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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 30 agosto 1986

Cassazione n. 32271/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/8/1986 avverso la sentenza dell'11/12/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'11/12/2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 26/11/2018 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) del procedimento n. 30667/2014, e ai capi A) e B) del procedimento n. 13091/2015, perché estinti per prescrizione, rideterminando nella misura del dispositivo la pena per i residui reati riconosciuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e nullità della sentenza.

La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, relativo al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile ritenuto dal primo [OSCURATO:PERSONA]; la tesi sostenuta dal Collegio, in forza della quale la questione risulterebbe assorbita dall'estinzione del reato urbanistico per prescrizione, non potrebbe peraltro essere accolta, in quanto il principio citato costituirebbe garanzia sostanziale del diritto di difesa, la cui violazione inciderebbe direttamente sulla validità della sentenza, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte; - motivazione apparente e illegittimo ricorso alla motivazione per relationem.

La Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un generico richiamo alla sentenza di primo grado; questa tecnica argomentativa, tuttavia, sarebbe viziata, non evidenziando alcuna effettiva valutazione dei motivi di gravame, da ritenere dunque del tutto mancante; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

La sentenza avrebbe rideterminato la pena attraverso un richiamo pressoché esclusivo ai precedenti a carico dell'imputato, senza compiere un'effettiva valutazione della concreta gravità del fatto o della condizione personale del soggetto.

Ne risulterebbe, dunque, una sanzione calcolata per mero automatismo, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, peraltro attraverso una motivazione che non consentirebbe di comprendere gli elementi ritenuti decisivi; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva.

La sentenza avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante soggettiva attraverso un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato, senza sviluppare alcuna riflessione sulla loro effettiva incidenza, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

Non si comprenderebbe, dunque, la ragione per la quale gli stessi precedenti dovrebbero oggi tradursi in una maggiore pericolosità sociale del soggetto; - vizio di motivazione e travisamento della prova.

La Corte di appello, dichiarati prescritti numerosi reati, avrebbe confermato la responsabilità dell'imputato, quanto ai residui, senza sviluppare una autonoma analisi del materiale probatorio e senza chiarire il percorso logico che conduce alla conferma della responsabilità, ancora in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte; - vizio di motivazione per omessa valutazione di un elemento decisivo.

La sentenza non avrebbe considerato una circostanza di evidente rilievo, ossia che le opere abusive sarebbero state demolite, con ripristino dello tato dei luoghi; 2questa omissione risulterebbe significativa, anche in rapporto al trattamento sanzionatorio irrogato; - vizio di motivazione per contraddittorietà intrinseca della sentenza.

La Corte di appello, pur riconosciute estinte per prescrizione molte delle condotte contestate, avrebbe confermato la responsabilità quanto ai residui reati, senza procedere ad una riconsiderazione complessiva della vicenda, con evidente mancanza di coerenza interna e di linearità logica, pur richieste dalla costante giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., limitatamente al ritenuto cambio di destinazione d'uso dell'immobile, la Corte osserva che non può essere censurata l'affermazione - di cui alla pag. 5 della sentenza di appello - secondo cui la questione è assorbita dall'intervenuta estinzione per prescrizione (anche) del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4.1. Deve qui ribadirsi, infatti, che, per giurisprudenza costante, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rende impossibile per l'imputato difendersi (tra le molte, Sez. 6, n. 23473 del 19/3/2025, Amirante, Rv. 288246-01; Sez. 3, n. 7146 del 4/2/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01).

Ebbene, il ricorso neppure accenna ad un rapporto di tale genere tra quanto in rubrica e quanto riconosciuto in sentenza, limitandosi a richiamare genericamente un diritto di difesa che sarebbe stato violato, senza tuttavia specificarne eventuali caratteri e termini.

D'altronde, le condotte materiali per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono - per dato pacifico - le stesse oggetto di contestazione, ed il riferimento al cambio di destinazione d'uso, contenuto nella sentenza di primo grado, non ne muta affatto il contenuto o la relativa imputazione.

5. Il ricorso risulta poi inammissibile - per genericità - anche con riguardo alla seconda censura, che contesta l'utilizzo della motivazione per relationem da parte della Corte di appello, che si sarebbe tradotto nell'omessa valutazione dei motivi di gravame.

5.1. In particolare, non è specificato quali punti dell'impugnazione non sarebbero stati esaminati, né - e soprattutto - quale rilievo questi avrebbero avuto in ottica difensiva, tali da ribaltare l'esito del giudizio, qualora positivamente 3 s-) -valutati.

A ciò si aggiunga, peraltro, che la sintesi delle ragioni di appello contenuta nella sentenza qui impugnata (pag. 3), non censurata dal ricorrente, dà conto - quanto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - di motivi concernenti (a) il citato art. 521 cod. proc. pen., (b) la maturata prescrizione delle contravvenzioni, (c) la disapplicazione della recidiva e (d) la rimodulazione del trattamento sanzionatorio: ebbene, tutti questi punti sono stata effettivamente trattati nella sentenza in esame, così non emergendo - stante l'assenza nel ricorso di adeguati riferimenti - altri motivi di gravame eventualmente trascurati nella stessa decisione.

6. L'impugnazione, di seguito, risulta manifestamente infondata anche sul terzo motivo, che censura il vizio di motivazione quanto all'entità della pena.

6.1. Al riguardo, si osserva che, sebbene questa misura non sia accompagnata dalla specifica dei singoli aumenti sulla pena base, la stessa deve ritenersi richiamare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado quanto ai reati confermati in appello (capi D) ed E) del procedimento n. 30667/2014 e capi C) ed E) del procedimento n. 13091/2015), peraltro in termini più favorevoli; se, infatti, il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogato una pena complessiva di 16 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, poi ridotta di 1/3 per il rito abbreviato, la Corte di appello l'ha individuata nella misura di 15 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, poi ridotta ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a 10 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.

Un trattamento sanzionatorio, dunque, più mite rispetto a quello irrogato in primo grado quanto ai medesimi reati, così da non risultare un effettivo interesse sotteso alla censura in esame.

7. La sentenza impugnata, ancora, risulta priva di vizi in ordine al quarto motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione sulla recidiva; la Corte di appello, infatti, si è pronunciata al riguardo con argomento congruo, fondato su elementi oggettivi e privo di illogicità manifesta.

7.1. In particolare, la sentenza ha sottolineato il certificato del casellario giudiziale dell'imputato, tale da evidenziare la sua pervicace avversione alle regole del vivere civile, resa manifesta dal carattere sistematico delle violazioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha così rilevato che il ricorrente era stato condannato "innumerevoli volte per le più disparate fattispecie delittuose" (tra le quali furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazioni in materia di stupefacenti), peraltro fruendo, nel corso degli anni, di ripetuti benefici; nonostante ciò, ha ancora sottolineato la Corte di appello, il [OSCURATO:PERSONA] era tornato a delinquere, dimostrando in concreto la propria aumentata pericolosità sociale e la assoluta impermeabilità alle sentenze di condanna che lo avevano interessato.

7.2. La mancata esclusione della recidiva, pertanto, è sostenuta da un argomento del tutto adeguato, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, peraltro con considerazioni generiche. \-

48. Manifestamente infondato, di seguito, risulta anche il quinto motivo di impugnazione, che contesta il vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità penale per i reati non dichiarati prescritti.

8.1. Al riguardo, basti ribadire che i motivi di gravame - sopra richiamati - non contenevano alcuna censura quanto agli addebiti contestati a [OSCURATO:PERSONA], così da risultare inammissibile una doglianza proposta sul punto, per la prima volta, in sede di legittimità; e così, ancora, da rendere giustificato il richiamo, nel corpo della sentenza di appello, agli argomenti spesi dal primo [OSCURATO:PERSONA], peraltro con particolare ampiezza e ricchezza argomentativa.

9. Il ricorso per cassazione, ancora, risulta manifestamente infondato anche sul sesto motivo, che contesta l'omessa valutazione di un elemento decisivo, quale l'avvenuta demolizione delle opere abusive.

9.1. In primo luogo, si osserva che tale demolizione è stata, invece, ben considerata dalla Corte di appello, che ha infatti revocato il relativo ordine contenuto nella sentenza di primo grado.

9.2. In secondo luogo, il motivo di impugnazione non specifica quale ulteriore effettivo rilievo ricoprirebbe tale demolizione sull'esito del giudizio; la stessa, peraltro doverosa, non potrebbe, inoltre ,esser qui considerata neppure quale condotta susseguente al reato, valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il relativo punto della sentenza di appello (sollecitato dall'ultimo motivo di gravame) non costituisce argomento di ricorso.

10. L'impugnazione in esame, infine, è inammissibile con riguardo al settimo motivo, ancora per genericità.

10.1. In particolare, la motivazione della sentenza è contestata perché priva di coerenza e di linearità logica, quel che emergerebbe dal fatto che - "con evidente disarmonia interna" - la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'intervenuta prescrizione di una parte rilevante delle condotte, confermando, tuttavia, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle altre, "senza procedere ad una riconsiderazione complessiva della vicenda." Ebbene, questo argomento appare del tutto privo di un effettivo contenuto, oltre che di un reale confronto con la motivazione impugnata, così da risultare inammissibile.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/8/1986 avverso la sentenza dell'11/12/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'11/12/2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 26/11/2018 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) del procedimento n. 30667/2014, e ai capi A) e B) del procedimento n. 13091/2015, perché estinti per prescrizione, rideterminando nella misura del dispositivo la pena per i residui reati riconosciuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e nullità della sentenza. La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, relativo al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile ritenuto dal primo [OSCURATO:PERSONA]; la tesi sostenuta dal Collegio, in forza della quale la questione risulterebbe assorbita dall'estinzione del reato urbanistico per prescrizione, non potrebbe peraltro essere accolta, in quanto il principio citato costituirebbe garanzia sostanziale del diritto di difesa, la cui violazione inciderebbe direttamente sulla validità della sentenza, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte; - motivazione apparente e illegittimo ricorso alla motivazione per relationem. La Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un generico richiamo alla sentenza di primo grado; questa tecnica argomentativa, tuttavia, sarebbe viziata, non evidenziando alcuna effettiva valutazione dei motivi di gravame, da ritenere dunque del tutto mancante; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La sentenza avrebbe rideterminato la pena attraverso un richiamo pressoché esclusivo ai precedenti a carico dell'imputato, senza compiere un'effettiva valutazione della concreta gravità del fatto o della condizione personale del soggetto. Ne risulterebbe, dunque, una sanzione calcolata per mero automatismo, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, peraltro attraverso una motivazione che non consentirebbe di comprendere gli elementi ritenuti decisivi; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva. La sentenza avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante soggettiva attraverso un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato, senza sviluppare alcuna riflessione sulla loro effettiva incidenza, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. Non si comprenderebbe, dunque, la ragione per la quale gli stessi precedenti dovrebbero oggi tradursi in una maggiore pericolosità sociale del soggetto; - vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte di appello, dichiarati prescritti numerosi reati, avrebbe confermato la responsabilità dell'imputato, quanto ai residui, senza sviluppare una autonoma analisi del materiale probatorio e senza chiarire il percorso logico che conduce alla conferma della responsabilità, ancora in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte; - vizio di motivazione per omessa valutazione di un elemento decisivo. La sentenza non avrebbe considerato una circostanza di evidente rilievo, ossia che le opere abusive sarebbero state demolite, con ripristino dello tato dei luoghi; 2questa omissione risulterebbe significativa, anche in rapporto al trattamento sanzionatorio irrogato; - vizio di motivazione per contraddittorietà intrinseca della sentenza. La Corte di appello, pur riconosciute estinte per prescrizione molte delle condotte contestate, avrebbe confermato la responsabilità quanto ai residui reati, senza procedere ad una riconsiderazione complessiva della vicenda, con evidente mancanza di coerenza interna e di linearità logica, pur richieste dalla costante giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., limitatamente al ritenuto cambio di destinazione d'uso dell'immobile, la Corte osserva che non può essere censurata l'affermazione - di cui alla pag. 5 della sentenza di appello - secondo cui la questione è assorbita dall'intervenuta estinzione per prescrizione (anche) del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 4.1. Deve qui ribadirsi, infatti, che, per giurisprudenza costante, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rende impossibile per l'imputato difendersi (tra le molte, Sez. 6, n. 23473 del 19/3/2025, Amirante, Rv. 288246-01; Sez. 3, n. 7146 del 4/2/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01). Ebbene, il ricorso neppure accenna ad un rapporto di tale genere tra quanto in rubrica e quanto riconosciuto in sentenza, limitandosi a richiamare genericamente un diritto di difesa che sarebbe stato violato, senza tuttavia specificarne eventuali caratteri e termini. D'altronde, le condotte materiali per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono - per dato pacifico - le stesse oggetto di contestazione, ed il riferimento al cambio di destinazione d'uso, contenuto nella sentenza di primo grado, non ne muta affatto il contenuto o la relativa imputazione. 5. Il ricorso risulta poi inammissibile - per genericità - anche con riguardo alla seconda censura, che contesta l'utilizzo della motivazione per relationem da parte della Corte di appello, che si sarebbe tradotto nell'omessa valutazione dei motivi di gravame. 5.1. In particolare, non è specificato quali punti dell'impugnazione non sarebbero stati esaminati, né - e soprattutto - quale rilievo questi avrebbero avuto in ottica difensiva, tali da ribaltare l'esito del giudizio, qualora positivamente 3 s-) -valutati. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sintesi delle ragioni di appello contenuta nella sentenza qui impugnata (pag. 3), non censurata dal ricorrente, dà conto - quanto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - di motivi concernenti (a) il citato art. 521 cod. proc. pen., (b) la maturata prescrizione delle contravvenzioni, (c) la disapplicazione della recidiva e (d) la rimodulazione del trattamento sanzionatorio: ebbene, tutti questi punti sono stata effettivamente trattati nella sentenza in esame, così non emergendo - stante l'assenza nel ricorso di adeguati riferimenti - altri motivi di gravame eventualmente trascurati nella stessa decisione. 6. L'impugnazione, di seguito, risulta manifestamente infondata anche sul terzo motivo, che censura il vizio di motivazione quanto all'entità della pena. 6.1. Al riguardo, si osserva che, sebbene questa misura non sia accompagnata dalla specifica dei singoli aumenti sulla pena base, la stessa deve ritenersi richiamare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado quanto ai reati confermati in appello (capi D) ed E) del procedimento n. 30667/2014 e capi C) ed E) del procedimento n. 13091/2015), peraltro in termini più favorevoli; se, infatti, il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogato una pena complessiva di 16 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, poi ridotta di 1/3 per il rito abbreviato, la Corte di appello l'ha individuata nella misura di 15 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, poi ridotta ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a 10 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa. Un trattamento sanzionatorio, dunque, più mite rispetto a quello irrogato in primo grado quanto ai medesimi reati, così da non risultare un effettivo interesse sotteso alla censura in esame. 7. La sentenza impugnata, ancora, risulta priva di vizi in ordine al quarto motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione sulla recidiva; la Corte di appello, infatti, si è pronunciata al riguardo con argomento congruo, fondato su elementi oggettivi e privo di illogicità manifesta. 7.1. In particolare, la sentenza ha sottolineato il certificato del casellario giudiziale dell'imputato, tale da evidenziare la sua pervicace avversione alle regole del vivere civile, resa manifesta dal carattere sistematico delle violazioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha così rilevato che il ricorrente era stato condannato "innumerevoli volte per le più disparate fattispecie delittuose" (tra le quali furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazioni in materia di stupefacenti), peraltro fruendo, nel corso degli anni, di ripetuti benefici; nonostante ciò, ha ancora sottolineato la Corte di appello, il [OSCURATO:PERSONA] era tornato a delinquere, dimostrando in concreto la propria aumentata pericolosità sociale e la assoluta impermeabilità alle sentenze di condanna che lo avevano interessato. 7.2. La mancata esclusione della recidiva, pertanto, è sostenuta da un argomento del tutto adeguato, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, peraltro con considerazioni generiche. \- 48. Manifestamente infondato, di seguito, risulta anche il quinto motivo di impugnazione, che contesta il vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità penale per i reati non dichiarati prescritti. 8.1. Al riguardo, basti ribadire che i motivi di gravame - sopra richiamati - non contenevano alcuna censura quanto agli addebiti contestati a [OSCURATO:PERSONA], così da risultare inammissibile una doglianza proposta sul punto, per la prima volta, in sede di legittimità; e così, ancora, da rendere giustificato il richiamo, nel corpo della sentenza di appello, agli argomenti spesi dal primo [OSCURATO:PERSONA], peraltro con particolare ampiezza e ricchezza argomentativa. 9. Il ricorso per cassazione, ancora, risulta manifestamente infondato anche sul sesto motivo, che contesta l'omessa valutazione di un elemento decisivo, quale l'avvenuta demolizione delle opere abusive. 9.1. In primo luogo, si osserva che tale demolizione è stata, invece, ben considerata dalla Corte di appello, che ha infatti revocato il relativo ordine contenuto nella sentenza di primo grado. 9.2. In secondo luogo, il motivo di impugnazione non specifica quale ulteriore effettivo rilievo ricoprirebbe tale demolizione sull'esito del giudizio; la stessa, peraltro doverosa, non potrebbe, inoltre ,esser qui considerata neppure quale condotta susseguente al reato, valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il relativo punto della sentenza di appello (sollecitato dall'ultimo motivo di gravame) non costituisce argomento di ricorso. 10. L'impugnazione in esame, infine, è inammissibile con riguardo al settimo motivo, ancora per genericità. 10.1. In particolare, la motivazione della sentenza è contestata perché priva di coerenza e di linearità logica, quel che emergerebbe dal fatto che - "con evidente disarmonia interna" - la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'intervenuta prescrizione di una parte rilevante delle condotte, confermando, tuttavia, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle altre, "senza procedere ad una riconsiderazione complessiva della vicenda." Ebbene, questo argomento appare del tutto privo di un effettivo contenuto, oltre che di un reale confronto con la motivazione impugnata, così da risultare inammissibile. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5 P.Q.M
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