CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3542/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione in merito al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in ordine all'inversione delal prova circa il corretto funzionamento dello strumento misuratore e vioalzione di legge in merito al requisito della non abitualità ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato motivatamente confutato la tesi difensiva della nullità del test, in quanto sarebbe stato effettuato senza il pre- ventivo avviso di farsi assistere da un difensore, sul rilievo di come sia stato lo stesso difensore a affermare, nel suo atto di appello, che "l'alcoltest veniva effet- tuato presso gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola solo alle ore 20,05, mentre il sinistro si verificava prima delle 19,45 e solo in tale momento (ore 20,05) il DIFILIPPO riceveva oralmente l'avviso di farsi assistere da un difensore di fidu- cia". Ebbene, rileva correttamente la Corte territoriale, che non vi sono irregolarità dell'operato della P.G., in quanto il verbale redatto alle 20,20 è un verbale di con- testazione che riporta l'esito finale del test realizzato in due momenti, alle 19,53 ed alle ore 20,01. Quale verbale di accertamenti urgenti sulla persona, ai sensi dell'art. 354, co. 3, cod. proc. pen. —verifica dello stato alcolemico nel sangue - è un verbale che riassume le operazioni svolte, tanto che i verbi con i quali viene narrato lo svolgimento del fatto sono tutti al passato, come è ovvio. E dalla lettura dello stesso si evince, senza alcun dubbio, che prima ancora dell'esecuzione delle attività, quindi già prima del test delle ore 19,53 l'appellante ha ricevuto oral- mente, l'avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questa Corte di legittimità, in più occasioni, ha evidenziato che siamo comun- que di fronte ad accertamenti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è previsto N. 3542/2023 R.G. l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen. E che non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento all'e- same etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oral- mente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto. A meno di non volere e potere dimostrare che quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019). L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessa- riamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso - come rileva la Corte territoriale- che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "eviden- ziava", "il conducente interpellato", "acconsentiva".. "l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle misurazioni mediante etilometro è perciò necessariamente pre- cedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958). 2.2. Quanto al motivo relativo al funzionamento dell'etilometro, anch'esso manifestamente infondato, la Corte territoriale appare avere fatto corretta appli- cazione del principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configu- rabile nel solo caso - che non è quello in esame - in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funziona- mento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828). 2.3. In ultimo, manifestamente infondato è il motivo riguardante l'art. 131 bis cod. pen., peraltro del tutto generico ed aspecifico, a fronte della motivazione fornita dalla Corte territoriale secondo cui ostano nel caso in esame all'applicazione di tale norma i precedenti penali da cui è gravato l'imputato, compreso quello specifico, che danno conto di una personalità solita alla guida in stato di ebrezza ed alla violazione delle regole comportamentali in materia di circolazione stradale, quindi contraria ai presupposti indicati dalla norma citata. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga N. 3542/2023 R.G. conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C nsig