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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 02508/2024

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nte ORDINANZA sul ricorso n.3655/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. 00155630429, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 87 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], già IME di [OSCURATO:PERSONA], p.i. 00870590437, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01572780433, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01181990431, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 670 controricorrenti avverso la sentenza n. 2330/2018 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 25-10-2018 OGGETTO:fornitura conclusa da A.T.I.

R.G.3655/2019 C.C. 12-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. il 21-12-2007 il Tribunale di Ancona sezione distaccata di Jesi ingiunse a [OSCURATO:SOCIETA]., a IME di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro quale imprese componenti l’ATI [OSCURATO:PERSONA], di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],60 a titolo di corrispettivo per la fornitura di quadri elettrici, oltre interessi di mora e spese.

Gli ingiunti proposero distinte opposizioni, che furono riunite e rigettate dal Tribunale con sentenza n. 421/2011 depositata il 7-11- 2011, che confermò il decreto ingiuntivo e condannò gliopponenti alla rifusione delle spese di lite. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta Ime , [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che la Corte d’appello di Ancona ha accolto con sentenza n. 2330/2018 pubblicata il 25-10-2018, revocando il decreto ingiuntivo in riforma della sentenza impugnata e condannando la società appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale le appellanti avevano sostenuto che l’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare del rapporto controverso quale controparte contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA].

Ha premesso che le associazioni temporanee di imprese nascevano sulla scorta di un contratto innominato di natura associativa che non determinava néun nuovo rapporto di diritto né un autonomo centro di imputazione di rapporti, ha aggiunto che la rappresentanza delle imprese mandanti spettava esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, che [OSCURATO:SOCIETA]. non era stazione appaltante e quindi la rappresentanza delle ditte partecipi all’ATI non concerneva i contratti conclusi con [OSCURATO:SOCIETA].; ha dichiarato che tutto ciò non escludeva che la rappresentanza potesse trarre le sue ragioni da un ulteriore, rispetto a quello costitutivo dell’ATI, mandato collettivo con rappresentanza e contemplatio domini delle mandanti, ma non vi era nessun cenno su tale ulteriore e necessario mandato collettivo e collaterale rispetto a quello istitutivo dell’A.T.I., n é al fatto che tale ulteriore mandato fosse accompagnato dalla rappresentanza delle ditte mandanti e da una contemplatio delle medesime; ha dichiarato che la conferma dell’ordine a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA], ma la pregressa costituzione dell’A.T.I.e il collegamento del contratto con il terzo alla prestazione dell’appalto principale erano irrilevanti; ha aggiunto che l’esclusione delle tre ditte mandanti quali titolari della situazione soggettiva esimeva dall’esame sulla validità o efficacia del contratto concluso o sull’individuazione del soggetto tenuto alla controprestazione. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di [OSCURATO:PERSONA], già IME di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 1 2 - 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 23 co. 9 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 406.La ricorrente rileva come sia circostanza pacifica che il contratto avente a oggetto lafornitura di quadri elettrici da [OSCURATO:SOCIETA]. all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] non era stato sottoscritto da una delle tre società partecipanti all’A.T.I., ma dall’A.T.I. medesima.

Evidenzia che la sentenza impugnata, riconoscendo che le associazioni temporanee di imprese sorgono sulla scorta di contratto che non determina la nascita di un nuovo soggetto di diritto né di un centro autonomo di rapporti, ha fatto cadere l’assurda pretesa degli appellanti di dotare di personalità giuridica l’ATI; lamenta che la sentenza abbia ritenuto di potere regolare la fattispecie sulla base dell’art. 23 co.9 d.lgs. 406/1991, secondo il quale al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, in quanto la disposizione non riguarda la causa, nella quale sono state chiamate in giudizio sia le imprese mandanti che l’impresa mandataria.

Rileva che l’ATI è priva di personalità giuridica e non può essere mandataria di alcuno, mentre il problema dell’esistenza di un eventuale mandato non si è mai posto nel processo, in quanto tutte e tre le società componenti l’ATI sono parti in causa e nel contratto istitutivo dell’ATI non avevano neppurenominato una capogruppo. 2.Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1294 cod. civ. e sostiene che le imprese partecipanti all’A.T.I. erano obbligate tutte e tre nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del corrispettivo e la solidarietà del debito derivava dall’applicazione dell’art. 1294 cod. civ., secondo cui i debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Lamenta che la Corte territoriale, prima confermando che l’A.T.I. è priva di soggettività giuridica e poi escludendo in capo a tutte e tre le imprese partecipanti all’ATI la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, abbia privato la societàImesa di controparte contrattuale.3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata daicontroricorrenti.

Diversamente da quanto sostenuto daicontroricorrenti, con i suoi argomenti la ricorrente non mira a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti,ma lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’associazione temporanea di imprese fosse dotata di soggettività giuridica.

Infatti, seppure dapprima la sentenza ha richiamato il principio secondo il quale le associazioni temporanee di imprese nascono in base a un contratto che non determina un nuovo soggetto di diritto né un autonomo centro di impugnazione dei rapporti, di seguito ha escluso che le imprese avessero conferito mandato e ha considerato che la conferma dell’ordine a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita dall’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].

Invece, sono i controricorrenti che, laddove sostengono che erroneamente [OSCURATO:SOCIETA]. si ostini a invocare l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le A.T.I., chiede o comunque presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto la sentenza impugnata ha dato per acquisito in causa che le tre società appellanti avessero costituito associazione temporanea di imprese.Quindi, non rileva neppure l’affermazione dei controricorrenti, secondo la quale non era stato concluso alcun appalto pubblico:il dato di fatto - pacificamente e definitivamente acquisito in causa-che [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avessero costituito associazione temporanea di imprese in sé comporta che tali contraenti, in virtù delle loro pattuizioni, abbiano richiamato la disciplina che il legislatore ha concepito con riferimento alle associazioni temporanee di imprese costituite per partecipare ad appalto pubblico che, proprioin quanto richiamata dalle parti, si applica al rapporto.4.I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente stante la connessione, sono fondati.

In materia di associazioni temporanee di imprese , si intende dare continuità a quantosi legge in Cass. Sez.

L 25-11- 2015 n. 24063 (Rv. 637756-01), secondo cui «le A.T.I., quali forme collaborative fra imprese, rinvengono le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica.

Le imprese, come sottolineato in dottrina, associandosi tra di loro per la realizzazione di un’operazione comune non realizzabile dalle stesse uti singuli considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato, limitandone eripartendone i rischi.

Tra la legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese spicca quella sugli appalti per l’esecuzione dei lavori pubblici (l. 109/1994), applicabile alla fattispecie qui scrutinata. 2.1.Va segnalato al riguardo che proprio in tale ambito sono intervenute le prime decisioni di questa Corte che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

E’ stata infatti sancita l’ammissibilità nel nostro ordinamento “del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo solo interno, non esteriorizzato e senza costituire un’impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di unappalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria (Cass. civ, 24-2-1975 n. 681).

Le principali caratteristiche del nuovo contratto erano individuabili da un lato, nell’autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall’altro nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. 2.2.Dall’analisi della legislazionedi settore, come osservato in dottrina, si rileva, quindi, come la disciplina sull’associazione temporanea di imprese sia volta a regolare essenzialmente le modalità di coordinamento tra le imprese per l’esecuzione dei lavori e i loro rapporti con l’esterno.

In particolare, la legge quadro in materia di lavori pubblici, l.109/1994, prevede espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le associazioni temporanee di concorrenti identificabili in società, commerciali o cooperative, imprese individuali, consorzi e società consortili che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 10 l.109/94).

A riprova della neutralità della disciplina approntata dal legislatore in materia di ATI, la disposizione citata si limita a richiedere l’esistenza di un mandato tra l’associazione costituita e una delle imprese partecipanti al fine di regolamentare i rapporti tra la stazione appaltante e il gruppo, astenendosi però dal disciplinare gli aspetti interni allo stesso.

La stessa normativa speciale in esame, poi, chiarisce che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 95 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). 2.3.Dalle disposizioni citate, quindi, emerge la volontà del legislatore di affiancare alle tradizionali figure associative tra imprese -consorzi e società consortili- una nuova figura di coordinamento e cooperazione nettamente distinta dalle stesse.

L’associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall’occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione.

Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzierebbe quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione delrapporto, salvo restando l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5- 1998 n. 4728). 2.4.In tal senso, questa Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-12- 2011 n. 29737) che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria o ‘capogruppo’ esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.

Detti principi appaiono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ribadito (vedi Cass. 20-05-2010 n. 12422, ed in motivazione Cass. 17-09-2005 n. 18441) come l’associazione temporanea di due o più imprese nell’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti fino all’estinzione del rapporto.

Come si evince dal chiaro dettato della disposizione di legge di cui all’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi.»Nello stesso senso, secondo cui l’associazione temporanea di imprese non costituisce una impresa unitaria che esercita la sua attività in modo indipendente, cfr. Cass. Sez. 5 23-11-2018 n. 30354 Rv. 651561-01 e Cass. Sez. 6-L 9-12-2015 n. 24883 Rv. 637996-01, per tutte.

La sentenza impugnata dapprima ha esattamente richiama to il principio secondo il quale l’A.T.I. non è soggetto giuridico autonomo , ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze e anzi gli ha negato applicazione.

Infatti, di seguito la sentenza ha afferma to che non si applicavano le disposizioni sulla rappresentanza ex lege delle imprese mandantiin quanto relative solo al rapporto con la stazione appaltante , poi ha escluso l’esistenza di un mandato collettivo da parte delle ditte mandanti ulteriore a quello istitutivo dell’ATIe sulla base di questi dati ha concluso escludendo che le tre ditte mandanti fossero titolari della situazione soggettiva passiva.

Quindi, posto cheImesa s.p.a. chiedeva il pagamento del corrispettivoin forza di contratto che pacificamente era statoconcluso, la sentenza impugnata è giunta a conclusione che ha negato la premessa, ritenendo in sostanza che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. avesse come controparte l’A.T.I. , nonostante avesse dichiarato che l’A.T.I. non era soggetto giuridico autonomo.Il richiamo aCass. 18441/2005 eseguitodalla sentenza impugnata non giustifica la conclusion e assunt a , in quanto quel precedente è relativo ai rapporti con i terzi posti in essere dall’impresa capogruppo mandataria senza la spendita del nome della società mandante e lo ha risolto nel senso che gli effettidegli attiposti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest’ultima.

Però, nella fattispecie la prospettazione della società creditrice era nel senso che il contratto era stato concluso con l’A .

T .

I . [OSCURATO:PERSONA] e che i soggetti che l’avevano costituita erano obbligati in via solidale al pagamento del corrispettivo; infatti, la società creditrice aveva prodotto la conferma d’ordine effettuata da [OSCURATO:PERSONA], di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, e nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva formulato la sua domanda di pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che avevano costituito l’A.T.I., evidentemente sulla base del presupposto che l’A .

T .

I . non fosse soggetto autonomo di diritti.

La deduzione degli opponenti, riproposta anche nel controricorso, secondo la quale l’A.T.I. aveva una propria partita iva e un proprio patrimonio non valeva a costituirla quale soggetto autonomo di diritti ai fini che interessano , né comportava un qualche obbligo di preventiva escussione del suo patrimonio, non previsto da alcuna disposizione.

Q uindi n essuna disposizione comportava che la creditrice dovesse formulare la sua domanda anche nei confronti dell’A.T.I., né giustificava l’accoglimento del motivo di appellocon il quale le società costituite in A.T.I. avevano sostenuto che l’A.T.I. fosse l’unica controparte contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]In mancanza della prova che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato concluso soltanto da uno dei soggetti che componevano l’A.T.I. impegnandosi in via esclusiva - prova che avrebbe dovuto offrire la parte che deduceva la circostanza - , la sentenza impugnata non avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado , che aveva correttamente ritenuto la responsabilità solidale a carico dei componenti dell’A.T.I. per le obbligazioni assunte , per il fatto che il raggruppamento di imprese non dava luogo a un autonomo soggetto giuridico ma a una contitolarità del rapporto obbligatorio.

La conclusione è confermata dalla previsione dell’art. 13 co.2 legge 11 febbraio 1994 n. 109 in vigore dal 6-3-1994 al 30-6-2006 e perciò all’epoca della stipulazione del contratto oggetto di causa, laddove disponeva che “l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 (relativo,in forza del rinvio del co.1 all’art. 10, anche a lle associazioni temporanee di imprese) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”(cfr. Cass. Sez. 3 21-10-2022 n. 31135 Rv. 666108-01, secondo cui l’art.13 legge 109/1994 prevede una responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti non solo dell’appaltante ma anche del subappaltante).

Quindi, afronte del dato pacificamente acquisito in causa che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito quadri elettrici utilizzati dalle imprese costituite in A.T.I. nell’ambito dell’appalto per il quale era stata costituita l’A.T.I., [OSCURATO:SOCIETA]. era fornitore delle imprese costituite in A.T.I., che perciò erano responsabili solidalmente nei suoi confronti. 5.Per le ragioni esposte si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizioneperché decida facendo applicazione dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n.3655/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. 00155630429, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 87 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], già IME di [OSCURATO:PERSONA], p.i. 00870590437, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01572780433, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01181990431, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 670 controricorrenti avverso la sentenza n. 2330/2018 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 25-10-2018 OGGETTO:fornitura conclusa da A.T.I. R.G.3655/2019 C.C. 12-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. il 21-12-2007 il Tribunale di Ancona sezione distaccata di Jesi ingiunse a [OSCURATO:SOCIETA]., a IME di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro quale imprese componenti l’ATI [OSCURATO:PERSONA], di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],60 a titolo di corrispettivo per la fornitura di quadri elettrici, oltre interessi di mora e spese. Gli ingiunti proposero distinte opposizioni, che furono riunite e rigettate dal Tribunale con sentenza n. 421/2011 depositata il 7-11- 2011, che confermò il decreto ingiuntivo e condannò gliopponenti alla rifusione delle spese di lite. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta Ime , [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che la Corte d’appello di Ancona ha accolto con sentenza n. 2330/2018 pubblicata il 25-10-2018, revocando il decreto ingiuntivo in riforma della sentenza impugnata e condannando la società appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale le appellanti avevano sostenuto che l’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare del rapporto controverso quale controparte contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. Ha premesso che le associazioni temporanee di imprese nascevano sulla scorta di un contratto innominato di natura associativa che non determinava néun nuovo rapporto di diritto né un autonomo centro di imputazione di rapporti, ha aggiunto che la rappresentanza delle imprese mandanti spettava esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, che [OSCURATO:SOCIETA]. non era stazione appaltante e quindi la rappresentanza delle ditte partecipi all’ATI non concerneva i contratti conclusi con [OSCURATO:SOCIETA].; ha dichiarato che tutto ciò non escludeva che la rappresentanza potesse trarre le sue ragioni da un ulteriore, rispetto a quello costitutivo dell’ATI, mandato collettivo con rappresentanza e contemplatio domini delle mandanti, ma non vi era nessun cenno su tale ulteriore e necessario mandato collettivo e collaterale rispetto a quello istitutivo dell’A.T.I., n é al fatto che tale ulteriore mandato fosse accompagnato dalla rappresentanza delle ditte mandanti e da una contemplatio delle medesime; ha dichiarato che la conferma dell’ordine a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA], ma la pregressa costituzione dell’A.T.I.e il collegamento del contratto con il terzo alla prestazione dell’appalto principale erano irrilevanti; ha aggiunto che l’esclusione delle tre ditte mandanti quali titolari della situazione soggettiva esimeva dall’esame sulla validità o efficacia del contratto concluso o sull’individuazione del soggetto tenuto alla controprestazione. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di [OSCURATO:PERSONA], già IME di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 1 2 - 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 23 co. 9 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 406.La ricorrente rileva come sia circostanza pacifica che il contratto avente a oggetto lafornitura di quadri elettrici da [OSCURATO:SOCIETA]. all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] non era stato sottoscritto da una delle tre società partecipanti all’A.T.I., ma dall’A.T.I. medesima. Evidenzia che la sentenza impugnata, riconoscendo che le associazioni temporanee di imprese sorgono sulla scorta di contratto che non determina la nascita di un nuovo soggetto di diritto né di un centro autonomo di rapporti, ha fatto cadere l’assurda pretesa degli appellanti di dotare di personalità giuridica l’ATI; lamenta che la sentenza abbia ritenuto di potere regolare la fattispecie sulla base dell’art. 23 co.9 d.lgs. 406/1991, secondo il quale al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, in quanto la disposizione non riguarda la causa, nella quale sono state chiamate in giudizio sia le imprese mandanti che l’impresa mandataria. Rileva che l’ATI è priva di personalità giuridica e non può essere mandataria di alcuno, mentre il problema dell’esistenza di un eventuale mandato non si è mai posto nel processo, in quanto tutte e tre le società componenti l’ATI sono parti in causa e nel contratto istitutivo dell’ATI non avevano neppurenominato una capogruppo. 2.Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1294 cod. civ. e sostiene che le imprese partecipanti all’A.T.I. erano obbligate tutte e tre nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del corrispettivo e la solidarietà del debito derivava dall’applicazione dell’art. 1294 cod. civ., secondo cui i debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Lamenta che la Corte territoriale, prima confermando che l’A.T.I. è priva di soggettività giuridica e poi escludendo in capo a tutte e tre le imprese partecipanti all’ATI la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, abbia privato la societàImesa di controparte contrattuale.3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata daicontroricorrenti. Diversamente da quanto sostenuto daicontroricorrenti, con i suoi argomenti la ricorrente non mira a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti,ma lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’associazione temporanea di imprese fosse dotata di soggettività giuridica. Infatti, seppure dapprima la sentenza ha richiamato il principio secondo il quale le associazioni temporanee di imprese nascono in base a un contratto che non determina un nuovo soggetto di diritto né un autonomo centro di impugnazione dei rapporti, di seguito ha escluso che le imprese avessero conferito mandato e ha considerato che la conferma dell’ordine a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita dall’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. Invece, sono i controricorrenti che, laddove sostengono che erroneamente [OSCURATO:SOCIETA]. si ostini a invocare l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le A.T.I., chiede o comunque presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto la sentenza impugnata ha dato per acquisito in causa che le tre società appellanti avessero costituito associazione temporanea di imprese.Quindi, non rileva neppure l’affermazione dei controricorrenti, secondo la quale non era stato concluso alcun appalto pubblico:il dato di fatto - pacificamente e definitivamente acquisito in causa-che [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avessero costituito associazione temporanea di imprese in sé comporta che tali contraenti, in virtù delle loro pattuizioni, abbiano richiamato la disciplina che il legislatore ha concepito con riferimento alle associazioni temporanee di imprese costituite per partecipare ad appalto pubblico che, proprioin quanto richiamata dalle parti, si applica al rapporto.4.I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente stante la connessione, sono fondati. In materia di associazioni temporanee di imprese , si intende dare continuità a quantosi legge in Cass. Sez. L 25-11- 2015 n. 24063 (Rv. 637756-01), secondo cui «le A.T.I., quali forme collaborative fra imprese, rinvengono le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica. Le imprese, come sottolineato in dottrina, associandosi tra di loro per la realizzazione di un’operazione comune non realizzabile dalle stesse uti singuli considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato, limitandone eripartendone i rischi. Tra la legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese spicca quella sugli appalti per l’esecuzione dei lavori pubblici (l. 109/1994), applicabile alla fattispecie qui scrutinata. 2.1.Va segnalato al riguardo che proprio in tale ambito sono intervenute le prime decisioni di questa Corte che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E’ stata infatti sancita l’ammissibilità nel nostro ordinamento “del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo solo interno, non esteriorizzato e senza costituire un’impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di unappalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria (Cass. civ, 24-2-1975 n. 681). Le principali caratteristiche del nuovo contratto erano individuabili da un lato, nell’autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall’altro nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. 2.2.Dall’analisi della legislazionedi settore, come osservato in dottrina, si rileva, quindi, come la disciplina sull’associazione temporanea di imprese sia volta a regolare essenzialmente le modalità di coordinamento tra le imprese per l’esecuzione dei lavori e i loro rapporti con l’esterno. In particolare, la legge quadro in materia di lavori pubblici, l.109/1994, prevede espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le associazioni temporanee di concorrenti identificabili in società, commerciali o cooperative, imprese individuali, consorzi e società consortili che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 10 l.109/94). A riprova della neutralità della disciplina approntata dal legislatore in materia di ATI, la disposizione citata si limita a richiedere l’esistenza di un mandato tra l’associazione costituita e una delle imprese partecipanti al fine di regolamentare i rapporti tra la stazione appaltante e il gruppo, astenendosi però dal disciplinare gli aspetti interni allo stesso. La stessa normativa speciale in esame, poi, chiarisce che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 95 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). 2.3.Dalle disposizioni citate, quindi, emerge la volontà del legislatore di affiancare alle tradizionali figure associative tra imprese -consorzi e società consortili- una nuova figura di coordinamento e cooperazione nettamente distinta dalle stesse. L’associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall’occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione. Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzierebbe quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione delrapporto, salvo restando l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5- 1998 n. 4728). 2.4.In tal senso, questa Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-12- 2011 n. 29737) che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria o ‘capogruppo’ esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. Detti principi appaiono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ribadito (vedi Cass. 20-05-2010 n. 12422, ed in motivazione Cass. 17-09-2005 n. 18441) come l’associazione temporanea di due o più imprese nell’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti fino all’estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro dettato della disposizione di legge di cui all’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi.»Nello stesso senso, secondo cui l’associazione temporanea di imprese non costituisce una impresa unitaria che esercita la sua attività in modo indipendente, cfr. Cass. Sez. 5 23-11-2018 n. 30354 Rv. 651561-01 e Cass. Sez. 6-L 9-12-2015 n. 24883 Rv. 637996-01, per tutte. La sentenza impugnata dapprima ha esattamente richiama to il principio secondo il quale l’A.T.I. non è soggetto giuridico autonomo , ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze e anzi gli ha negato applicazione. Infatti, di seguito la sentenza ha afferma to che non si applicavano le disposizioni sulla rappresentanza ex lege delle imprese mandantiin quanto relative solo al rapporto con la stazione appaltante , poi ha escluso l’esistenza di un mandato collettivo da parte delle ditte mandanti ulteriore a quello istitutivo dell’ATIe sulla base di questi dati ha concluso escludendo che le tre ditte mandanti fossero titolari della situazione soggettiva passiva. Quindi, posto cheImesa s.p.a. chiedeva il pagamento del corrispettivoin forza di contratto che pacificamente era statoconcluso, la sentenza impugnata è giunta a conclusione che ha negato la premessa, ritenendo in sostanza che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. avesse come controparte l’A.T.I. , nonostante avesse dichiarato che l’A.T.I. non era soggetto giuridico autonomo.Il richiamo aCass. 18441/2005 eseguitodalla sentenza impugnata non giustifica la conclusion e assunt a , in quanto quel precedente è relativo ai rapporti con i terzi posti in essere dall’impresa capogruppo mandataria senza la spendita del nome della società mandante e lo ha risolto nel senso che gli effettidegli attiposti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest’ultima. Però, nella fattispecie la prospettazione della società creditrice era nel senso che il contratto era stato concluso con l’A . T . I . [OSCURATO:PERSONA] e che i soggetti che l’avevano costituita erano obbligati in via solidale al pagamento del corrispettivo; infatti, la società creditrice aveva prodotto la conferma d’ordine effettuata da [OSCURATO:PERSONA], di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, e nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva formulato la sua domanda di pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che avevano costituito l’A.T.I., evidentemente sulla base del presupposto che l’A . T . I . non fosse soggetto autonomo di diritti. La deduzione degli opponenti, riproposta anche nel controricorso, secondo la quale l’A.T.I. aveva una propria partita iva e un proprio patrimonio non valeva a costituirla quale soggetto autonomo di diritti ai fini che interessano , né comportava un qualche obbligo di preventiva escussione del suo patrimonio, non previsto da alcuna disposizione. Q uindi n essuna disposizione comportava che la creditrice dovesse formulare la sua domanda anche nei confronti dell’A.T.I., né giustificava l’accoglimento del motivo di appellocon il quale le società costituite in A.T.I. avevano sostenuto che l’A.T.I. fosse l’unica controparte contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]In mancanza della prova che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato concluso soltanto da uno dei soggetti che componevano l’A.T.I. impegnandosi in via esclusiva - prova che avrebbe dovuto offrire la parte che deduceva la circostanza - , la sentenza impugnata non avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado , che aveva correttamente ritenuto la responsabilità solidale a carico dei componenti dell’A.T.I. per le obbligazioni assunte , per il fatto che il raggruppamento di imprese non dava luogo a un autonomo soggetto giuridico ma a una contitolarità del rapporto obbligatorio. La conclusione è confermata dalla previsione dell’art. 13 co.2 legge 11 febbraio 1994 n. 109 in vigore dal 6-3-1994 al 30-6-2006 e perciò all’epoca della stipulazione del contratto oggetto di causa, laddove disponeva che “l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 (relativo,in forza del rinvio del co.1 all’art. 10, anche a lle associazioni temporanee di imprese) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”(cfr. Cass. Sez. 3 21-10-2022 n. 31135 Rv. 666108-01, secondo cui l’art.13 legge 109/1994 prevede una responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti non solo dell’appaltante ma anche del subappaltante). Quindi, afronte del dato pacificamente acquisito in causa che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito quadri elettrici utilizzati dalle imprese costituite in A.T.I. nell’ambito dell’appalto per il quale era stata costituita l’A.T.I., [OSCURATO:SOCIETA]. era fornitore delle imprese costituite in A.T.I., che perciò erano responsabili solidalmente nei suoi confronti. 5.Per le ragioni esposte si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizioneperché decida facendo applicazione dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il
Decreto Cassazione n. 02508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris