Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 1999

Cassazione n. 08564/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il 27/02/1999 avverso la sentenza del 27/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2 7 gennaio 2025 , il Tribunale di Sassari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all’art. 489 cod. pen., contestato in relazione alla condotta di utilizzo di una patente di guida non autentica, ritenuta commessa in Sassari il 17 novembre 2022.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Con l’unicomotivo denuncia manifesta illogicità della motivazione.

Deduce che il Tribunale, pur a seguito di un’istruttoria che aveva fatto emergere gli elementi costitutivi del reato contestato, ha assolto l’imputato , ritenendo “dubbio il quadro processuale” e che, in particol are, le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria – sul mancato accertamento se i dati indicati nel documento fossero “reali o di fantasia” e sull’affermazione che il documento esibito dall’imputato “era di fantasia” - non sarebbero sufficienti a fare ritenere sussistente il reato.

Tale motivazione,secondo il ricorrente, è manifestamente illogica ed in contrasto con l’epilogo assolutorio. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare,occorre ricordare che la sentenza impugnata , aven te ad oggetto reato a citazione diretta (essendo la fattispecie di cui all’art.489 cod.pen. punita con pena della reclusione non superiore a quattro anni) , era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc.pen., siccome modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, essendo stata pronunciata il 27 gennaio 2025, e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma.

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere ricondotto nell’alveo dell’art. 608 cod. proc.pen. 2.

Ciò posto il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata presenta il lamentato vizio della carenza motivazionale.

Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto pur afronte delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. il quale ha riferito che il permesso di guida internazionale esibito dall'imputato, al momento del controllo, non risultava presente nella banca dati della Nigeria ; il suddetto documento, inoltre , riportava dati non corrispondenti a quello dell'imputato (quanto piuttosto quelli di tale [OSCURATO:PERSONA]) e d il logo identificativo della nazione era posizionato con modalità differenti rispetto all'originale.

Il Tribunale - partendo dalla sottolineatura delle dichiarazioni rese dal teste secondo cui il documento esibito era un documento“di fantasia”, e dando risalto anche alla dichiarazione del medesimo di non aver effettuato accertamenti riguardo ai dati rilevati sul documento“se fossero reali o di fantasia” - ha concluso “ritenendo quantomeno dubbio il quadro processuale di accusa".

La motivazione fornita appare, tuttavia , manifestamente il logica avendo valorizzato , a fondamento del giudizio assolutorio, delle circostanze marginali - ovvero la dichiarazione sul mancato accertamento rispetto ai dati rilevati sul documento nonostante la loro evidente non riconducibilità alla persona dell’imputato- nonchè la dichiarazione relativa al documento “ di fantasia”, evidentemente interpretata in maniera erroneae prescindendo dal contesto degli ulteriori elementi acquisiti .

La doglianza posta a fondamento del ricorso è, pertanto, fondata essendo individuabile, nella sentenza impugnata , un profilo di fondamentale carenza motivazionale attesala configurabilità di un vuoto argomentativo, connotato da un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, rispetto ad elementi di valutazione e conoscenza trascurati che presentano, almeno potenzialmente, l’attitudine a fornire difformi lumi (fra tante, si veda Sez. 2, n. 7709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 –01).

3. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Sassari, in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari in diversa composizione.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il 27/02/1999 avverso la sentenza del 27/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2 7 gennaio 2025 , il Tribunale di Sassari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all’art. 489 cod. pen., contestato in relazione alla condotta di utilizzo di una patente di guida non autentica, ritenuta commessa in Sassari il 17 novembre 2022. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con l’unicomotivo denuncia manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il Tribunale, pur a seguito di un’istruttoria che aveva fatto emergere gli elementi costitutivi del reato contestato, ha assolto l’imputato , ritenendo “dubbio il quadro processuale” e che, in particol are, le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria – sul mancato accertamento se i dati indicati nel documento fossero “reali o di fantasia” e sull’affermazione che il documento esibito dall’imputato “era di fantasia” - non sarebbero sufficienti a fare ritenere sussistente il reato. Tale motivazione,secondo il ricorrente, è manifestamente illogica ed in contrasto con l’epilogo assolutorio. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare,occorre ricordare che la sentenza impugnata , aven te ad oggetto reato a citazione diretta (essendo la fattispecie di cui all’art.489 cod.pen. punita con pena della reclusione non superiore a quattro anni) , era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc.pen., siccome modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, essendo stata pronunciata il 27 gennaio 2025, e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma. Il ricorso in esame deve, pertanto, essere ricondotto nell’alveo dell’art. 608 cod. proc.pen. 2. Ciò posto il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata presenta il lamentato vizio della carenza motivazionale. Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto pur afronte delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. il quale ha riferito che il permesso di guida internazionale esibito dall'imputato, al momento del controllo, non risultava presente nella banca dati della Nigeria ; il suddetto documento, inoltre , riportava dati non corrispondenti a quello dell'imputato (quanto piuttosto quelli di tale [OSCURATO:PERSONA]) e d il logo identificativo della nazione era posizionato con modalità differenti rispetto all'originale. Il Tribunale - partendo dalla sottolineatura delle dichiarazioni rese dal teste secondo cui il documento esibito era un documento“di fantasia”, e dando risalto anche alla dichiarazione del medesimo di non aver effettuato accertamenti riguardo ai dati rilevati sul documento“se fossero reali o di fantasia” - ha concluso “ritenendo quantomeno dubbio il quadro processuale di accusa". La motivazione fornita appare, tuttavia , manifestamente il logica avendo valorizzato , a fondamento del giudizio assolutorio, delle circostanze marginali - ovvero la dichiarazione sul mancato accertamento rispetto ai dati rilevati sul documento nonostante la loro evidente non riconducibilità alla persona dell’imputato- nonchè la dichiarazione relativa al documento “ di fantasia”, evidentemente interpretata in maniera erroneae prescindendo dal contesto degli ulteriori elementi acquisiti . La doglianza posta a fondamento del ricorso è, pertanto, fondata essendo individuabile, nella sentenza impugnata , un profilo di fondamentale carenza motivazionale attesala configurabilità di un vuoto argomentativo, connotato da un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, rispetto ad elementi di valutazione e conoscenza trascurati che presentano, almeno potenzialmente, l’attitudine a fornire difformi lumi (fra tante, si veda Sez. 2, n. 7709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 –01). 3. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Sassari, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari in diversa composizione. Così è
Sentenza Cassazione n. 08564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris