CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LAURACONDEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizioabbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTorino, emessa il 7 novembre 2024, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustiziain relazione al reato di rapina aggravata in concorso (anche con altro coimputato minorenneseparatamente giudicato), commesso costringendo la vittima, avvicinata ed accerchiatamentre si trovava per strada con due amici, a consegnare loro la somma di 80 euro, conminaccia attraverso l’uso di un coltello.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e condistinti atti, dal contenuto sovrapponibile salvo le precisazioni qui di seguito evidenziate conriguardo alle singole posizioni.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte avrebbe erroneamente attribuito attendibilità al racconto della persona offesa,senza valorizzare la circostanza che costei non aveva individuato in fotografia il ricorrentenonostante avesse fornito nell’immediatezza del fatto una descrizione del suo aspetto e delsuo abbigliamento.Inoltre, non sarebbe stato apprezzato il mancato rinvenimento del coltello e del danaroasportato alla vittima, nonostante gli imputati avessero percorso al massimo cento metri dalluogo del delitto prima di essere fermati dalle forze dell’ordine ed erano stati inseguiti senzaessere persi di vista da uno dei due amici che si trovavano in compagnia della personaoffesa, la quale, sia pure a debita distanza, aveva seguito anch’ella gli imputati, particolareche dimostrerebbe l’assenza di timore.Inoltre, il teste XXXX aveva dichiarato di non aver visto il coltello impugnato dalricorrente, sicché i racconti dei tre ragazzi non avrebbero potuto ritenersi coincidenti, alcontrario della versione alternativa fornita dagli imputati, volta a sostenere di essersiavvicinati ai giovani solo per chiedere una birra.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto dellamodesta entità del danno, pari a 80 euro (con consequenziale applicazione dell’attenuantedi cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen.), della modesta costrizione della personaoffesa, del blando effetto intimidatorio e della poca offensività del coltello.3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine al mancatoriconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzarispetto alle aggravanti anziché di equivalenza.3.4. Con il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quinto), si deduceviolazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cuiall’art. 114 cod.pen. La Corte avrebbe confuso i presupposti del concorso di persone nelreato con quelli inerenti al ruolo del ricorrente in rapporto all’attenuante invocata.3.5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto), si deduceviolazione di legge in ordine alla mancata applicazione di pene sostitutive in luogo di quelladetentiva, negate dalla Corte valutando soltanto in modo illegittimo la mancata ammissionedegli addebiti, che costituiva un suo diritto.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deducono argomentisovrapponibili a quelli del precedente ricorrente, sottolineando il loro ruolo marginale nellavicenda ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti.5. XXXXXXXXXXXXX deduce argomenti sovrapponibili a quelli dei precedentiricorrenti, aggiungendo un motivo ulteriore (erroneamente indicato come sesto anzichécome quinto) consistente nel censurare il giudizio della Corte a proposito della conoscenzada parte del ricorrente dell’età del soggetto minorenne che aveva concorso nel reato,circostanza idonea ad escludere la relativa aggravante contestata.A proposito, poi, del motivo relativo alla omessa applicazione di pena sostitutiva, ilricorrente richiama il contenuto di una ordinanza emessa in sede cautelare che avevaescluso ogni esigenza di quella natura.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perchéproposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.1. Quanto al motivo inerente al giudizio di responsabilità, comune a tutti i ricorrenti,deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazionedella prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, noncensurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata siaaffetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4,n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito,quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti, essendostate richiamate le deposizioni testimoniali di due soggetti presenti ai fatti – possono ancheda sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermatied oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilitàdell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone.presenza di cinque giovani nordafricani che erano stati riconosciuti in fotografia da entrambigli amici della vittima presenti ai fatti e che erano stati fermati dalle forze dell’ordine ad uncentinaio di metri dal luogo del delitto, dal quale si erano allontanati senza essere stati persidi vista da uno dei testimoni, come lo stesso ricorso ha sottolineato.E’ stata chiarita dalla sentenza anche la ragione per la quale la persona offesa, in statodi forte turbamento causato anche dalle sue precarie condizioni di salute, non era stata ingrado di riconoscere in fotografia gli aggressori, dando, tuttavia, una corretta indicazione delloro numero, dei tratti somatici e dell’abbigliamento, evidenze corrispondenti a quantoverificato dalle forze di polizia, che avevano fermato cinque giovani vicino al luogo del delittoed individuati dai testimoni come responsabili del fatto.La vittima, inoltre, ritenuta attendibile, aveva precisato che uno dei rapinatori le avevapuntato un coltello, circostanza confermata da uno dei testimoni, mentre l’altro è statoritenuto in posizione più defilata tale da non consentirgli di scorgere il coltello.Si tratta di valutazioni di fatto non manifestamente illogiche, al pari di quelle con le qualiè stato svalutato dalla Corte di appello il mancato rinvenimento del coltello e del danaro,essendosi ritenuto che la distanza tra il luogo dell’arresto degli imputati e quello della rapina,sebbene minima, avrebbe comunque consentito a costoro di disfarsi dell’esigua somma didanaro e del coltello. 2. In ordine al motivo inerente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale,nonostante la presenza di una azione concertata commessa da più persone riunite e conl’uso di un coltello, ha ritenuta congrua una pena inflitta pressoché al minimo edittale, nonviolando alcun principio di diritto, avuto riguardo al fatto che, nell’ipotesi in cui ladeterminazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudiceottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. pen., anche oveadoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero sirichiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007,Ruggieri, Rv. 237402).E’ da sottolineare, peraltro, che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n. 4 cod.pen. non era stata richiesta con l’atto di appello, sicché, per questa parte, ilmotivo non è consentito, pretendendosi valutazioni di merito sul punto sottratte al giudicedeputato dall’ordinamento al loro esame.3. Anche in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, la Corteha offerto valida motivazione, valorizzando, in senso contrario alla auspicata prevalenzadelle attenuanti, le modalità del fatto, con particolare riguardo al previo concerto degliimputati ed all’accerchiamento delle vittime.La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema dibilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice diappello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato esottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri datisignificativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279181; Sez. 2, n.3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415).4. In ordine al quarto motivo, anche in questo caso la Corte, valorizzando l’apportosinergico, coordinato e precedentemente frutto di organizzazione profuso da ciascunimputato in eguale misura, ha escluso che a favore di qualcuno di essi si potesse riteneresussistente un contributo di minima importanza idoneo a integrare la circostanza attenuantedi cui all’art. 114 cod.pen.La valutazione è tratta dal merito del giudizio e non è rivedibile in questa sede perchénon manifestamente illogica.6. Quanto al XXXXXXXXXXXXXX la Corte ha giustificato la conoscenza dell’età minoredel complice, ammessa dagli altri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rapporto di amiciziaesistente tra gli imputati e dell’azione da costoro concertata; si tratta di motivazioneragionevole avverso la quale il ricorso non deduce che generiche argomentazioni.5. Infine, per tutti gli imputati, ivi compreso XXXXXXXXXXXXXX la Corte ha espressoun giudizio prognostico negativo a giustificazione della mancata concessione di penesostitutive, tenuto conto delle particolari modalità del fatto come prima sottolineate e dellamancanza di segnali di resipiscenza.Anche su questo punto, la motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede,rimanendo applicabile il principio secondo cui, la valutazione della sussistenza deipresupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dallalegge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui èsubordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indiciindividuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare lasostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reoimmeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni. (Sez. 2, n.28707 del 03/04/2013, Di, Rv. 256725 -01).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata al loro grado di colpa nell’aver determinato la causa dellainammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.