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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46602/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonché a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PreiEte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonché a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PreiEte
Sentenza Cassazione n. 46602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris