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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21391/2026

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DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato, escludendo l'uso personale del crack rinvenuto in cantina, avendo dato atto dell'assenza nel locale di materiale necessario per fumare la sostanza e della condotta posta in essere dall'imputato, il quale alla vista degli operanti tentava di disfarsi dello stupefacente, oltre alla suddivisione in dosi della stessa sostanza.

Anche sul diniego delle attenuanti generiche i giudici hanno motivatamente considerato l'assenza di elementi positivi e la negativa personalità del prevenuto, secondo un ponderato giudizio di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M1 C \t026 FUntiO4 eidgiGà.jdZiíàfiei tílt— Albr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato, escludendo l'uso personale del crack rinvenuto in cantina, avendo dato atto dell'assenza nel locale di materiale necessario per fumare la sostanza e della condotta posta in essere dall'imputato, il quale alla vista degli operanti tentava di disfarsi dello stupefacente, oltre alla suddivisione in dosi della stessa sostanza. Anche sul diniego delle attenuanti generiche i giudici hanno motivatamente considerato l'assenza di elementi positivi e la negativa personalità del prevenuto, secondo un ponderato giudizio di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M1 C \t026 FUntiO4 eidgiGà.jdZiíàfiei tílt— Albr