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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04152/2022

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o la seguente Ud. 11/11/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 586-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 196/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R. Gen.

N. 586/2018 Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 324 pubblicata il 4.10.2017 e notificata il 20.10.2017, accoglieva l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] TA, e condannava l'ASL al pagamento in favore dell'appellante della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'attuale controricorrente, ausiliario di assistenza addetto al [OSCURATO:PERSONA] (SISH), per il pagamento di differenze retributive per il periodo indicato in atti;

2. la Corte territoriale riteneva innanzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a d.i. proposta dall'ASL evidenziando un difetto di legittimazione processuale di quest'ultima per la mancanza in atti della delibera autorizzativa necessaria secondo la regola dell'art. 75, comma 3, cod. proc. civ. e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e del Regolamento della Regione Puglia n. 9 del 20.12.2002, tale non potendo ritenersi la delibera di incarico a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso richiamava i propri precedenti (sentenze nn. 50, 51 e 52 del 2012, prodotte in causa) emessi in controversie tra l'[OSCURATO:PERSONA]/1 e operatrici SISH aventi ad oggetto l'opposizione a decreti ingiuntivi pronunciati per gli stessi crediti vantati dalla parte appellante; precisava come in tali precedenti pronunce fossero state affrontate tutte le questioni sollevate dall'Asl col ricorso in appello nel giudizio de quo e richiamava per relationem, ai sensi dell'art. 118 n. 2 disp. att. cod. proc. civ. le motivazioni ivi contenute di rigetto dell'impugnativa proposta dall'Azienda, specificando come non sussistesse alcuna differenza tra la fattispecie oggetto di causa e quelle già decise con le citate sentenze e come la sentenza impugnata nel caso di specie non fosse idonea a determinare valutazioni difformi;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] TA, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore;

4. l'Asl ha successivamente prodotto atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte;

5. è quindi intervento decreto del Presidente titolare della Sezione lavoro in data 8/6/2021 con il quale, visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. è stata dichiarato estinto il processo; R. Gen.

N. 586/2018

6. il controricorrente ha, quindi chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ. insistendo per la condanna del rinunciante alle spese;

7. entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie.

Considerato che:

1. è intervenuta rinuncia al ricorso delll'[OSCURATO:PERSONA] (determinata dell'essere intervenute successivamente al deposito del ricorso decisioni di questa Corte, in vicende analoghe, sfavorevoli all'Azienda); non risulta alcuna formale accettazione; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l'art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell'art. 391, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l'accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;

3. il comportamento processuale dell'ASL.. ricorrente giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti di metà delle spese processuali che, per la residua quota, seguono la soccombenza;

4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie. (13 R. Gen.

N. 586/2018 P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa tra le parti le spese nella misura del 50% e condanna la rinunciante al pagamento, in favore del controricorrente, della residua quota che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimorso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.P,. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale dell'il novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] „5 kop, tr [OSCURATO:PERSONA] Dotl.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Ud. 11/11/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 586-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 196/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R. Gen. N. 586/2018 Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 324 pubblicata il 4.10.2017 e notificata il 20.10.2017, accoglieva l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] TA, e condannava l'ASL al pagamento in favore dell'appellante della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'attuale controricorrente, ausiliario di assistenza addetto al [OSCURATO:PERSONA] (SISH), per il pagamento di differenze retributive per il periodo indicato in atti; 2. la Corte territoriale riteneva innanzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a d.i. proposta dall'ASL evidenziando un difetto di legittimazione processuale di quest'ultima per la mancanza in atti della delibera autorizzativa necessaria secondo la regola dell'art. 75, comma 3, cod. proc. civ. e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e del Regolamento della Regione Puglia n. 9 del 20.12.2002, tale non potendo ritenersi la delibera di incarico a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso richiamava i propri precedenti (sentenze nn. 50, 51 e 52 del 2012, prodotte in causa) emessi in controversie tra l'[OSCURATO:PERSONA]/1 e operatrici SISH aventi ad oggetto l'opposizione a decreti ingiuntivi pronunciati per gli stessi crediti vantati dalla parte appellante; precisava come in tali precedenti pronunce fossero state affrontate tutte le questioni sollevate dall'Asl col ricorso in appello nel giudizio de quo e richiamava per relationem, ai sensi dell'art. 118 n. 2 disp. att. cod. proc. civ. le motivazioni ivi contenute di rigetto dell'impugnativa proposta dall'Azienda, specificando come non sussistesse alcuna differenza tra la fattispecie oggetto di causa e quelle già decise con le citate sentenze e come la sentenza impugnata nel caso di specie non fosse idonea a determinare valutazioni difformi; 3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] TA, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 4. l'Asl ha successivamente prodotto atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte; 5. è quindi intervento decreto del Presidente titolare della Sezione lavoro in data 8/6/2021 con il quale, visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. è stata dichiarato estinto il processo; R. Gen. N. 586/2018 6. il controricorrente ha, quindi chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ. insistendo per la condanna del rinunciante alle spese; 7. entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie. Considerato che: 1. è intervenuta rinuncia al ricorso delll'[OSCURATO:PERSONA] (determinata dell'essere intervenute successivamente al deposito del ricorso decisioni di questa Corte, in vicende analoghe, sfavorevoli all'Azienda); non risulta alcuna formale accettazione; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l'art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell'art. 391, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l'accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; 2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità; 3. il comportamento processuale dell'ASL.. ricorrente giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti di metà delle spese processuali che, per la residua quota, seguono la soccombenza; 4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie. (13 R. Gen. N. 586/2018 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa tra le parti le spese nella misura del 50% e condanna la rinunciante al pagamento, in favore del controricorrente, della residua quota che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimorso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.P,. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale dell'il novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] „5 kop, tr [OSCURATO:PERSONA] Dotl.
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