CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17196/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) avverso la sentenza della Corte d’Appello di FIRENZE n. 136/2018 depositata il08/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’indennità di mobilità previa rinuncia al trattamento pensionistico di anzianità corrispostogli quale ufficiale di Marina in congedo anticipato; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, l. n. 223/1991, dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e degli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, d.l. n. 299/1994 (conv. con l. n. 451/1994), per avere la Corte di merito ritenuto l’incompatibilità tra il trattamento pensionistico percepito quale ufficiale di Marina in congedo anticipato e l’indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto a seguito dell’iscrizione nelle relative liste da parte dell’INPS, senza al contempo accordargli la possibilità di optare per il secondo dei due trattamenti; che, al riguardo, deve anzitutto ribadirsi che disciplina originaria di cui all'art. 7, l. n. 223/1991, secondo cui il diritto alla indennità di mobilità era precluso solo dal godimento della pensione di vecchiaia, è stata modificata dall'art. 6, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), il quale, ampliando la ipotesi del divieto di cumulo di prestazioni previdenziali diverse, ha sancito l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché a carico degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima (così già Cass. n. 11481 del 1999); che tra questi ultimi deve senz’altro ricomprendersi il trattamento pensionistico percepito dall’odierno ricorrente a carico dell’ex INPDAP a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale ex ufficiale di Marina, trattandosi –come peraltro riconosciuto in ricorso – di trattamento di anzianità che è posto a carico di uno degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’a.g.o.; che, tanto premesso, deve escludersi che l’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993, per come successivamente modificato e integrato dall’art. 2, d.l. n. 299/1994, abbia introdotto il divieto di cumulo tra i trattamenti di disoccupazione e gli altri trattamenti pensionistici senza tuttavia prevedere a favore di quale dei due trattamenti incompatibili vada risolto il conflitto, atteso che l’art. 2 ult. cit., nell’attribuire espressamente la facoltà di opzione a quanti siano titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, ha implicitamente previsto che i trattamenti di disoccupazione non possano essere corrisposti a coloro che siano titolari di altri trattamenti pensionistici; che deve altresì escludersi che tale disparità di trattamento possa essere sospettata di illegittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi già chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire eventuali rapporti di non cumulabilità ovvero incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e assistenziali e dunque che, in una situazione in cui si verifichi la compresenza in capo ad un unico soggetto di plurimi eventi assicurati, si valuti come sufficiente l’attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato i mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua famiglia (cfr. Corte cost. n. 218 del 1995); che è stato ulteriormente precisato che tale discrezionalità deborda in irragionevolezza solo allorché tra i plurimi eventi verificatisi ve ne sia uno che abbia messo capo ad una condizione di invalidità, dovendo in tal caso riconoscersi al lavoratore invalido la possibilità di optare per il trattamento più favorevole, in ragione della sua condizione di maggior bisogno rispetto al lavoratore non invalido (così ancora Corte cost. n. 218 del 1995, cit., che proprio alla stregua di tali considerazioni, nel riconoscere la ragionevolezza dell’opzione introdotta dall’art. 2, d.l. n. 299/1994, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo nella parte in cui non prevedeva che essa potesse esercitarsi anche con riferimento a periodi precedenti alla sua introduzione); che, non rientrando il trattamento di anzianità percepito da parte ricorrente nel novero di quelli per i quali l’opzione costituisce una facoltà costituzionalmente necessitata, la domanda giudiziale si rivela del tutto sfornita di base normativa, per come correttamente riconosciuto dai giudici territoriali; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q