CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 8 marzo 2021 la Corte d'appello di Cagliari ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, complessivamente pari a 42 giorni (dal 24 giugno al 4 agosto 2013), in relazione a reati di riciclaggio di denaro ed intestazione fittizia di beni. Per l'effetto, la Corte territoriale ha riconosciuto in favore dell'Oggiano la somma riparatoria, liquidata in euro 9.904,44. 1.1. Giova precisare che nei confronti dell'Oggiano la gravità indiziaria relativa ai delitti a lui contestati era stata ravvisata nell'assunto che egli, nella sua qualità di titolare di una rivendita di tabacchi con ricevitoria del lotto, sostituisse somme di danaro di provenienza illecita per conto di tale [OSCURATO:PERSONA], e che attribuisse a tale [OSCURATO:PERSONA] - mero dipendente - la titolarità di un esercizio di commercio facente in realtà capo allo stesso Podda, così da aggirare le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La misura cautelare, peraltro, veniva revocata dal Tribunale del Riesame; e già in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cagliaritano, con sentenza resa il 16 novembre 2016, assolveva l'Oggiano da tutti i capi d'imputazione con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; contestualmente veniva revocato il sequestro preventivo dell'esercizio disposto dal G.i.p. all'atto della sottoposizione dell'Oggiano a misura cautelare. La pronunzia assolutoria, depositata il 27 marzo 2017, diventava poi definitiva. 1.2. La Corte cagliaritana ha escluso che la condotta dell'Oggiano avesse dato causa alla restrizione cautelare per dolo o per colpa grave, affermando che in buona sostanza il coinvolgimento del predetto nelle indagini non era suffragato da elementi processuali che lo sostenessero, non risultando chiaramente neppure la frequentazione di ambienti malavitosi o la stessa consapevolezza della personalità criminale del Podda. Nel determinare la somma da porre a carico del Ministero resistente, la Corte di merito ha adoperato il criterio aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975); rispetto a tale somma, ridotta della metà trattandosi di arresti domiciliari, é stato poi applicato a fini equitativi il raddoppio della somma, nel riconoscimento di un indennizzo ulteriore per il pregiudizio all'immagine e all'onore derivante dalla diffusione mediatica della notizia del suo coinvolgimento nelle indagini e della sua sottoposizione a misura cautelare; sono state invece disattese le richieste difensive di incremento dell'indennizzo in relazione al danno patrimoniale, in quanto ritenute non sufficientemente comprovate né con riguardo al rapporto di causalità - atteso che l'interruzione dell'attività dell'azienda era durata per un brevissimo periodo, dopo il quale l'azienda stessa era stata affidata in gestione a un amministratore giudiziario, che l'aveva poi ceduta in gestione a un terzo, il quale aveva assunto l'Oggiano come dipendente -, né con riferimento alla dipendenza delle procedure esecutive della banca concedente il mutuo garantito e dell'iscrizione alla centrale dei rischi dalla restrizione cautelare dell'Oggiano, attesa l'esposizione debitoria antecedente rispetto all'applicazione della misura e la possibile dipendenza dell'inadempimento da risultati negativi della gestione dell'azienda, indipendenti dalla restrizione cautelare. Infine, la Corte cagliaritana ha affermato che la sospensione dall'esercizio di rivendita tabacchi e ricevitoria del lotto era conseguenza solo indiretta delle misure cautelari, trattandosi di provvedimento discrezionale che l'Oggiano ben avrebbe potuto impugnare davanti al giudice amministrativo o in sede amministrativa. 2. Avverso la prefata ordinanza insorge l'Oggiano, tramite il proprio difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in un unico motivo, nel quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione: in estrema sintesi l'esponente lamenta che l'adeguamento del doppio rispetto al criterio aritmetico é stato meramente simbolico, avendo tenuto conto unicamente del danno all'immagine e all'onore e non anche delle ulteriori conseguenze patrimoniali e lavorative pure allegate nell'istanza, nella loro derivazione causale dall'ingiusta detenzione. In particolare, osserva il deducente, non é stato il rilevante danno economico derivante dalla sospensione dell'esercizio dell'attività di lottomatica, disposta dall'autorità amministrativa in coincidenza con la sottoposizione dell'Oggiano a misura cautelare: sospensione che, diversamente da quanto assunto dalla Corte di merito, non era discrezionale, ma era conseguenza automatica della perdita dei requisiti personali da parte del titolare dell'esercizio, in quanto sottoposto a misura cautelare per riciclaggio, di tal che tale provvedimento non poteva essere ragionevolmente contestato avanti l'autorità amministrativa o il giudice amministrativo competente. Contesta inoltre il ricorrente che non vi sia stata la dimostrazione dell'entità del danno, laddove essa é stata determinata in via presuntiva in 150 mila euro, muovendo dagli introiti derivati dall'attività di lottonnatica nell'anno precedente (pari a 50 mila euro), moltiplicati per il periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività di concessione protrattosi tre anni, ossia fino alla sentenza assolutoria. Conclude l'esponente lamentando la quantificazione del ristoro riferito al clamore legato all'esposizione mediatica come soggetto coinvolto come fiancheggiatore in fatti di criminalità organizzata. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' noto che, secondo un principio generale a più riprese ribadito in tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (vds. Sez. 4, Sentenza n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721). Nel caso di specie, peraltro, le censure dell'esponente non si appuntano sulla determinazione dell'indennizzo calcolato sulla base dell'ordinario criterio aritmetico indicato dalla giurisprudenza di legittimità (vds. Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940), ma sulla maggiorazione di tale indennizzo, in misura reputata irrisoria a fronte del danno morale e materiale riportato. In relazione a tale maggiorazione, deve peraltro osservarsi che essa non può considerarsi meramente simbolica (essendo commisurata al doppio della somma derivante dall'applicazione del criterio aritmetico), né argomentata in modo arbitrario. A fronte degli elementi di prova che il ricorrente assume di avere fornito circa la derivazione dalla misura cautelare delle conseguenze negative a suo carico, soprattutto in dipendenza della sospensione dell'esercizio della ricevitoria del lotto, la Corte cagliaritana ha, da un lato, correttamente osservato che la riparazione per l'ingiusta detenzione costituisce uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237); dall'altro ha correlato l'incremento dell'indennità agli unici elementi oggettivamente comprovati dall'odierno ricorrente, legati essenzialmente all'esposizione mediatica e allo strepitus fori derivante dalla sua sottoposizione a misura cautelare per 42 giorni per ragioni rivelatesi ingiuste. Si rammenta, in proposito, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, Sentenza n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334); alla stregua di tale principio deve perciò operarsi una distinzione fra i pregiudizi morali e materiali direttamente dipendenti, sul piano causale, dal periodo di privazione della libertà e quelli derivanti dal successivo protrarsi del processo, conclusosi con l'assoluzione, nell'ambito del quale la già cessata misura cautelare era stata applicata: solo per quanto riguarda i primi, e non anche per quanto riguarda i secondi, può riconoscersi l'indennizzo in quanto eziologicamente derivante dalla detenzione inframuraria o domiciliare. 2. Nel caso di specie, tale principio non consente di riconoscere la fondatezza delle lagnanze del ricorrente. Risultano in primo luogo pertinenti le osservazioni svolte dalla Corte di merito sia a proposito della sospensione cautelare dell'esercizio dell'attività di lottomatica, indicata come conseguenza "indiretta" delle statuizioni cautelari in quanto frutto di un provvedimento discrezionale non impugnato dall'interessato: provvedimento che infatti, diversamente da quanto asserito dall'odierno ricorrente, ben poteva formare oggetto di ricorso sia in sede amministrativa che giurisdizionale, tanto più che esso - protrattosi per tre anni - é risultato correlato non già alla restrizione cautelare dell'Oggiano, ma piuttosto alla pendenza del procedimento penale che lo riguardava, tant'é che esso veniva caducato a seguito della pronunzia assolutoria, a quasi tre anni di distanza dalla revoca degli arresti domiciliari. In secondo luogo, la stessa quantificazione del danno proposta da parte dell'odierno ricorrente appare bensì frutto di una valutazione probatoria di tipo presuntivo - consentita, sul piano generale, nell'ambito del giudizio di riparazione - ma, anche in questo caso, collegata da un lato al provvedimento di sospensione cautelare dell'esercizio della ricevitoria, dall'altro al protrarsi dell'intero procedimento anziché alla durata della misura degli arresti domiciliari applicata all'Oggiano. In terzo luogo, vi é, a pagina 9 del provvedimento impugnato, un puntuale percorso argomentativo nell'indicare la correlazione della maggiorazione dell'indennizzo all'effettivo impatto mediatico della vicenda, alquanto circoscritto nel tempo e nell'entità. In definitiva, stante il corretto percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, si versa in un'ipotesi nella quale il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, alla stregua della richiamata giurisprudenza. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente/ (G i u se p pe1g avich) (Ernàpu,le pVgalvo) /7(7/7i 7 ' [OSCURATO:PERSONA] tii:. 2022 oggi— r,r\ \--P7ce g ' , -‘ -k-\ThR