CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Battista avverso l'ordinanza con cui in data 10.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato un'istanza di ammissione del condannato alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Evidenziato, innanzitutto, che il ricorso si fonda inizialmente su una censura palesemente contrastata dagli atti processuali, e cioè che il Tribunale di Sorveglianza si sia discostato dalle conclusioni della relazione di sintesi, laddove invece il provvedimento impugnato si è fondato proprio sulla affermazione - richiamata testualmente - secondo cui requipe fosse favorevole alla prosecuzione dell'osservazione íntramuraria del ricorrente; Ritenuto, quanto alla restante parte del ricorso in cui si evidenziano gli innegabili elementi positivi ravvisabili nella situazione del condannato e si cita la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è sufficiente che il processo di revisione critica sia iniziato e non necessariamente concluso, che tuttavia il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione non illogica o contraddittoria, abbia convenientemente richiamato appunto le conclusioni dell'equipe per sostenere una ragionata applicazione del principio di gradualità che consiglia un ulteriore periodo di osservazione per verificare la concreta attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni delle misure alternative; Considerato che, in tal modo, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limita, in definitiva, a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.