CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 39826/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal GUP del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso. 1.1. Al riguardo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata. Inoltre, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali. Infine, deduce il vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso della ricorrente nella rapina consumata. 1.2. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 6/9/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso. 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 1.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, lì 30.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino