CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 34600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 22765/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/09/2020 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto nrionoaggravato dalla violenza sulle cose) deducendo violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità determi- nata dall'intervenuta remissione della querela. Allega al ricorso atto di remissione di querela a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi ai CC di [OSCURATO:PERSONA] e verbale di accettazione della remissione di querela a firma di [OSCURATO:PERSONA] in pari data dinanzi ai medesimi CC di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa, in punto di ammissibilità del ricorso, va rilevato che costitui- sce ius receptum il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritual- mente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; conf. Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01 che afferma il medesimo principio in tema di patteg- giamento). Riscontrata ex actis la presenza di una formale remissione della querela e la successiva accettazione della stessa da parte del ricorrente querelato, il reato di cui all'imputazione - che a seguito dell'entrata in vigore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, è diventato perseguibile a querela di parte - è estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio. 3. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela. Pone le spese del processo a carico del querelato. Cos