CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/11/1968 [OSCURATO:PERSONA] Dott. ssiE/Lj, la Arrabito avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] brio, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avv.t [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2025, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23 gennaio 2024: ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs.74/2000, per le annualità 2016 e 2017, rideterminando però in C 1.080.718,00 l'entità della confisca; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], per il medesimo reato. La Corte territoriale ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero avvalsi di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili al gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo i ricorrenti partecipi del meccanismo fraudolento attraverso cui l'associazione operava. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola nei seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che la sentenza impugnata avrebbe "confuso" la nozione di fatture "soggettivamente inesistenti" con quella di fatture "oggettivamente inesistenti". A fronte di una contestazione, secondo quanto esposto nel ricorso, che non aveva mai contestato "l'inesistenza del traffico telefonico scambiato", la Corte d'appello era giunta alla conclusione che "[OSCURATO:PERSONA] non avesse comprato nulla", benché nella "parte narrativa" della sentenza fosse anche esposto che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rivenduto il traffico telefonico proveniente da società estere. Si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, non era stato mai ipotizzato, neppure dalla Guardia di Finanza, che i costi sostenuti per l'acquisto del traffico telefonico da [OSCURATO:PERSONA] fossero fittizi, tant'è che la stessa imputazione è incentrata sulla sola dichiarazione IVA. Secondo la difesa, ancora, non vi sarebbe alcuna prova, neppure a livello indiziario, della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] né dell'inesistenza del fornitore di [OSCURATO:PERSONA] (la società [OSCURATO:PERSONA]), né delle illecite movimentazioni finanziarie fra le società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che: la stessa Corte distrettuale aveva dato atto che nel processo definito dalla sentenza n. 5330/21 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, era emerso che l'associazione a delinquere operava in modo da dare una "parvenza di realtà" alle attività esposte in fattura. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva presentato i propri bilanci al registro delle imprese fino al 2018 e dalle note integrative a essi allegate i debiti tributari risultavano di modesto valore. Anche tali risultanze militavano in favore della tesi della buona fede di [OSCURATO:PERSONA], non essendo l'imputato in condizione di conoscere la posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] né i rapporti della medesima con il suo fornitore;la società di [OSCURATO:PERSONA] era "fiscalmente regolare" e risultava aver venduto il traffico telefonico acquistato da [OSCURATO:PERSONA]; la tesi della Corte, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un "circuito drenante" finalizzato a monetizzare un "credito IVA fittizio", non trovava riscontro negli atti del processo ed era contradetta anche dal "riepilogo iniziale", non essendo emerse retrocessioni di denaro a favore di [OSCURATO:PERSONA] o vantaggi fiscali indebiti, avendo la società regolarmente versato le imposte. Si denuncia ancora che la decisione impugnata confligge con quanto accertato dalla sentenza n. 5330/2021 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, che aveva rilevato che "[OSCURATO:PERSONA] comprava all'estero e vendeva in Italia traffico telefonico", " tanto che era presente un soggetto specificamente incaricato per rendicontare in un file Excel i minuti conteggiati ai fini della successiva fatturazione", per cui le fatture dalla predetta emesse erano soggettivamente inesistenti e non, come ritenuto dalla Corte distrettuale, oggettivamente inesistenti. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., l'assenza di motivazione su specifiche doglianze formulate con l'atto di appello. Il ricorrente eccepisce che la Corte d'appello avrebbe omesso di rispondere a una serie di specifiche eccezioni difensive, tra cui: la divergenza fra l'imputazione, che riferiva le fatture a operazioni soggettivamente inesistenti, e l'inesistenza oggettiva ritenuta dal Tribunale, così da rappresentare come fittizi costi che, secondo l'accusa, erano stati effettivamente sostenuti; l'assenza di un effettivo vantaggio fiscale per [OSCURATO:PERSONA], avendo comunque la società effettivamente sostenuto i costi per l'acquisto del traffico telefonico in seguito rivenduto pagando le imposte relative all'operazione; la mancanza di prova sulla consapevolezza del Coluccí, data la non conoscibilità delle irregolarità fiscali di [OSCURATO:PERSONA] e l'apparente adeguatezza della sua struttura per il commercio di traffico telefonico; l'irrilevanza delle intercettazioni telefoniche, poiché successive alla cessazione dei rapporti commerciali tra le due società; la circostanza che il reale fornitore del traffico telefonico fosse rimasto ignoto, elemento che rendeva difficile per l'imputato sospettare l'esistenza di un'interposizione fittizia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico articolato motivo che denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Questo vizio viene argomentato, in primo luogo, prospettando un insanabile contrasto tra la sentenza di condanna oggetto del ricorso, relativa all'utilizzazione 3di fatture per operazioni inesistenti in relazione all'anno di imposta 2016, e una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, emessa nel proc. pen. 14322/22 R.G. Tribunale di Milano, che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 in relazione all'emissione, nell'anno 2017, di 65 fatture per operazioni inesistenti. La difesa sostiene che le due pronunce sono logicamente incompatibili in quanto sia il reato di cui all'art. 2 che quello di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, pur descrivendo condotte diverse, richiedono, per la loro configurabilità, la sussistenza del medesimo elemento soggettivo: il dolo specifico di evasione. Dolo che la sentenza di assoluzione, divenuta definitiva, avrebbe escluso categoricamente per i fatti del 2017. Si deduce, al riguardo, che sentenza di assoluzione aveva accertato che l'imputato aveva agito quale mero "prestanome" di [OSCURATO:PERSONA], per cui aveva escluso che, a suo carico, potessero configurarsi la consapevolezza e la volontà di partecipare al meccanismo fraudolento necessarie per l'integrazione del dolo specifico di evasione. 4. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] brio, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltrato una memoria con cui, oltre a ribadire alcuni degli argomenti proposti con il ricorso, contesta il passaggio della sentenza impugnata, richiamato nella requisitoria scritta del PG, secondo cui il traffico telefonico sarebbe stato "autogenerato sui servers da tecnici della organizzazione criminale", sostenendo che l'ipotesi non trovava risconto in atti. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato. 1. La sentenza di primo grado riporta ampi stralci della sentenza del Tribunale di Milano in data 11/5/2021, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1717/22, e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per descrivere il meccanismo fraudolento adottato dall'associazione a delinquere che aveva quale promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] e operava "nel settore della compravendita del traffico telefonico". La sentenza irrevocabile, in primo luogo, chiarisce che "il traffico telefonico avviene tramite canali informatici, mediante la vendita di alcuni pacchetti di dati scambiati tramite il canale Internet noto con l'acronimo VOIP (...)-per consentire la "terminalizzazione" del traffico. Questo meccanismo viene gestito da un provider che, ospitato in un server centrale, si occupa di smistare i cosiddetti pacchetti di dati.... L'origine di questo pacchetto viene da società che producono questi sistemi di comunicazione, hanno delle centrali in cui viene generato questo traffico 4telefonico, l'operatore acquista dunque da soggetti che si propongono di vendere il traffico telefonico logicamente a un prezzo più basso" Il sistema descritto dalla sentenza, riconducibile allo schema delle c.d. frodi carosello, prevedeva l'utilizzo di alcune società che erano interposte tra il venditore iniziale del traffico telefonico e il destinatario finale. In particolare, la sentenza irrevocabile richiamata aveva individuato: quali operatori comunitari che, apparentemente, "commercializzavano traffico telefonico", le società Clavoip D.o.o. e la E.U.B.L. D.o.o., entrambe di nazionalità croata, che era anche deputate a ricevere il denaro inviato dalla società cartiere per poi trasferirlo ad altre società del gruppo criminale; come società cartiere, o missing trader, secondo la locuzione utilizzata nella Relazione COM(2004) 260 della Commissione UE del 16/4/2004, che svolgevano il ruolo di acquirenti del traffico telefonico venduto dalla società estera per poi rivenderlo nel territorio nazionale le società a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sistema, che acquistavano senza IVA il pacchetto di dati avvalendosi della disciplina transitoria prevista per gli scambi intracomunitari dal d.l. 331/93 per poi rivenderlo incassando l'IVA, che però non veniva versata all'Erario, essendo risultato che non avevano presentato dichiarazioni fiscali negli anni di indagine; come società cuscinetto o buffer, la cui funzione era quella di coprire il meccanismo fraudolento ostacolando l'attività di accertamento, risultando interposte fra il missing trader e la società che avrebbe collocato nel mercato il pacchetto di dati, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; come società intermediarie, o broker, che avevano il ruolo di collocare sul mercato il pacchetto dei dati e di riscuotere VIVA dall'acquirente effettivo del traffico telefonico le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Lirenas, quest'ultima società di diritto svizzero. 1.1 La sentenza irrevocabile, nel prosieguo, si sofferma, quindi, sulle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui erano stato contestato il reato associativo e vari reati tributari e avevano definito la loro posizione con una sentenza di patteggiamento. Viene, quindi, precisato che le dichiarazioni rese dai predetti imputati rivelavano che il loro coinvolgimento nell'associazione era stato originato dall'esigenza di disporre di crediti IVA che potessero consentire ad [OSCURATO:PERSONA], che operava effettivamente nel mercato del traffico telefonico come "rivenditore all'ingrosso di pacchetti di chiamate", di praticare prezzi inferiori rispetto a quelli della concorrenza. E, difatti, dallo stralcio della decisione divenuta irrevocabile riportato nella sentenza di primo grado si ricava che il sistema organizzato da [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito, ad [OSCURATO:PERSONA], di praticare ai clienti prezzi inferiori del 10% rispetto alla concorrenza mentre, all'associazione, era stata riconosciuta una percentuale che si aggirava tra 1,75% e il 3% rispetto al volume del fatturato. 51.2 La sentenza irrevocabile, quindi, concludeva sostenendo che "la compravendita di tale traffico è avvenuta tra soggetti diversi rispetto a quelli tra i quali è effettivamente avvenuta la transazione commerciale, e cioè tra soggetti diversi da quelli che figuravano cartolarmente come parti del rapporto. È stata dunque accertata una vera e propria divergenza tra le realtà commerciali e la sua espressione documentale a cui ha fatto seguito un mancato versamento dell'IVA da parte delle società cartiere, circostanza questa che la difesa non è stata in grado di confutare" (pag. 14 della sentenza di primo grado). 2. La sentenza del Tribunale emessa in questo processo, quindi, si sofferma sul ruolo che società quali la [OSCURATO:PERSONA] avevano espletato nel meccanismo fraudolento gestito da [OSCURATO:PERSONA]. Si espone, al riguardo che: nelle dichiarazioni IVA del 2017 e del 2018 di [OSCURATO:PERSONA] erano annotate fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'imponibile, rispettivamente, di € 3.389.172,89 e di 1.523.183,00; [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 per le fatture che [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso fatture in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, utilizzava quanto versato dalla società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per saldare le fatture di [OSCURATO:PERSONA]; vi era corrispondenza fra gli importi riportati nelle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e i bonifici che quest'ultima società aveva effettuato in favore della prima; [OSCURATO:PERSONA] era una società "solvente e operativa". Il Tribunale concludeva, quindi, la disamina delle risultanze probatorie relative a [OSCURATO:PERSONA] rilevando che: il coinvolgimento nelle operazioni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era spiegabile nel fatto che "anche una società sana" poteva avere interesse a "migliorare la propria posizione fiscale riducendo l'imponibile con costi in realtà mai sostenuti"; la totale fittizietà della società [OSCURATO:PERSONA] era facilmente percepibile da "chi vi entrava in contatto" non avendo la S.r.l. dipendenti e disponendo solo di una stanza, ove era collocato un computer, in cui in uno stabile in cui vi erano "miriadi di società". 3. Ciò posto, il ricorrente ha dedotto che: se [OSCURATO:PERSONA] aveva versato effettivamente a [OSCURATO:PERSONA] gli importi indicati nelle fatture comprensivi di IVA, senza che risultasse tracce di retrocessioni del prezzo o anche solo di parte dell'imposta, l'inserimento delle operazioni nella contabilità della società di [OSCURATO:PERSONA] documentava costi effettivamente sostenuti, rendendo inspiegabile l'interesse dall'imputato perseguito tramite la partecipazione alla frode fiscale; 6GTELCO non aveva ragione -né gli strumenti- per indagare sulla struttura e sulla capacità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e sui rapporti della medesima con i suoi fornitori e con il Fisco; si aggiungeva che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] erano cessati nei primi mesi del 2017, quando non erano ancora emersi elementi di sospetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo la società depositato, sino al 2018, i bilanci al registro delle imprese e presentato la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2016; [OSCURATO:PERSONA] apparteneva a un solido gruppo imprenditoriale e gli acquisti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] ammontavano al 12% degli acquisti per cui non aveva alcun interesse a svolgere il ruolo di società cuscinetto nelle operazioni fraudolente attuate dall'associazione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ebbene, le risposte date alle predette doglianze dalla Corte territoriale presentano i vizi motivazionali denunciati nel ricorso. La premessa del ragionamento adottato dalla Corte territoriale è che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano delle cartiere, prive di strutture aziendali che consentissero loro di commercializzare traffico telefonico o di effettuare le transazioni bancarie necessarie per operare in questo mercato. È, indubbio, che tale abbrivio trovi solido ancoraggio nelle risultanze probatorie e nella sentenza irrevocabile già valorizzate nella sentenza appellata. Dall'inesistenza delle società fornitrici, quindi, la Corte d'appello desume la falsità delle attività esposte nelle fatture in contestazione e il carattere fittizio dei costi che, in relazioni a tali operazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato in contabilità. Nella ricostruzione della Corte d'appello, il "traffico telefonico era autogenerato sui server dai tecnici dell'organizzazione (come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per creare una parvenza tecnica che giustificasse i flussi finanziari" mentre [OSCURATO:PERSONA] utilizzava le fatture per operazioni inesistenti per abbattere l'imponibile fiscale. 4.1 Come osservato dal ricorso e dalla memoria inoltrata, tali conclusioni determinano uno stravolgimento della ricostruzione cui la sentenza divenuta irrevocabile era pervenuta, almeno a quanto è dato comprendere dai passaggi di tale decisione riportati dal giudice di primo grado, risultando le fatture incriminate non più collegate a transazioni, intercorse fra soggetti commerciali diversi da quelli indicati nelle fatture, che avevano effettivamente determinato il trasferimento di traffico telefonico prodotto da società estere ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che l'aveva poi collocato sul mercato, ma a operazioni oggettivamente inesistenti desinate solo a rappresentare costi deducibili mai sostenuti in quanto i pacchetti dati collocati sul mercato dalla società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati generati direttamente da [OSCURATO:PERSONA] attraverso i sui server. In tale nuova prospettiva, quindi, le fatture incriminate diventano strumentali non più a creare fittizi crediti di imposta che potessero consentire di collocare nel 7mercato i pacchetti dati acquistati dai broker all'estero avvantaggiandosi dell'evasione dell'IVA, che l'interposizione della cartiera messa di disposizione dell'associazione di [OSCURATO:PERSONA] consentiva, ma costi non sostenuti volti ad abbattere l'imponibile delle società coinvolte. 4.2 Come osservato dal ricorso, però, la ricostruzione della Corte territoriale, non soltanto si discosta da quella della sentenza divenuta irrevocabile, cui ampio rilievo viene dato non soltanto dal Tribunale ma dalla stessa Corte d'appello, ma presta il fianco alle censure difensive che denunciano l'incoerenza strutturale della sentenza. Se nella ricostruzione del giudicato vi era una coesione dei dati, in quanto, benché non evincibile dai passi della sentenza del Tribunale di Milano riportati dai giudici di merito, una qualche forma di retrocessione dell'IVA effettivamente pagata ai buffer e ai missing trader doveva esistere, con comprendendosi, altrimenti, perché l'associazione "grazie a questa interposizione otteneva un ritorno che oscillava tra 1'1,75% e il 3°/o rispetto al volume di fatturato" e non l'intero importo dell'IVA corrisposto dal broker e dal buffer e non versato all'Erario dal missing trader e come [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre prezzi di listino del 10% inferiori a quelli della concorrenza, la motivazione che sorregge la sentenza impugnata presenta palesi incongruenze, attribuendo al ricorrente scelte gestionali prive di una logica economica, lasciando al contempo insolute le più significative questioni sollevate con il gravame. Il Tribunale, nell'esposizione delle risultanze probatorie, aveva comunque riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente versato gli importi indicati nelle fatture emesse [OSCURATO:PERSONA] e che, a sua volta, aveva ricevuto il prezzo dei pacchetti che, secondo le fatture incriminate, aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA]. I costi registrati, quindi, rappresentati dal prezzo pagato a [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale ritenuti come effettivamente sostenuti, quanto meno sulla scorta dei bonifici bancari accertati dalla p.g., nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA] erano bilanciati dai ricavi derivati dalla cessione del traffico telefonico ad [OSCURATO:PERSONA]. Nel meccanismo ricostruito dalla sentenza impugnata, quindi, risulta non configurabile il vantaggio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conseguito dal coinvolgimento nelle frodi organizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali, dalla Corte d'appello individuato nell'interesse" ad abbattere l'imponibile fiscale" mediante "le fatture false [ricevute] da cartiere nazionali": il credito di imposta generato dalle fatture di [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA], era bilanciato dal debito conseguente alle fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Non apporta poi coerenza alla ricostruzione in esame, acuendone anzi le criticità, il passaggio della sentenza impugnata secondo cui "il traffico telefonico era autogenerato sui server da tecnici dell'organizzazione (come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])". 8Tale circostanza, contestata dal ricorso, non trova alcun riscontro nella sentenza di primo grado, in cui l'unico riferimento ai server e a operazioni che coinvolgevano soggetti collegati a [OSCURATO:PERSONA] si rinviene a pag. 26 ove si legge, così confermando l'argomento difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava di dare una parvenza di operatività alle cartiere: "Riccardi [dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].] si occupava periodicamente di scaricare dai server i dati del traffico telefonico relativi non soltanto alla NTS ma anche alle altre società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]". Ciononostante, la sentenza impugnata non rivela da quali prove abbia tratto la conclusione in esame. L'introduzione di una tale circostanza di fatto, poi, ha effetti dirompenti sul sistema delineato dal giudicato in quanto, senza spiegarne la ragione, trasforma l'associazione a delinquere da una consorteria organizzata per la consumazione di reati ai danni del Fisco a produttrice dei pacchetti dati immessi dai broker sul mercato telefonico, così equiparandola a quelle compagnie telefoniche che, come si legge a pag. 13 della sentenza di primo grado, quel prodotto generano utilizzando "delle centrali" per poi venderlo alle compagnie telefoniche. Si è, quindi, in presenza, come dal ricorso denunciato, di palesi incongruenze e di carenze motivazionali in relazioni a questioni cruciali dedotte con specifici motivi di gravame. 5. Anche in relazione all'elemento soggettivo, la risposta della Corte di appello è inappagante e contraddittoria, desumendo "la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di non aver comprato nulla" dall' "entità delle operazioni" e "dall'inesistenza dei fornitori da parte della [OSCURATO:PERSONA]". Sennonché l'entità delle operazioni è un elemento che di per sé non assume rilevanza dirimente, se solo si considera che quei pacchetti di dati, secondo la stessa ricostruzione dalla Corte territoriale, seppur "autogenerato da tecnici dell'organizzazione", erano stati effettivamente collocati sul mercato dalla società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui si è in presenza di operazioni non anomale per il mercato telefonico. Il rilievo dato "all'inesistenza dei fornitori della [OSCURATO:PERSONA]", costituente la seconda premessa del procedimento induttivo, è, poi, privo del confronto con gli argomenti difensivi sul punto dedotti con il primo motivo di appello, che aveva segnalato che dalla stessa ricostruzione recepita dal Tribunale risultava che: "[OSCURATO:PERSONA] non poteva sospettare che Zaconn non avesse una sede adeguata, sia perché per la vendita del traffico telefonico è sufficiente un computer, sia perché dalle informazioni note aveva dei dipendenti"; i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iniziati nel 2016, si erano interrotti "nei primi mesi del 2017", quanto [OSCURATO:PERSONA] ancora presentava i bilanci al registro delle imprese e non aveva omesso alcuna dichiarazione. 9• • Non risulta, invece, dalla sintesi dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, l'ulteriore argomento, esposto in ricorso, incentrato sulla capacità ingannatoria spiegata dalla "parvenza di realtà" che [OSCURATO:PERSONA] creava in relazione all'attività delle cartiere, avendo cura di far redigere documentazione riepilogativa del trasferimento del traffico telefonico. Non risultando tale sintesi contestata, l'argomento risulta irrilevante ai fini del vizio motivazionale denunciato ( Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). 5.1 Ma, soprattutto, non è dato comprendere come il processo induttivo che sorregge il dolo sia compatibile con la ricostruzione fattuale cui la Corte d'appello è pervenuta. Gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale, infatti, avrebbero potuto costituire premesse di un ragionamento inferenziale, volto ad accertare l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, se si fosse acceduto alla tesi che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente acquistato e venduto il traffico telefonico, potendo concorrere a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare la filiera di società interposte da [OSCURATO:PERSONA] fra l'operatore comunitario cedente il pacchetto di dati e il broker acquirente ai fini di permettere a quest'ultima di evadere VIVA. Ma se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva acquistato e venduto e che le fatture di [OSCURATO:PERSONA] erano servite solo a creare costi inesistenti in rerum natura, la motivazione della Corte territoriale è del tutto superflua e inconferente, risultando il dolo specifico dalla stessa non rispondenza delle fatture a rapporti giuridici ed economici sottostanti. 6. Si è quindi in presenza di salti logici, di palesi contraddizioni e di lacune argonnentative che minano la coerenza logico giuridica della motivazione impugnata e che impongono l'annullamento della sentenza, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte territoriale per nuova valutazione. 7. Manifestamente infondato risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito fondano la condanna sulle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, che aveva ammesso di aver compreso di essere divenuto amministratore di una società che "si esauriva nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]", priva di magazzino e senza fatture dei fornitori. Dalla sintesi delle dichiarazioni del ricorrente riportate nelle sentenze dei giudici di merito risulta, anche, che aveva ammesso che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di emettere fatture, che lui aveva in un primo tempo realizzato facendo un "copia incolla" di altre fatture nella consapevolezza che "stava facendo qualcosa di illegale". Muovendo da tali dichiarazioni, Tribunale e Corte d'appello hanno desunto la prova della sussistenza, in capo all'imputato, della finalità evasiva integrante il 10reato contestato attraverso la valorizzazione di una serie di indici fattuali, quali la distanza fra la condotta dovuta e quella tenuta e la consapevolezza dell'illiceità di quest'ultima. Il ricorso non si confronta con il processo inferenziale dei giudici di merito limitandosi a dedurre che [OSCURATO:PERSONA] era stato un mero esecutore delle disposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale di Milano, con la sentenza del 13/12/2024, allegata al ricorso, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 in relazione a 65 fatture emesse nell'anno 2017, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse emesso le fatture incriminate o, anche, solamente, che ne avesse avuto cognizione. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tuttavia, risulta essere stato adeguatamente valutato dai giudici di merito che ne avevano ritenuto l'irrilevanza risultando [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore della società alla data di presentazione del Modello unico relativo all'anno d'imposta 2016. Non essendo stata contestata la riferibilità all'imputato del predetto modello unico, resta escluso che la decisione del Tribunale di Milano possa spiegare alcun effetto nel processo in esame, dimostrando le stesse dichiarazioni dell'imputato, la sua consapevolezza che l'attività imprenditoriale rappresentata nel modello unico inoltrato era del tutto inesistente e, quindi, che i costi apparentemente sostenuti nell'anno 2016 erano fittizi e finalizzati all'evasione fiscale. 8. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il predetto sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M