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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23671/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23919-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3229/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2024 R.G.N. 536/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di [OSCURATO:PERSONA] processuali – scadenti nella giornata di sabato R.G.N.23919/2024 Cron.

Rep.

Ud.10/07/2025 condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive rivendicate in relazione al rapporto di lavoro come dama di compagnia e domestico svolto dal 1999 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dipendenze della signora Titomanlio.

La Corte territoriale ha appurato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata alla Cifinelli in data 9.2.2023, come dalla medesima allegato nel ricorso in appello, mentre quest’ultimo era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.

2. Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ho proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.155 c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato inammissibile l’appello in contrasto con la previsione citata, che dispone la proroga di diritto del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo e che trova applicazione anche ai termini per il compimento di atti processuali che scadono nella giornata di sabato.

Il motivo è fondato.

Posto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta pacificamente in data 9.2.2023, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello, sarebbe scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, l’11 marzo 2023 era sabato e ciò ha determinato, in base all’art. 155, quinto comma, c.p.c., la proroga del termine al primo giorno seguente non festivo, nel caso di specie coincidente con il lunedì 13.3.2023, data di effettivo deposito del ricorso in appello, con conseguente tempestività dello stesso (cfr. Cass. n. 21925 del 2021; n. 17280 del 2023, sulla applicabilità dell’art. 155, comma 5 c.p.c. alla costituzione in appello).

2. Per tali ragioni deve trovare accoglimento il ricorso e deve cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23919-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3229/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2024 R.G.N. 536/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di [OSCURATO:PERSONA] processuali – scadenti nella giornata di sabato R.G.N.23919/2024 Cron. Rep. Ud.10/07/2025 condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive rivendicate in relazione al rapporto di lavoro come dama di compagnia e domestico svolto dal 1999 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dipendenze della signora Titomanlio. La Corte territoriale ha appurato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata alla Cifinelli in data 9.2.2023, come dalla medesima allegato nel ricorso in appello, mentre quest’ultimo era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. 2. Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ho proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.155 c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato inammissibile l’appello in contrasto con la previsione citata, che dispone la proroga di diritto del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo e che trova applicazione anche ai termini per il compimento di atti processuali che scadono nella giornata di sabato. Il motivo è fondato. Posto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta pacificamente in data 9.2.2023, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello, sarebbe scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, l’11 marzo 2023 era sabato e ciò ha determinato, in base all’art. 155, quinto comma, c.p.c., la proroga del termine al primo giorno seguente non festivo, nel caso di specie coincidente con il lunedì 13.3.2023, data di effettivo deposito del ricorso in appello, con conseguente tempestività dello stesso (cfr. Cass. n. 21925 del 2021; n. 17280 del 2023, sulla applicabilità dell’art. 155, comma 5 c.p.c. alla costituzione in appello). 2. Per tali ragioni deve trovare accoglimento il ricorso e deve cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di l
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