCURATO:PERSONA], titolari dellaEurobitume nell'ambito di una verifica fiscale nei modi analiticamente descritti nella imputazione provvisoria. In particolare, si contesta al ricorrente di avere favorito gli Sgromo in relazione al dissequestro di loro denaro a seguito della definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, in cambio della ospitalità, in più occasioni concessagli, in un immobile nella disponibilità degli stessi. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il (presentato per primo) motivo di ricorso, inerente alle esigenze cautelari, si evidenzia che il ricorrente si informò sull'andamento del procedimento relativo agli Sgromo non nel loro interesse, ma (come risulta dalla documentazione allegata) perché, nell'ambito di tale procedinnentotera stato sottoposto a misura cautelare un sottufficiale della Guardia di Finanza appartenente all'organico del Centro di addestramento diretto dal ricorrente. Inoltre, si osserva che l'anomala disponibilità di un appartamento degli Sgromo risale al 2018, sicché — dato il tempo trascorso, l'assenza di incarichi operativi da allora a oggi e di altre condotte censurabili — non emergono esigenze cautelari. 2.2. Con il (presentato come secondo) motivo di ricorso, concernente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 319-ter cod. pen., si osserva che gli Sgromo avevano diritto al dissequestro del loro denaro per avere integralmente saldato il debito con l'Agenzia delle Entrate e che la nota redatta da [OSCURATO:PERSONA] per caldeggiare il dissequestro si limitò a rappresentare una situazione oggettiva (l'esistenza dei modelli F24 che provavano il pagamento integrale di quanto dovuto dagli Sgromo alla Agenzia delle Entrate)tecostituì un atto interno alla Amministrazione, privo di funzione documentatrice e ininfluente sulla decisione giudiziaria; certamente non un mettersi a disposizione per gli interessi degli Sgromo. 2.3. Con il motivo (presentato come terzo) concernente la violazione dell'art. 319-ter cod. pen. si osserva che la nota trasmessa dal ricorrente non poteva inquinare la determinazione del Pubblico ministero procedente perché la revoca del sequestro delle somme conseguiva obbligatoriamente dall'avvenuto intero pagamento del debito erariale, sicché neanche potrebbe stabilirsi un collegamento causale fra la condotta del ricorrente e l'utilità elargitagli dagli Sgromo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nel redigere gli atti giudiziari (tali perché da lui redatti in quanto ufficiale di Polizia giudiziaria) relativi alla posizione dei fratelli Sgromo fu mosso da un «interesse comunque anche privato». Ha tratto questa conclusione dal particolare zelo del ricorrente nel seguire la vicenda /rivelato dai consigli dati ai fratelli Sgronno nelle comunicazioni (mediante whatsapp nel novembre-dicembre 2017 e poi nel 2018), dalle annotazioni redatte, dalla sollecitazione rivolta al Pubblico ministero procedente, dall'inoltrare il contenuto della sua conversazione con quest'ultimo agli Sgromo. Su queste basi, ha ravvisato una alterazione dell'andamento fisiologico del procedimento correlandola alla utilità conseguita da [OSCURATO:PERSONA] con la fruizione / dell'immobile degli Sgronno, iniziata prima della presentazione della loro istanza di dissequestro, ma proseguita anche dopo. Il Tribunale ha considerato che la ripetuta fruizione di un alloggio alberghiero non aperto al pubblico apportò un vantaggio economico e quei vantaggi che possono derivare dall'anonimato, sicché è indice di un accordo corruttivo. 2. Va ribadito che costituisce «atto giudiziario» quello che svolge una funzione nell'ambito di un procedimento giudiziario (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582; Sez. 6, n. 12409 del 06/02/2007, Sghinolfi, Rv. 236830), sicché, per esempio, è tale anche la redazione infedele di un'annotazione di polizia giudiziaria resa nell'ambito di un procedimento penale (Sez. 6, n. 23803 del 30/03/2022, Marinaro, Rv. 283601). Inoltre, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio, non vale il suo contenuto, ma il metodo con cui è stata raggiunta e se essa è stata influenzata dall'accettazione di denaro o altre utilità, o della loro promessa, da parte del pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916).In questo quadro, per la sussistenza del reato, non importa che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, ma rileva che l'autore del fatto abbia violato il dovere di imparzialità e terzietà — che deriva dal fatto che l'attività oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio al quale egli appartiene, così che possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935) - alterando la dialettica processuale - anche se la corruzione è susseguente (Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, Calò, Rv. 278963; Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, Parisi, Rv. 277411). 3. Dal contenuto dell'ordinanza impugnata, risulta incontroverso che il dissequestro, caldeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e deciso dal Pubblico ministero procedente, fu legittimo e seguì anche a un aumento (su consiglio tecnico di [OSCURATO:PERSONA]) della somma da pagare indicata dagli Sgromo nell'istanza di dissequestro. Ne deriva che la condotta addebitatagli sarebbe in astratto inquadrabile come corruzione in atti giudiziari per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 319-ter cod. pen.), che si distingue dalla corruzione ex art. 319 cod. pen. per lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi realizzato mediante l'impegno permanente a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, seppure in sé non contrari ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019,Palozzi, Rv. 274984). Inoltre, l'ampia formula usata dall'art.318 cod. pen. («per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri») ricomprende: sia il caso di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, che, più in generale, della funzione, sia la corruzione antecedente che quella susseguente, né richiede necessariamente il protrarsi nel tempo dell'asservimento dell'agente all'interesse privato (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Crocetta, Rv. 281844). 4. Nella linea dei principi ricordati, quel che nel caso in esame occorre chiarire è se l'interesse del pubblico ufficiale agente si sia riverberato nello svolgersi del procedimento, così obiettivandosi in una sua alterazione che fuoriesca dalla sfera soggettiva e riconduca la vicenda all'ambito della rilevanza prettamente penale. In altri termini, è necessario ricostruire quello che avrebbe dovuto essere il corretto svolgersi del procedimento, secondo la normativa vigente, per individuare eventuali devianze nel suo concreto sviluppo.Inoltre, occorre precisare se e quando vi fu — se non un esplicito e puntuale sinallagma — almeno una puntuale correlazione tra il comportamento zelante del ricorrente e i benefici (l'ospitalità nella struttura degli Sgromo) da lui ricevuti. Deve, infatti, al riguardo, tenersi presente che il ricorrente beneficiò per la prima volta dell'uso dell'immobile nel maggio del 2017 (alcuni mesi prima del suo interessamento per gli Sgromo), due volte nel gennaio del 2018 (meno di un mese dopo la condotta ascrittagli), e altre due volte nel settembre del 2018 (a distanza di molti mesi). AZZ Da queste esigenze deriva l'annullamento dell'ordineCirripugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale c 1 di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunal