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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 25 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le ,v() indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che in data 18 ottobre 2022 ha applicato nei confronti del medesimo gli arresti domiciliari.

Nell'ordinanza impugnata il Tantalo è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, contestato al capo d), commesso dall'indagato, in qualità di agente e rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con il medico [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla fornitura di stent coronarici all'Asl di Brindisi.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Tantalo, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'attualità delle stesse.

Rilevano i difensori che il Tribunale del riesame avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione del presunto carattere sistematico delle condotte illecite, fondato, sulla base di un inammissibile automatismo, sulla loro asserita gravità.

Gli episodi di corruzione contestati al ricorrente sarebbero, invero, solo due, risalenti a oltre due anni fa (il primo del 20 novembre 2019 e il secondo del 18 novembre 2020), e uno avrebbe ad oggetto una banale bottiglia di vino.

Sarebbe, inoltre, venuta meno qualsiasi possibilità di reiterazione della condotta contestata per il ricorrente.

I contatti tra il Tantalo e il Palmisano sarebbero, infatti, cessati, per quanto accertato dal Tribunale del riesame, in data 18 novembre 2020.

L'Asl di Brindisi sarebbe, inoltre, medio tempore definitivamente passata a forniture gestite dalle procedure di gara Consip, incentrate sull'ordine diretto al fornitore, senza l'intermediazione di agenti e, dunque, senza passaggi intermedi che potessero, anche solo in via ipotetica, coinvolgere il Tantalo o la società, [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo stesso prestava la propria attività.

I difensori rilevano, inoltre, che: - in data 27 ottobre 2022 il Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha revocato, con atto pubblico, la delega di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in precedenza conferiti al Tantalo; - in data 29 ottobre 2022 l'assemblea dei soci lo ha destituito dal Consiglio di amministrazione, riservandosi ogni ulteriore azione a tutela della società stessa; - in data 28 ottobre 2022 la società ha esercitato, senza preavviso, il recesso dal contratto di agenzia sino a quel momento in essere con il ricorrente.Il ricorrente, inoltre, secondo la tassativa previsione dell'art. 10.3 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., se esercitasse l'attività di agente di commercio per conto terzi, perderebbe la titolarità delle proprie quote di minoranza e, dunque, «l'unica cosa rimastagli». [OSCURATO:PERSONA], peraltro cinquantenne ed incensurato, sarebbe stato sottoposto a serrata osservazione da parte degli inquirenti per quasi un anno, anche a mezzo di intercettazioni telefoniche, e in questo lasso di tempo non sarebbero emerse condotte illecite diverse da quelle contestate in sede cautelare.

Ad avviso dei difensori, pertanto, puramente congetturali sarebbero le valutazioni del Tribunale del riesame, che ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in assenza di alcun elemento di concretezza e specificità.

2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275, commi 1, 2 e 2 bis), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione al criterio di scelta della misura coercitiva adottata.

Rilevano i difensori che le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero meramente apodittiche e puramente apparenti; il Tribunale, peraltro, non avrebbe neppure chiarito le ragioni per le quali altre misure, meno afflittive degli arresti domiciliari e non detentive, non potessero essere ritenute adeguate a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate nella specie. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, originario di Matera, risiederebbe a Potenza e avrebbe commesso il reato contestato a mezzo di un accordo corruttivo stipulato con un solo medico, il Palmisano, in servizio presso l'ospedale di Brindisi; la successiva serrata attività di ininterrotta osservazione posta in essere dai Carabinieri del NAS, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali protrattesi per lunghissimo tempo, non avrebbe acclarato la commissione di ulteriori reati, né lasciato emergere ulteriori condotte anche solo di interesse investigativo.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con le conclusioni depositate in data 24 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha ribadito le proprie censure, ha depositato il certificato di avvenuta cancellazione del Tantalo dal registro degli agenti di commercio e ha rilevato che la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'attualità delle stesse„

3. Il motivo è fondato.

Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3„ n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede, dunque, una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo 4 ,v) all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (Sez. 2, n. 536345 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977).

Nel sindacato sul requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, il giudice della cautela è tenuto a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti accertati (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 —01).

4. Il Tribunale del riesame di Lecce non ha, tuttavia, fatto buon governo di tali principi nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva, pur a fronte del lasso di tempo (oltre due anni) decorso dalle condotte illecite accertate e dell'intervenuto allontanamento del Tantalo dalle mansioni che esercitava.

Ad avviso del Tribunale «la circostanza che il Tantalo non abbia più poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sia del tutto privo di cariche all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non incide sulle esigenze cautelari.

Infatti, l'odierno indagato può avvalersi delle conoscenze maturate in ambio sanitario per perpetrare analoghe condotte anche tramite terze persone. [OSCURATO:PERSONA] continua ad avere la sua qualità di agente di commercio e ...potrebbe continuare a svolgere la sua attività di agente di commercio per altre società».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condot:ta criminosa; tale valutazione richiede, tuttavia, la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe (ex plurimis: Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259685 - 01).

Il Tribunale del riesame non si è, dunque, specificamente confrontato con la decisiva circostanza di fatto costituita dall'intervenuto mutamento della situazione lavorativa del Tentalo a seguito delle delibere societarie che lo hanno esautorato da ogni potere in senso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la quale operava nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione.

L'attualità del pericolo di recidiva, ad onta della recisione dei rapporti del ricorrente con la società nell'interesse della quale ha posto in essere le condotte corruttive, è, peraltro, stata affermata dal Tribunale del riesame sulla base di rilievi meramente congetturali e astratti, in assenza di riferimento alla fattispecie concreta, quale emersa dalle circostanze di fatto acquisite.La mera qualifica di agente di commercio, del resto, non può fondare la diagnosi di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, in quanto si fonda sull'esercizio di un'attività di per sé lecita.

Tali rilievi determinano l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che, in ragione del proprio carattere assorbente, esonera dal delibare l'ulteriore censura proposta dal ricorrente.

La obiettiva assenza di margini minimali per ravvisare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, esonera, peraltro, dal disporre, nel contesto sopra precisato, un eventuale giudizio di rinvio quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di specie.

5. Alla stregua di tali rilievi, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, deve essere dichiarata cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa.

P.Q.IM.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo l'immediata liberazione di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 25 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le ,v() indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che in data 18 ottobre 2022 ha applicato nei confronti del medesimo gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza impugnata il Tantalo è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, contestato al capo d), commesso dall'indagato, in qualità di agente e rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con il medico [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla fornitura di stent coronarici all'Asl di Brindisi. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Tantalo, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'attualità delle stesse. Rilevano i difensori che il Tribunale del riesame avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione del presunto carattere sistematico delle condotte illecite, fondato, sulla base di un inammissibile automatismo, sulla loro asserita gravità. Gli episodi di corruzione contestati al ricorrente sarebbero, invero, solo due, risalenti a oltre due anni fa (il primo del 20 novembre 2019 e il secondo del 18 novembre 2020), e uno avrebbe ad oggetto una banale bottiglia di vino. Sarebbe, inoltre, venuta meno qualsiasi possibilità di reiterazione della condotta contestata per il ricorrente. I contatti tra il Tantalo e il Palmisano sarebbero, infatti, cessati, per quanto accertato dal Tribunale del riesame, in data 18 novembre 2020. L'Asl di Brindisi sarebbe, inoltre, medio tempore definitivamente passata a forniture gestite dalle procedure di gara Consip, incentrate sull'ordine diretto al fornitore, senza l'intermediazione di agenti e, dunque, senza passaggi intermedi che potessero, anche solo in via ipotetica, coinvolgere il Tantalo o la società, [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo stesso prestava la propria attività. I difensori rilevano, inoltre, che: - in data 27 ottobre 2022 il Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha revocato, con atto pubblico, la delega di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in precedenza conferiti al Tantalo; - in data 29 ottobre 2022 l'assemblea dei soci lo ha destituito dal Consiglio di amministrazione, riservandosi ogni ulteriore azione a tutela della società stessa; - in data 28 ottobre 2022 la società ha esercitato, senza preavviso, il recesso dal contratto di agenzia sino a quel momento in essere con il ricorrente.Il ricorrente, inoltre, secondo la tassativa previsione dell'art. 10.3 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., se esercitasse l'attività di agente di commercio per conto terzi, perderebbe la titolarità delle proprie quote di minoranza e, dunque, «l'unica cosa rimastagli». [OSCURATO:PERSONA], peraltro cinquantenne ed incensurato, sarebbe stato sottoposto a serrata osservazione da parte degli inquirenti per quasi un anno, anche a mezzo di intercettazioni telefoniche, e in questo lasso di tempo non sarebbero emerse condotte illecite diverse da quelle contestate in sede cautelare. Ad avviso dei difensori, pertanto, puramente congetturali sarebbero le valutazioni del Tribunale del riesame, che ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in assenza di alcun elemento di concretezza e specificità. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275, commi 1, 2 e 2 bis), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione al criterio di scelta della misura coercitiva adottata. Rilevano i difensori che le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero meramente apodittiche e puramente apparenti; il Tribunale, peraltro, non avrebbe neppure chiarito le ragioni per le quali altre misure, meno afflittive degli arresti domiciliari e non detentive, non potessero essere ritenute adeguate a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate nella specie. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, originario di Matera, risiederebbe a Potenza e avrebbe commesso il reato contestato a mezzo di un accordo corruttivo stipulato con un solo medico, il Palmisano, in servizio presso l'ospedale di Brindisi; la successiva serrata attività di ininterrotta osservazione posta in essere dai Carabinieri del NAS, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali protrattesi per lunghissimo tempo, non avrebbe acclarato la commissione di ulteriori reati, né lasciato emergere ulteriori condotte anche solo di interesse investigativo. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con le conclusioni depositate in data 24 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha ribadito le proprie censure, ha depositato il certificato di avvenuta cancellazione del Tantalo dal registro degli agenti di commercio e ha rilevato che la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'attualità delle stesse„ 3. Il motivo è fondato. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3„ n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede, dunque, una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo 4 ,v) all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (Sez. 2, n. 536345 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977). Nel sindacato sul requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, il giudice della cautela è tenuto a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti accertati (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 —01). 4. Il Tribunale del riesame di Lecce non ha, tuttavia, fatto buon governo di tali principi nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva, pur a fronte del lasso di tempo (oltre due anni) decorso dalle condotte illecite accertate e dell'intervenuto allontanamento del Tantalo dalle mansioni che esercitava. Ad avviso del Tribunale «la circostanza che il Tantalo non abbia più poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sia del tutto privo di cariche all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non incide sulle esigenze cautelari. Infatti, l'odierno indagato può avvalersi delle conoscenze maturate in ambio sanitario per perpetrare analoghe condotte anche tramite terze persone. [OSCURATO:PERSONA] continua ad avere la sua qualità di agente di commercio e ...potrebbe continuare a svolgere la sua attività di agente di commercio per altre società». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condot:ta criminosa; tale valutazione richiede, tuttavia, la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe (ex plurimis: Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259685 - 01). Il Tribunale del riesame non si è, dunque, specificamente confrontato con la decisiva circostanza di fatto costituita dall'intervenuto mutamento della situazione lavorativa del Tentalo a seguito delle delibere societarie che lo hanno esautorato da ogni potere in senso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la quale operava nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione. L'attualità del pericolo di recidiva, ad onta della recisione dei rapporti del ricorrente con la società nell'interesse della quale ha posto in essere le condotte corruttive, è, peraltro, stata affermata dal Tribunale del riesame sulla base di rilievi meramente congetturali e astratti, in assenza di riferimento alla fattispecie concreta, quale emersa dalle circostanze di fatto acquisite.La mera qualifica di agente di commercio, del resto, non può fondare la diagnosi di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, in quanto si fonda sull'esercizio di un'attività di per sé lecita. Tali rilievi determinano l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che, in ragione del proprio carattere assorbente, esonera dal delibare l'ulteriore censura proposta dal ricorrente. La obiettiva assenza di margini minimali per ravvisare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, esonera, peraltro, dal disporre, nel contesto sopra precisato, un eventuale giudizio di rinvio quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di specie. 5. Alla stregua di tali rilievi, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, deve essere dichiarata cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa. P.Q.IM. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo l'immediata liberazione di
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